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18 ottobre 2023
Illegittima l’ammissione dello studente alla classe successiva pur in presenza di una richiesta in senso contrario dei genitori

Quest'ultima era finalizzata nel caso di specie a salvaguardare l'interesse della figlia, la quale versava in una situazione eccezionale di disagio e di difficoltà in ambito scolastico causata da ragioni di salute.

La Redazione

La vicenda in esame è del tutto peculiare. La ricorrente è una madre che racconta dei primi anni di vita della figlia alla quale erano state riscontrate delle gravi patologie che la avevano costretta a rinunciare alla frequentazione dell'asilo nido e, in parte, anche della scuola dell'infanzia, a causa delle cure e degli interventi chirurgici ai quali si era dovuta sottoporre. Una volta raggiunta l'età scolare, la piccola veniva iscritta presso l'istituto scolastico rappresentando alla dirigente la necessità di predisporre un percorso personalizzato di apprendimento. Durante l'anno scolastico, però, il disagio della fanciulla si era aggravato, al punto che i genitori avevano chiesto alla scuola di non ammetterla alla classe successiva allo scopo di intraprendere un percorso differente e più consono alle sue esigenze.
In risposta, la dirigente affermava che lo scrutinio del Consiglio di classe si era già tenuto e che la piccola era stata invece ammessa alla classe successiva, motivo per il quale la madre chiedeva il riesame del provvedimento, ritenendo che tale valutazione fosse stata il frutto di una istruttoria incompleta e pressoché falsa a fronte della documentazione presentata.
Accolta la richiesta della madre, il Tribunale competente disponeva la sospensione degli atti impugnati per consentire l'iscrizione della piccola alla prima classe e permetterle di intraprendere un percorso scolastico nuovo e più adeguato alla situazione personale.

Così riassunti i fatti, essi vengono sottoposti all'attenzione del TRGA Trento che con la sentenza n. 146 del 3 ottobre 2023 dichiara il ricorso presentato dalla madre fondato.
Innanzitutto i Giudici, richiamando quanto già affermato dalla giurisprudenza in materia, fanno due considerazioni:

ildiritto

  • Le valutazioni espresse dalle commissioni d'esame e dai collegi dei docenti sono espressione di discrezionalità tecnica che non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo se non quando siano riscontrati dei vizi macroscopici durante l'iter decisionale che ha portato all'adozione della decisione;
  • La non ammissione alla classe superiore non deve essere visto come un giudizio assoluto negativo, ma come il riconoscimento della necessità che l'interessato rafforzi le sue conoscenze di base per poter affrontare al meglio l'ulteriore corso degli studi. Ciò si riflette nel fatto che l'interesse degli allievi e dei genitori deve essere identificato nel corretto esercizio della potestà pubblica finalizzata alla formazione degli studenti.

Detto ciò, il TRGA evidenzia la correttezza di quanto già anticipato con il decreto monocratico emesso dal Tribunale di Trento, ovvero che il provvedimento adottato dal Consiglio di classe appare viziato daeccesso di potere, sia sotto il profilo del difetto dell'istruttoria e della motivazione, sia sotto il profilo del travisamento dei fatti, considerando che dalla documentazione sanitaria presentata dai genitori emerge chiaramente la fondatezza delle ragioni poste alla base della loro richiesta di non ammissione. Da ciò deriva che il Consiglio di classe e la dirigente scolastica avrebbero dovuto tener conto ed accogliere tale richiesta, motivo per il quale il Tribunale amministrativo in questa sede accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.

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