Quest'ultima era finalizzata nel caso di specie a salvaguardare l'interesse della figlia, la quale versava in una situazione eccezionale di disagio e di difficoltà in ambito scolastico causata da ragioni di salute.
La vicenda in esame è del tutto peculiare. La ricorrente è una madre che racconta dei primi anni di vita della figlia alla quale erano state riscontrate delle gravi patologie che la avevano costretta a rinunciare alla frequentazione dell'asilo nido e, in parte, anche della scuola dell'infanzia, a causa delle cure e degli interventi chirurgici ai quali si era dovuta sottoporre. Una volta raggiunta l'età scolare, la piccola veniva iscritta presso l'istituto scolastico rappresentando alla dirigente la necessità di predisporre un percorso personalizzato di apprendimento. Durante l'anno scolastico, però, il disagio della fanciulla si era aggravato, al punto che i genitori avevano chiesto alla scuola di non ammetterla alla classe successiva allo scopo di intraprendere un percorso differente e più consono alle sue esigenze.
In risposta, la dirigente affermava che lo scrutinio del Consiglio di classe si era già tenuto e che la piccola era stata invece ammessa alla classe successiva, motivo per il quale la madre chiedeva il riesame del provvedimento, ritenendo che tale valutazione fosse stata il frutto di una istruttoria incompleta e pressoché falsa a fronte della documentazione presentata.
Accolta la richiesta della madre, il Tribunale competente disponeva la sospensione degli atti impugnati per consentire l'iscrizione della piccola alla prima classe e permetterle di intraprendere un percorso scolastico nuovo e più adeguato alla situazione personale.
Così riassunti i fatti, essi vengono sottoposti all'attenzione del TRGA Trento che con la sentenza n. 146 del 3 ottobre 2023 dichiara il ricorso presentato dalla madre fondato.
Innanzitutto i Giudici, richiamando quanto già affermato dalla giurisprudenza in materia, fanno due considerazioni:
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Detto ciò, il TRGA evidenzia la correttezza di quanto già anticipato con il decreto monocratico emesso dal Tribunale di Trento, ovvero che il provvedimento adottato dal Consiglio di classe appare viziato daeccesso di potere, sia sotto il profilo del difetto dell'istruttoria e della motivazione, sia sotto il profilo del travisamento dei fatti, considerando che dalla documentazione sanitaria presentata dai genitori emerge chiaramente la fondatezza delle ragioni poste alla base della loro richiesta di non ammissione. Da ciò deriva che il Consiglio di classe e la dirigente scolastica avrebbero dovuto tener conto ed accogliere tale richiesta, motivo per il quale il Tribunale amministrativo in questa sede accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati.
TRGA Trento, sez. Unica, sentenza (ud. 28 settembre 2023) 3 ottobre 2023, n. 146
Svolgimento del processo
1. In punto di fatto la ricorrente, madre della -OMISSIS-, rappresenta che: A) -OMISSIS-(nel cui interesse è proposto il ricorso) è -OMISSIS- prossima a compiere -OMISSIS-, che però ha già vissuto un’esperienza molto dolorosa in quanto nell’agosto del -OMISSIS- le è stata diagnosticata una -OMISSIS- ragion per cui è stata sottoposta a cure -OMISSIS- per circa due anni; B) nel -OMISSIS--è stata diagnosticata altresì una-OMISSIS-, a causa della quale la -OMISSIS- è stata sospesa prima del termine, e -OMISSIS- ha dovuto intraprendere nuovi cicli di cura e sottoporsi ad un intervento chirurgico; C) in ragione di queste gravi patologie -OMISSIS-non ha potuto frequentare l’asilo nido e solo saltuariamente ha potuto frequentare la scuola dell’infanzia, sicché non ha potuto sviluppare, attraverso il gioco e la socializzazione con i coetanei, le abilità psico-motorie, cognitive, e relazionali tipiche dei bambini della sua età; D) -OMISSIS-, raggiunta l’età scolare, è stata iscritta per l’anno scolastico -OMISSIS-, ma alla dirigente scolastica e agli insegnanti sono stati illustrati le patologie pregresse e attuali, le relative terapie e il conseguente particolare profilo -OMISSIS--, tale da rendere necessario un percorso personalizzato di apprendimento (poi effettivamente approntato dalla scuola), e già pochi mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, la dirigente scolastica con nota del -OMISSIS- ha segnalato ai genitori la permanenza di «difficoltà in ambito scolastico» -OMISSIS-- (abilità funzionali all’apprendimento, linguaggio orale e scritto, lingue straniere, calcolo e problem solving, autonomia personale e aspetti emotivo-relazionali), invitandoli ad attivarsi per «un approfondimento diagnostico presso i servizi sanitari specialistici»; E) nel-OMISSIS- quadrimestre il disagio -OMISSIS--è aumentato, procurandole grave stress e sofferenza, sicché i genitori hanno chiesto alla scuola di non ammettere -OMISSIS- alla -OMISSIS-, in modo da consentirle di intraprendere un diverso e a lei più consono percorso formativo presso un altro istituto scolastico; F) a tale sofferta decisione i genitori sono pervenuti anche sulla base degli approfondimenti diagnostici degli specialisti consultati su espressa indicazione della scuola, i quali hanno rilevato -OMISSIS-- una compromissione funzionale di grado medio nelle aree “cognitivo-neuropsicologica” e “abilità scolastiche-apprendimento” e di grado lieve nelle aree “linguistico-comunicativa”, “affettivo-relazionale” e “autonomia sociale” (cfr. la diagnosi funzionale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento, di seguito APSS, in data -OMISSIS-); G) la richiesta di non ammissione alla -OMISSIS-, anticipata verbalmente alla dirigente scolastica in data -OMISSIS-, è stata poi formalizzata con nota del -OMISSIS-, nella quale i genitori hanno manifestato altresì l’intenzione di iscrivere -OMISSIS-alla scuola -OMISSIS-, ritenuta più adatta alla condizione -OMISSIS--, spiegando che tale percorso scolastico è accessibile solo dalla prima classe; H) la dirigente scolastica, a sua volta, con nota del -OMISSIS- ha riscontrato la richiesta informando i genitori che lo scrutinio da parte del Consiglio di classe si era tenuto il -OMISSIS- e che -OMISSIS-era stata ammessa alla classe successiva, senza però menzionare l’istanza di non ammissione alla classe successiva; I) grazie all’accesso agli atti i genitori hanno potuto constatare che, in sede di scrutinio, nella valutazione -OMISSIS--non è stato fatto alcun cenno alla sua peculiare condizione, né agli atti che attestano tale condizione (e, in particolare, alla diagnosi dell’APSS del -OMISSIS-), né alla richiesta di non ammissione alla classe successiva, e quindi la madre, ritenendo tale valutazione frutto di un’istruttoria incompleta e di un’erronea rappresentazione della realtà, in data -OMISSIS- ha presentato un’istanza di riesame, allegando la relazione in data -OMISSIS-a firma di una psicologa-psicoterapeuta in servizio presso l’Azienda ospedaliera di -OMISSIS- (presso la quale -OMISSIS- è in cura dall’-OMISSIS-) e rappresentando, in particolare, che «la non ammissione alla classe successiva, con conseguente obbligo per -OMISSIS- di ripetere la prima classe, consentirebbe alla stessa di intraprendere il diverso e più adatto percorso scolastico presso la scuola -OMISSIS-, il cui accesso è possibile solo a partire dalla prima classe, mentre è precluso dalle classi successive»; L) ciononostante la Dirigente scolastica con l’impugnata nota del -OMISSIS- ha respinto l’istanza «in considerazione: del fatto che non si ravvisano elementi di illegittimità negli atti relativi alla valutazione intermedia e finale del Consiglio della-OMISSIS- con la relativa ammissione alla classe -OMISSIS-; del fatto che non si individuano, in quanto pervenuti, nuovi e specifici elementi rispetto a quelli già in possesso del Consiglio di classe; di quanto messo in atto dalla scrivente Istituzione scolastica nel corso dell’intero anno scolastico in relazione -OMISSIS-».
2. Degli atti impugnati la parte ricorrente chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli articoli 2 e 4 della legge provinciale n. 23/1992, nonché dell’art. 97 Cost.; erronea applicazione dell’art. 4 del d.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti e incompleta rappresentazione della realtà.
Secondo l’art. 4, comma 1, del d.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg, “In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all’età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola -OMISSIS- la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di -OMISSIS- grado assume carattere di eccezionalità; pertanto solo in situazioni gravi, con specifica motivazione e con voto all’unanimità, il consiglio di classe può non ammettere lo studente alla classe successiva”.
Ebbene, nel caso -OMISSIS- - il cui difficile percorso in età prescolare ha comportato conseguenze a livello fisico, psichico e relazionale che non possono certo ritenersi normali - si configura il “carattere di eccezionalità” previsto dalla predetta disposizione per derogare alla regola dell’ammissione alla classe successiva della scuola -OMISSIS-. Dunque il Consiglio di classe avrebbe dovuto, specie in ragione dell’espressa richiesta formulata dei genitori, supportata da documentazione sanitaria, quantomeno porsi il problema dell’opportunità di derogare alla regola dell’ammissione alla classe successiva.
Invece dagli atti impugnati e, in particolare, dei verbali di scrutinio -OMISSIS- quadrimestre risulta che il Consiglio di classe non ha preso affatto in considerazione tale opzione, perché non ha dato atto: A) di quanto segnalato ai genitori dalla dirigente scolastica con la suddetta nota del -OMISSIS- e della conseguente raccomandazione di richiedere un approfondimento diagnostico; B) degli esiti di tale approfondimento, documentati nella suddetta diagnosi dell’APSS del -OMISSIS-; C) della motivata richiesta dei genitori di non ammettere -OMISSIS-alla classe successiva, al fine di consentirle di intraprendere un diverso percorso formativo. Difatti il verbale di scrutinio relativo al -OMISSIS- quadrimestre, redatto il -OMISSIS-, ossia poco più di un mese dopo la segnalazione da parte del corpo insegnante, indica una situazione di assoluta normalità, ben potendosi ritenere normali in -OMISSIS-cali nell’attenzione e nella concentrazione. Parimenti il verbale di scrutinio relativo -OMISSIS- quadrimestre, redatto il -OMISSIS-, non riferisce né delle difficoltà -OMISSIS--, né della motivata richiesta dei genitori di non ammissione alla classe successiva. In particolare il Consiglio di classe non ha spiegato perché ha limitato la propria valutazione ai soli risultati scolastici (intesi come voti nelle singole materie) -OMISSIS--, senza tener conto del suo stato di salute fisico, mentale ed emotivo, e segnatamente delle sue persistenti difficoltà comunicative, relazionali e comportamentali; né ha spiegato come i risultati scolastici abbiano potuto essere positivi, nonostante le gravi difficoltà segnalate dallo stesso Consiglio di classe. Dunque la denunciata carenza di motivazione impedisce di verificare sulla base di quali elementi il Consiglio di classe - pur consapevole delle difficoltà -OMISSIS-- - abbia ritenuto più funzionale alla sua formazione ammetterla alla classe successiva.
Del resto il “carattere di eccezionalità” della situazione -OMISSIS-- emerge dalle relazioni degli specialisti interpellati dai genitori e, in particolare, dalla suddetta relazione del -OMISSIS-, a firma della dott.ssa -OMISSIS-, psicologa-psicoterapeuta in servizio presso l’Azienda ospedaliera di -OMISSIS-, dove -OMISSIS- è in cura sin dall’-OMISSIS-, e dalla relazione del -OMISSIS- a firma dall’insegnante -OMISSIS-, che si occupa -OMISSIS-- a partire dall’-OMISSIS- presso il centro di -OMISSIS-.
Dunque - a fronte delle argomentate indicazioni degli specialisti che hanno una conoscenza approfondita -OMISSIS-- e concordemente suggeriscono, per il suo benessere psico-fisico e per la sua miglior formazione culturale, la ripetizione della prima classe e il contestuale avvio di un percorso formativo più consono alla sua peculiare condizione - la decisione del Consiglio di classe di ammettere -OMISSIS- alla classe successiva risulta, oltre che immotivata, anche incomprensibile e illogica.
II) Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990 e degli articoli 2 e 4 della legge provinciale n. 23/1992, nonché dell’art. 97 Cost.; erronea applicazione dell’art. 4 del d.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti e incompleta rappresentazione della realtà.
Considerazioni analoghe a quelle svolte con il primo motivo di ricorso valgono per il diniego di riesame della decisione del Consiglio di classe, opposto dalla dirigente scolastica, che risulta anch’esso viziato per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione delle norme che disciplinano l’ammissione alla classe successiva della scuola -OMISSIS-, innanzi tutto perché - nonostante le censure rivolte dai genitori all’operato del Consiglio di classe - la dirigente scolastica ha rigettato l’istanza limitandosi ad osservare che «non si ravvisano elementi di illegittimità negli atti relativi alle valutazioni intermedia e finale del Consiglio della-OMISSIS- con la relativa ammissione alla classe -OMISSIS-».
Il provvedimento della dirigente scolastica risulta altresì viziato per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione della realtà, nella parte in cui viene esclusa nella richiesta di riesame la presenza di «nuovi e specifici elementi rispetto a quelli già in possesso del Consiglio di classe»: e ciò perché il Consiglio di classe non ha avuto conoscenza della relazione della dott.ssa -OMISSIS- in data -OMISSIS-, in quanto successiva allo scrutinio e allegata alla richiesta di riesame. Difatti tale relazione contiene innegabilmente «nuovi e specifici» elementi di valutazione che ben avrebbero potuto indurre il Consiglio di classe a rivedere la decisione di ammettere -OMISSIS- alla classe successiva.
Infine del tutto criptico è il provvedimento della dalla dirigente scolastica nella parte in cui viene addotto a sostegno dell’inammissibilità del riesame «quanto messo in atto dalla scrivente Istituzione scolastica nel corso dell’intero anno scolastico in relazione -OMISSIS-», e ciò perché, anche a voler ammettere che la dirigente abbia inteso riferirsi al percorso scolastico personalizzato predisposto per -OMISSIS-, comunque non viene spiegato l’iter logico che ha indotto il Consiglio di classe a ritenere che tale percorso - che, per espressa ammissione dell’Istituzione scolastica, al -OMISSIS- non aveva dato ancora alcun frutto - abbia successivamente consentito -OMISSIS- di superare i problemi connessi alla sua particolare condizione.
3. Con il decreto monocratico di questo Tribunale n. -OMISSIS-è stata accolta l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm. evidenziando in motivazione «che, ad un sommario esame, gli atti impugnati appaiono inficiati dal denunciato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti, in ragione dell’omessa considerazione delle ragioni rappresentate dai genitori della minore, dapprima con nota del -OMISSIS- e poi con l’istanza di autotutela del -OMISSIS-, a supporto della richiesta di non ammettere -OMISSIS-e di consentirle l’iscrizione al -OMISSIS- anno del ciclo di studi presso altro istituto scolastico, ragioni che risultano supportate dalla documentazione versata in atti (cfr., in particolare, la relazione della psicoterapeuta in data -OMISSIS-)» e, per l’effetto è stata disposta la sospensione degli atti impugnati in modo da consentire l’iscrizione -OMISSIS-- alla prima classe e di «permetterle di intraprendere un nuovo percorso scolastico, ritenuto più confacente alla sua situazione personale».
4. La Provincia di Trento con memoria depositata in data -OMISSIS-, nel costituirsi in giudizio, ha innanzi tutto illustrato i frequenti contatti intercorsi tra in genitori e la scuola - nell’ambito dei quali gli insegnanti hanno sempre rassicurato la madre in merito alla «possibilità di attuare strategie per agevolare la frequenza» -OMISSIS-- e hanno dato la propria disponibilità per «eventuali incontri con gli specialisti di riferimento, in modo tale da essere in grado di assicurare il miglior percorso scolastico» - ed ha rimarcato, in particolare, che nel -OMISSIS-, nel corso di un’apposita riunione, i genitori -OMISSIS--, la referente per i bisogni educativi speciali e gli insegnanti hanno condiviso i contenuti del piano educativo personalizzato (c.d. PEP) previsto dal regolamento attuativo della legge provinciale n. 5/2006.
Quindi la Provincia - dopo aver precisato che in attuazione del decreto monocratico di questo Tribunale n. -OMISSIS-è stato rilasciato il nulla osta per il trasferimento -OMISSIS- all’Istituto -OMISSIS-e che in data -OMISSIS- è stata iscritta alla-OMISSIS-della scuola-OMISSIS-- ha diffusamente replicato alle suesposte censure rimarcando innanzi tutto che: A) la delicatezza del caso in esame «è stata compresa senza esitazione da tutti i soggetti che operano sulla situazione» e che a tale caso «è stato giustamente dedicato ogni sforzo, ogni attenzione, mettendo in campo molto di più che tutte le competenze professionali»; B) la normativa vigente attribuisce al Consiglio di classe il difficile compito di valutare gli studenti, ponendo in essere valutazioni connotate da un’ampia discrezionalità tecnica; C) la non ammissione alla classe successiva costituisce pur sempre un «provvedimento negativo», che la scuola comunque non avrebbe potuto adottare nel caso -OMISSIS-, perché nel valutare le competenze di ciascuno studente alla fine dell’anno scolastico si tiene conto dell’impossibilità di un allineamento di tutti gli studenti su uno standard minimo, facendo una prognosi sui complessivi cinque anni del ciclo scolastico, e -OMISSIS- è stata ritenuta non solo idonea con riferimento alle singole competenze, ma altresì in grado di risolvere in cinque anni - e non in sei - le difficoltà pur riconosciute.
In particolare la Provincia in replica al primo motivo ha evidenziato che: A) nel caso in esame la valutazione finale dal Consiglio di classe mette in luce come il difficile percorso vissuto -OMISSIS- non possa essere ritenuto il presupposto per una bocciatura; B) gli insegnanti e tutta l’amministrazione scolastica hanno messo in campo «strategie e soluzioni didattico-educative per far sì che una iniziale posizione di svantaggio dell’alunna potesse essere superata» e la valutazione del Consiglio di classe al termine dell’anno scolastico dimostra come «le attenzioni e gli sforzi compiuti da tutti, in in primo luogo da -OMISSIS- e dalla sua famiglia e poi dall’amministrazione, abbiano portato risultati positivi»; C) la decisione dei genitori di far frequentare -OMISSIS-una scuola -OMISSIS- con un percorso didattico con -OMISSIS-è frutto di «una libera scelta della famiglia», ma non può essere considerata l’unica via per garantire il giusto percorso scolastico -OMISSIS-, come invece ritengono i genitori, perché «gli insegnanti si sono dimostrati capaci di affrontare la complessità della situazione, adottando le strategie e le metodologie didattiche più idonee e indicate per garantire il miglior apprendimento di -OMISSIS- e si sono sempre disponibili ad un confronto e ad un dialogo con la famiglia»; D) in ogni caso la decisione dei genitori non giustifica la bocciatura -OMISSIS--in mancanza dei presupposti di legge, non essendo sufficiente per giustificare un provvedimento della specie la circostanza che, per motivi legati al -OMISSIS-, non è possibile l’iscrizione a partire dalla -OMISSIS-.
Inoltre la Provincia ha replicato alprimo motivo rimarcando, in particolare, che la suddetta relazione in data -OMISSIS-«non può essere ritenuta il presupposto per la bocciatura» -OMISSIS-, perché fino a tale data la Scuola non ha avuto contezza della diagnosi ivi contenuta.
5. Alla camera di consiglio del 28 settembre 2023 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. Essendo trascorsi oltre venti giorni dalla notificazione del ricorso (-OMISSIS-) e sussistendo tutte le condizioni previste dell’art. 60 cod. proc. amm., il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata.
2. Il ricorso è fondato e dev’essere accolto alla luce delle seguenti considerazioni.
3. Come in più occasioni ribadito anche da questo Tribunale (da ultimo T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, Trento, 16 agosto 2023, n. 137), le valutazioni espresse dalle commissioni d’esame e dai collegi dei docenti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, che non può formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo se non nei casi in cui siano ravvisabili vizi macroscopici nell’iter decisionale che ha condotto all’adozione del provvedimento finale.
Inoltre la giurisprudenza ha più volte affermato (ex multis, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 12 dicembre 2022, n. 486; T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, Bolzano, 27 giugno 2019, n. 154) che la non ammissione alla classe superiore non si configura come un giudizio in assoluto negativo, bensì come il riconoscimento della necessità che l’interessato rafforzi le proprie conoscenze di base, per poter affrontare senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione culturale l’ulteriore corso degli studi; correlativamente l’interesse degli allievi e dei genitori non si identifica nel perseguimento in ogni caso della cosiddetta promozione, bensì nel corretto esercizio della potestà pubblica, finalizzata alla formazione ottimale degli studenti.
4. Giova poi precisare che esula dal presente giudizio ogni valutazione in merito all’operato degli insegnanti -OMISSIS- e degli organi della scuola nel corso dell’intero anno scolastico, operato che per vero non risulta oggetto di censure. Difatti - a differenza di quanto lascia intendere la memoria difensiva della Provincia - la ricorrente non contesta che gli insegnanti -OMISSIS--e l’Amministrazione scolastica nel suo complesso abbiano messo in campo «strategie e soluzioni didattico-educative per far sì che una iniziale posizione di svantaggio dell’alunna potesse essere superata», come del resto dimostrano i costanti contatti con i genitori -OMISSIS- e, soprattutto, la circostanza che, proprio per far fronte alla peculiare situazione -OMISSIS--, sia stato lodevolmente approntato dalla scuola, di concerto con i genitori, un piano educativo personalizzato.
L’oggetto dal presente giudizio è, invece, costituito solo ed esclusivamente dal provvedimento adottato dal Consiglio di classe al termine dell’anno scolastico con cui -OMISSIS-, nonostante la singolare, ma motivata richiesta dei genitori, è stata ammessa alla classe successiva, nonché dal successivo provvedimento con cui la dirigente scolastica, nonostante l’ulteriore documentazione sanitaria prodotta dai genitori, ha respinto la richiesta di riconvocare il Consiglio di classe ai fini del riesame della posizione -OMISSIS--.
5. Tanto premesso, il Collegio ritiene che - come già anticipato nel decreto monocratico di questo Tribunale n. -OMISSIS-- nel caso in esame: A) da un lato, la madre -OMISSIS- con il presente ricorso intenda lodevolmente perseguire il prioritario interesse -OMISSIS--ad «intraprendere un nuovo percorso scolastico, ritenuto più confacente alla sua situazione personale», situazione che, come si avrà modo di evidenziare, risulta connotata dal “carattere di eccezionalità” che ai sensi dell’art. 4 del d.P.P. 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg nella scuola -OMISSIS- può determinare la non ammissione dell’interessata alla classe successiva; B) dall’altro, sia macroscopico l’eccesso di potere che inficia gli atti impugnati, sia sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione dell’omessa considerazione delle ragioni rappresentate dai genitori a fondamento della richiesta di non promuovere -OMISSIS-, sia sotto il profilo del travisamento dei fatti, perché dalla documentazione sanitaria versata in atti - proveniente anche da strutture pubbliche - emerge con ogni evidenza la fondatezza delle ragioni poste a fondamento della per vero singolare richiesta dei genitori.
6. Al riguardo, come evidenziato nel ricorso, rileva innanzi tutto la diagnosi dell’APSS del -OMISSIS-, dalla quale risulta che gli esami eseguiti sul-OMISSIS- - peraltro su espressa indicazione della scuola - hanno rilevato una compromissione funzionale di grado medio nelle aree “cognitivo-neuropsicologica” e “abilità scolastiche-apprendimento” e di grado lieve nelle aree “linguistico-comunicativa”, “affettivo-relazionale” e “autonomia sociale”.
Illuminante risulta poi la relazione del -OMISSIS-a firma della dott.ssa -OMISSIS-, in quanto la specialista - dopo avere rilevato che i ritardi di sviluppo riscontrati a 25 mesi nella maggior parte delle aree di funzionamento psicologico (ricezione e linguaggio, coordinazione occhio-mano, personale-sociale e locomotoria) sono in buona parte rientrati, salvo nell’area del linguaggio, nella quale -OMISSIS- «si è attestata sempre al di sotto della media» - osserva che: A) le difficoltà scolastiche e comportamentali -OMISSIS- emerse durante l’anno scolastico e prontamente segnalate dagli insegnanti costituiscono una situazione che «è molto comune anche in altri bambini che purtroppo non possono usufruire delle giuste stimolazioni e che vengono sottoposti a terapie importanti con possibili effetti negativi sugli aspetti attentivi e mnemonici, oltre che su aspetti del loro benessere psicologico e sociale»; B) bambini con percorsi analoghi a quello -OMISSIS- «hanno bisogno di tempi diversi di acquisizione», nel senso che per loro il raggiungimento delle normali tappe di sviluppo e di apprendimento può avvenire solo «con i giusti tempi e con una metodologia su misura»; C) anche -OMISSIS- la letteratura scientifica internazionale, i sistemi educativi e scolastici devono «adottare sistemi diversi per re-inserire questi bambini sia nel sistema degli apprendimenti che nell’acquisizione delle regole sociali e di comunità»; D) per tali ragioni per bambini nella situazione -OMISSIS- la ripetizione della -OMISSIS-, così come l’accesso alla scuola -OMISSIS- un anno dopo, consentendo di «lavorare con più calma e su misura dandosi degli obiettivi ad hoc», può rappresentare un valido strumento per garantire un successivo percorso scolastico sereno, a differenza di quello di bambini che, avendo invece proseguito, «hanno accumulato delle lacune e non si sono poi trovati bene anche dal punto di vista del loro benessere psicologico, percependo maggiormente la distanza dai loro coetanei e sentendosi esclusi».
Altrettanto illuminante è la relazione del -OMISSIS- redatta dall’insegnante -OMISSIS-, che si occupa -OMISSIS- a partire dall’-OMISSIS- presso il centro di -OMISSIS-. Difatti l’insegnante, all’esito dell’osservazione -OMISSIS--, eseguita su incarico della ricorrente per valutare il passaggio -OMISSIS--ad una scuola -OMISSIS-, conclude la propria relazione giudicando «il trasferimento -OMISSIS- ... congeniale alle esigenze di crescita, sviluppo e formazione -OMISSIS--», e raccomandando «di non escludere a priori l’ipotesi avanzata dall’-OMISSIS-dalla-OMISSIS-(anziché dalla -OMISSIS-)».
Può quindi ritenersi acclarato che il Consiglio di classe e ancor più la dirigente scolastica avrebbero dovuto non solo dare atto nei rispettivi provvedimenti di aver tenuto conto delle richieste dei genitori -OMISSIS--, ma anche accogliere tali richieste.
7. In particolare la circostanza, rimarcata dall’Amministrazione resistente, che gli insegnanti e l’Istituzione scolastica nel suo complesso abbiano messo in campo - giova ribadirlo - «strategie e soluzioni didattico-educative per far sì che una iniziale posizione di svantaggio dell’alunna potesse essere superata» e i buoni risultati conseguiti -OMISSIS- al termine dell’anno scolastico non valgono, a giudizio del Collegio, a dimostrare che i provvedimenti impugnati resistono alle censure mosse dalla ricorrente.
A detta della Provincia, da un lato la promozione -OMISSIS-- dimostrerebbe come «le attenzioni e gli sforzi compiuti da tutti, in primo luogo da -OMISSIS- e dalla sua famiglia e poi dall’amministrazione, abbiano portato risultati positivi», dall’altro la non ammissione -OMISSIS-- alla classe successiva si sarebbe configurata come un «provvedimento negativo», che nella fattispecie comunque non avrebbe potuto essere adottato perché il Consiglio di classe nel valutare le competenze degli studenti al termine dell’anno scolastico si deve tener conto dell’impossibilità di un allineamento di tutti gli studenti su uno standard minimo e porre in essere una prognosi sui complessivi cinque anni del ciclo scolastico primario, mentre -OMISSIS- è stata ritenuta non solo idonea sulle singole competenze, ma altresì in grado di risolvere in cinque anni le difficoltà pur riconosciute.
Tuttavia la Provincia non considera che, come innanzi evidenziato dal Collegio, la non ammissione alla classe superiore non si configura come un «provvedimento negativo», bensì come il riconoscimento della necessità che lo studente - per ragioni di norma connesse alle insufficienti conoscenze di base o, come nel caso in esame, ad una peculiare situazione personale - ripeta l’anno scolastico per poter poi affrontare senza sofferenza e con maggiori possibilità di piena maturazione personale e culturale l’ulteriore corso degli studi.
Inoltre la Provincia non considera che la ricorrente non ha inteso contestare la valutazione del Consiglio di classe sui risultati conseguiti -OMISSIS-al termine dell’anno scolastico o la prognosi relativa ai risultati che -OMISSIS- avrebbe potuto raggiungere al termine dei cinque anni del ciclo scolastico primario, bensì contestare la mancata considerazione della necessità -OMISSIS--di intraprendere ex novo un diverso percorso scolastico, ritenuto più consono alla sua peculiare situazione personale non già in ragione di una valutazione personale dei genitori, bensì alla luce dei pareri espressi da soggetti che ben conoscono tale situazione -OMISSIS-- ed hanno competenze specialistiche diverse da quelle degli insegnanti.
8. Né giova all’Amministrazione resistente affermare che la decisione di far intraprendere ex novo -OMISSIS- un percorso didattico con -OMISSIS-è frutto di «una libera scelta della famiglia», ma non può essere considerata l’unica via per garantire -OMISSIS- il giusto percorso scolastico, e comunque tale decisione non può giustificare la bocciatura -OMISSIS-- in mancanza dei presupposti di legge.
A tal riguardo è sufficiente evidenziare che la ragione - primaria delle richieste formulate dai genitori -OMISSIS- (dapprima con la nota del -OMISSIS- e poi con l’istanza di autotutela del -OMISSIS-) attiene alla necessità di consentire -OMISSIS- di «lavorare con più calma e su misura dandosi degli obiettivi ad hoc», in conformità alle puntuali indicazioni contenute nella relazione del -OMISSIS-a firma della dott.ssa -OMISSIS-.
9. Tenuto conto di quanto precede il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento degli atti impugnati.
Considerato altresì che da quanto precede emerge la fondatezza delle richieste avanzate dalla ricorrente e che la presente sentenza è autoesecutiva, l’annullamento degli atti impugnati consente l’iscrizione -OMISSIS- alla prima classe (come già anticipato nel decreto monocratico di questo Tribunale n. -OMISSIS-), peraltro già avvenuta in data -OMISSIS- perché l’Amministrazione scolastica ha correttamente dato attuazione al decreto monocratico n. -OMISSIS-rilasciando il nulla osta per il trasferimento -OMISSIS-- all’Istituto -OMISSIS-. Pertanto non occorre fornire all’Amministrazione ulteriori indicazioni atte a conformare la propria attività.
10. Tenuto conto della peculiarità e della novità della vicenda in esame, sussistono comunque i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Inoltre, visti il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato-OMISSIS-e la nota pervenuta dall’Agenzia delle Entrate in data -OMISSIS-, il Tribunale si riserva di provvedere alla liquidazione degli onorari spettanti al difensore della ricorrente, con separato decreto ai sensi dell’art. 82 del medesimo d.P.R. n. 115/2002, se e quando sarà depositata la relativa parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 123 del 2023, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che nella specie sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificarli, ivi compresa la scuola frequentata dalla minore nel trascorso anno scolastico e quella in cui è iscritta per il-OMISSIS-.