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19 ottobre 2023
Referendum e piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni: in Gazzetta disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Cassazione
In G.U. n. 244/2023, è stato pubblicato il D.L. n. 144/2023 recante «Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum».
di La Redazione
È stato pubblicato,  in G.U. n. 244/2023, il D.L. n. 144/2023 recante «Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum» e in materia di piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni.
 
Innanzitutto, viene stabilito che, per le operazioni di verifica relative alle richieste di referendum presentate dopo il termine previsto dall'art. 5 del D.L. n. 139/2021, l'Ufficio centrale per il referendum, in deroga all'art. 2 del D.L. n.67/1995, si avvalga di personale della segreteria di cui all'art. 6 della L. n. 199/1978.
Per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il Primo Presidente della Cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unità.
 
In secondo luogo, all'art. 1 della L. n. 178/2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. dopo il comma 342 è inserito il seguente: «342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della Giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia»;
  2. al comma 344, dopo le parole: «comma 341,» sono aggiunte le seguenti: «attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia».
Inoltre, viene precisato che il Ministero della Giustizia, per il completamento e la successiva gestione e manutenzione della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 341, della L. n. 178/2020, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, della società di cui all'art. 83, comma 15, del D.L. n. 112/2008.
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