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20 ottobre 2023
Ricorso troppo lungo: il giudice amministrativo non può esaminare le pagine in eccesso

Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nel limite massimo di 70mila caratteri come previsto dal c.p.a.. Il Consiglio di Stato dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi di appello erano contenuti nelle pagine in sovrannumero.

La Redazione

In un giudizio concernente l'attuazione di un piano di lottizzazione, il TAR Puglia respingeva, e in parte dichiarava inammissibile, il ricorso proposto da alcune società. Proposto appello con uno scritto di 87 pagine, in camera di consiglio il Collegio rappresentava alle appellanti il superamento dei limiti massimi di estensione del ricorso in appello, in possibile violazione degli artt. 3 c.p.a. e 13-ter allegato II al c.p.a..

La controversia giunge dinanzi al Consiglio di Stato, il quale dichiara l'appello inammissibile con sentenza n. 8928 del 13 ottobre 2023.
Nelle sue argomentazioni, il Collegio ha chiarito che, al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza, le parti infatti devono redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
L'art. 3, c. 1, lett. b), del decreto adottato il 22 dicembre 2016, prevede, per i ricorsi ordinari, il limite massimo di 70.000 caratteri. Un limite derogabile solo se autorizzato in via preventiva o in sanatoria.

Venendo all'esame del caso di specie, Palazzo Spada afferma che «al netto dell'epigrafe e delle ulteriori parti escluse …, il numero massimo di 70.000 caratteri consentiti…, risulta utilizzato ed esaurito a p. 52 del ricorso, prima dell'articolazione dei motivi di appello che quindi il Collegio non è tenuto ad esaminare, quale sanzione prevista dal legislatore per i casi di violazione del principio di sinteticità degli atti processuali previsto dall'art. 3 c.p.a.».
Recita infatti l'art. 13-ter, comma 5 dell'allegato II al c.p.a. che:

legislazione

«Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione».

Ne consegue che il ricorso, in presenza di motivi di appello che il collegio non è tenuto ad esaminare, diviene inammissibile perché, in relazione ad una parte essenziale per l'identificazione della domanda, richiesta dall'art. 44, c. 1, lett. b) c.p.a. a pena di nullità, viene meno l'obbligo di provvedere e con esso la stessa possibilità di esame della domanda.
A tal proposito, viene ribadito il recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8487/2023:

giurisprudenza

  • «secondo la più corretta esegesi, tale previsione non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo, ma, invece, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, obbliga il giudice a non esaminare le questioni che si trovano oltre il limite massimo di pagine»;
  • «il superamento dei limiti dimensionali è questione di rito afferente all'ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell'interesse pubblico all'ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d'ufficio a prescindere da eccezioni di parte. Il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità».
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