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25 ottobre 2023
Liquidazione delle prestazioni INAIL: novità sulla sospensione del termine triennale di prescrizione

Con la circolare in commento, l'INAIL impartisce nuove istruzioni operative in linea con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 11928 del 7 maggio 2019.

di La Redazione

Con la circolare n. 44 del 23 ottobre 2023, l'INAIL fornisce nuove istruzioni operative sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 11928 del 7 maggio 2019.
Le novità riguardano nello specifico il D.P.R. n. 1124/1965, il cui art. 112 disciplina con una norma speciale la prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall'INAIL stabilendo che la relativa azione si prescrive entro 3 anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
In base all'art. 111, comma 2, poi, tale prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità. Proprio su tale disposizione ci sono stati nel tempo orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno portato le SS.UU. ad esprimersi da ultimo con la sentenza n. 11928/2019, affermando che 

giurisprudenza

«deve ritenersi che ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'Istituto. Con il decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto dall'art. 104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata».

Ciò significa che il termine di prescrizione resta sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo, anche quando esso non si concluda entro 150 giorni. Il decorso dei termini indicati è infatti funzionale solo per rimuovere una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria che da quel momento l'interessato ha la possibilità di proporre. Ecco perché il Collegio ha stabilito che 

giurisprudenza

«il terzo comma dell'art. 111 del d.P.R. 1124 del 1965 assegni all'amministrazione un termine, ordinatorio, al quale è coordinata l'attribuzione all'assicurato della facoltà, e non l'obbligo di agire. Decorso tale termine l'Istituto non è privato della facoltà di adottare un provvedimento né il suo comportamento silente assume un rilievo significativo. La condotta inerte va qualificata come mero inadempimento e non come espressione di un silenzio-rigetto».

In ossequio a quanto affermato, allora, l'INAIL impartisce nuove istruzioni operative tenendo conto che

attenzione

  • Il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 111 cit. resta sospeso fino a quando il procedimento di liquidazione delle prestazioni non si concluda con un provvedimento espresso;
  • Le strutture territoriali, di conseguenza, saranno tenute a chiudere il procedimento di liquidazione emettendo il relativo provvedimento di accoglimento o di rigetto;
  • L'adozione di tale provvedimento comporta la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data del ricevimento del provvedimento da parte dell'assicurato che coincide con il momento in cui esso perviene nella sua sfera di conoscibilità.
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