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30 ottobre 2023
Il trattamento fiscale delle cripto-attività

Arrivano le indicazioni operative definitive dell'Agenzia delle Entrate, oggetto della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023.

La Redazione

Terminata la consultazione pubblica aperta lo scorso giugno circa i chiarimenti del Fisco sulla tassazione delle cripto-attività introdotta dalla Legge di bilancio 2022.
Arrivano, infatti, le indicazioni definitive dell'Agenzia delle Entrate racchiuse nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023. Grazie a tale documento di prassi, è stato ricostruito il quadro normativo europeo e definito il perimetro della norma che ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi che sono soggetti a tassazione con aliquota pari al 26%, redditi che sono riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti attraverso tecnologia distribuita (Dlt).

Innanzitutto, la circolare chiarisce cosa si intenda per cripto-attività:

esempio

si tratta di tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti non rientranti tra gli strumenti finanziari.

Nello specifico, l'aliquota applicabile alle plusvalenze da cripto-attività è pari al 26% per le persone fisiche, a condizione che il reddito non sia conseguito nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. La stessa aliquota si applica anche quando dette plusvalenze siano realizzate da enti non commerciali (quando l'operazione non sia effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), dalle società semplici ed equiparate e dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione, quando il reddito si consideri prodotto nel territorio italiano.

La circolare passa poi ad esaminare cosa si intenda per “redditi diversi” derivanti da “attività svolte” nello Stato italiano e da “beni” che si trovano nel medesimo, evidenziando che 

attenzione

rientrano nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione ove non residenti.

Qualora le cripto-attività siano detenute direttamente dal soggetto mediante supporti di archiviazione, il reddito si considera prodotto in Italia se tale supporto si trova nel territorio dello Stato. Ebbene il Fisco precisa che in tal caso si presume che il reddito sia prodotto in Italia quando il soggetto che detiene il supporto di archiviazione sia ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, restando comunque ferma la possibilità per il contribuente di provare una diversa localizzazione.

La stessa circolare chiarisce poi che i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 possono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a patto che lo stesso valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva pari al 14%. Per usufruire di tale regime agevolato è però necessario che il contribuente versi l'imposta sostitutiva per intero ovvero versi la prima delle tre rate annuali entro il 15 novembre 2023.

Alcune precisazioni giungono anche in merito alla regolarizzazione in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 quando non siano stati indicati i redditi derivanti dalle cripto-attività nella dichiarazione dei redditi entro lo stesso termine.

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