Sì, se formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia perché non dovuti nell'an o nel quantum.
Tizio, dopo essersi accorto di essere vittima dicondotte truffaldine in sede di trattative per l'acquisto di un'autovettura (chilometraggio superiore a quello indicato nel contachilometri), attendeva che venisse compilata la proposta di acquisto riportante il dato alterato per poi pretendere la consegna di 10mila euro mediante...
Svolgimento del processo
1. C.D., a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20 aprile 2022 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 12 marzo 2021, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione in relazione al reato di estorsione.
2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione.
La Corte territoriale, ignorati i motivi aggiunti depositati dalla difesa, avrebbe erroneamente affermato che la condotta dell'imputato era finalizzata ad ottenere un profitto ingiusto, senza tenere conto del fatto che il D. si sarebbe accorto di essere vittima di condotte truffaldine solo in una fase avanzata della trattativa per l'acquisto della vettura e che 110 stesso si sarebbe limitato a pronunciare la frase «vuoi truffarmi, chiamo i carabinieri» senza avanzare alcuna richiesta di denaro.
La condotta sarebbe, pertanto, inidonea a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice; il D. a seguito del tentativo di truffa integrata sarebbe divenuto titolare di un diritto di credito ed avrebbe convenuto con lo Z. l'entità del danno da responsabilità extracontrattuale.
La Corte di merito avrebbe affermato, in modo apodittico, che il diritto vantato dal D. sarebbe sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, senza tenere conto che la natura truffaldina della proposta contrattuale avanzata dallo Z. era desumibile ictu oculi dall'esame del contachilometri e dalla visura posta in essere sulla autovettura.
La motivazione sarebbe, inoltre, congetturale e priva di logicità nella parte in cui afferma che la somma consegnata dalla persona offesa (10.000 euro) sarebbe di gran lunga superiore rispetto a quella conseguibile in sede di contenzioso civile, senza tenere conto che trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione sarebbe avvenuta in via equitativa.
I giudici di appello avrebbero, inoltre, travisato la provai affermando che il D. avrebbe effettuato un giro di prova con l'autovettura in questione, affermazione priva di alcun fondamento probatorio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso deve essere rigettato stante l'infondatezza dell'unico motivo di impugnazione.
2. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze probatorie, ha correttamente ritenuto la natura estorsiva della complessiva condotta posta in essere dal ricorrente, in particolare i giudici di merito hanno affermato che il D., dopo aver saputo da M.P., che l'autovettura offertagli presso la concessionaria C., aveva un chilometraggio superiore a quello indicato nel contachilometri, ha atteso che venisse compilata la proposta di acquisto riportante il numero di chilometri alterato per poi pretendere ed ottenere la consegna di 10.000,00 euro, mediante la minaccia di rivolgersi ai Carabinieri per sporgere denuncia.
Le argomentazioni dedotte in motivazione, in nessun modo censurabili sotto il profilo della completezza e della razionalità, sono fondate su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
I giudici di merito hanno correttamente affermato che la pretesa del D. non poteva essere eccepita davanti all'Autorità giudiziaria in considerazione del fatto che «l'imputato non aveva subito danno economico alcuno ed era stato al massimo soggetto passivo di un tentativo di truffa» (vedi pag. 4 della sentenza di appello). Di conseguenza la condotta del ricorrente non era fondata sulla coscienza e volontà di ottenere il ristoro economico per la lesione di un suo diritto bensì sulla volontà di conseguire un profitto non dovuto e quindi, illecito.
I Giudici di appello hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia perché non dovuti nell'an o nel quantum (Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256874-01, da ultimo Sez. 2, n. 16998 del 17/022022, Messina, non massimata).
Il Collegio intende dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte in virtù del quale la prospettazione di presentare, alla magistratura ed alle forze di polizia, una denuncia diretta al riconoscimento di un diritto di credito sfornito di prova e non azionabile in sede giudiziaria, integra una minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione, laddove, come nel caso di specie, sia finalizzata alla realizzazione di un profitto ingiusto (Sez. 2, n. 5239 del 18/01/2013, Adduci, Rv. 254975 - 01, di recente Sez. 2, n. 5556 del 09/12/2022, Bergantini, non massimata).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.