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17 novembre 2023
Ultime dal Governo: riforma fiscale, novità in tema di processo penale e nuove disposizioni su sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Tra le tematiche oggetto dell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri anche DASPO urbano e l'introduzione di nuovi reati, tra i quali quello di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.

La Redazione

Numerose le novità emerse dall'ultimo Consiglio dei Ministri tenutosi il 16 novembre 2023, tra le quali emerge l'approvazione di nuove disposizioni in materia di sicurezza, difesa e soccorso pubblico, l'attuazione della riforma fiscale e la riforma del processo penale.

Riforma del processo penale

Su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è stato approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive della riforma Cartabia (D. Lgs. n. 150/2022). Si tratta nello specifico di alcune modifiche finalizzate a rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti con i principi e i criteri di delega, anche attraverso la semplificazione di meccanismi specifici procedimentali e processuali. Inoltre, il decreto mira a risolvere problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma, tenendo conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, nonché dall'avvocatura e dalla magistratura.

Attuazione della riforma fiscale

Il Governo ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (L. n. 111/2023).

Il primo decreto legislativo contiene disposizioni in materia di contenzioso tributario ai sensi dell'art. 19 L. n. 111/2023 e si occupa:

precisazione

  • Del coordinamento tra gli istituti a finalità deflattiva che operano nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
  • Dell'ampliamento e del rafforzamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria, attraverso la semplificazione della normativa processuale volta alla completa digitalizzazione del processo, l'obbligo di usare i modelli predefiniti ai fini della redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere richiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo con istanza da notificare alle altre parti;
  • Del rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi del processo successivi al primo;
  • Della previsione della pubblicazione e successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro tempi ristretti;
  • Della velocizzazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio che seguono il primo;
  • Della previsione della impugnabilità dell'ordinanza che accoglie ovvero respinge la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Il secondo decreto legislativo è in materia di adempimento collaborativo ex art. 17 L. n. 111/2023. Questi i profili esaminati:

precisazione

  • Accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto;
  • apertura del regime anche a società nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti di ammissibilità ed il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
  • certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
  • gestione, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo, anche di questioni che si riferiscono a periodi d'imposta antecedenti all'ammissione al regime;
  • nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo;
  • procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisce alle indicazioni del Fisco che richiedono di effettuare ravvedimenti operosi;
  • emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
  • previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l'esclusione del contribuente dal regime dell'adempimento collaborativo in caso di violazioni fiscali non gravi;
  • rafforzamento degli effetti premiali legato all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, in presenza di specifici presupposti, l'esclusione o la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, l'esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele e la riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.

Infine, il provvedimento interviene anche in materia sanzionatoria, stabilendo che l'adozione volontaria di un sistema efficace di rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte delle imprese che non possiedano i requisiti prescritti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo comporta la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria ed eventualmente la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

Disposizioni su sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Tre sono i disegni di legge approvati dal Governo: il primo introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e delle vittime di usura e dei reati di tipo mafioso, il secondo valorizza la specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell'amministrazione civile dell'interno, il terzo riordina le funzioni e l'ordinamento della polizia locale.
Con particolare riguardo al primo dei tre decreti legislativi approvati, gli ambiti toccati sono diversi e possono così riassumersi:

precisazione

1. prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia:

- viene introdotto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo;

- è previsto l'ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente introducendo la sanzione dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda fino a 206 euro per chi omette tale comunicazione;

- vengono inseriti tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia le imprese che aderiscono al c.d. “contratto di rete”. A tal proposito, è prevista la possibilità per il Prefetto di escludere l'operatività dei divieti conseguenti all'applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale quando accerta che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia;

- vengono modificate alcune disposizioni relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che l'amministratore giudiziario delinei al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, sottolineando eventuali abusi e possibili impieghi urbanistici;

- viene estesa da 3 a 10 anni il termine entro cui poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero quando vi siano condanne definitive per specifici reati.  

precisazione

2. sicurezza urbana:

- viene introdotto il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, il quale è perseguibile a querela della persona offesa, reato che punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi attraverso violenza o minaccia occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero ne impedisce il rientro da parte dei soggetti legittimati. La stessa pena si applica a chi si appropria dell'immobile altrui con artifizi o raggiri ovvero ceda ad altri l'immobile occupato. In tal senso è prevista una apposita procedura per consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell'immobile occupato con apposito provvedimento del giudice nei casi ordinari, e con l'intervento immediato della polizia giudiziaria (successivamente convalidato dal giudice) quando l'immobile occupato sia l'unica abitazione del denunciante;

- vengono sanzionate più gravemente i reati riguardanti la truffa aggravata per chi ha approfittato di circostanze tali da ostare la pubblica o privata difesa;

- viene estesa la possibilità di disporre il c.d. DASPO urbano anche per vietare l'accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, viene estesa alle ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chi impedisca la libera circolazione su strada ordinaria, prevedendo la trasformazione in reato qualora il fatto sia commesso da più persone riunite;

- per garantire l'esecuzione della pena nei casi di grave pericolo, vengono modificate le norme sul rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età, rendendo tale rinvio facoltativo, e non obbligatorio. Qualora si escluda il differimento della pena per grave pericolo, è comunque prevista l'esecuzione della pena presso istituti a custodia attenuata;

- si innalza da 14 a 16 anni l'età dei minori coinvolti per stabilire la punibilità delle condotte relative all'avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio, inasprendo la pena e introducendo la condanna di induzione.

precisazione

3. tutela del personale delle forse di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica:

- aggravata la pena in caso di violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale quando le condotte siano poste in essere verso un ufficiale o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria;

- inasprite le sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale;

- aggravata la pena in caso di istigazione a disobbedire alle leggi quando commesso allo scopo di far realizzare una rivolta nell'ambito di un istituto penitenziario mediante scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; introdotto anche il delitto di rivolta in istituto penitenziario.

precisazione

4. tutela delle vittime di usura: prevista la possibilità per gli operatori economici vittime di usura ai quali venga erogato il mutuo nell'ambito del cosiddetto Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di servirsi di un esperto con funzioni di consulenza e di assistenza per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

precisazione

5. ordinamento penitenziario: inseriti tra i reati “ostativi” le fattispecie già esistenti di istigazione a disobbedire alle leggi e di rivolta in istituto penitenziario. 

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