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4 gennaio 2024
In Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi della riforma fiscale
Si tratta di tre dei quattro Decreti Legislativi approvati in esame definitivo durante l'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, di intervento in materia di contenzioso tributario e adempimento collaborativo, oltre che di modifica dello Statuto dei contribuenti.
La Redazione

In Gazzetta Ufficiale n. 2/2024 sono stati pubblicati i Decreti di attuazione della delega per la riforma fiscale.
Nello specifico,

Statuto del contribuente

Il D.Lgs. n. 219/2023 dà attuazione all'art. 4 L. n. 111/2023 e introduce importanti novità che modificano la L. n. 212/2000.
Tra queste, si segnalano le seguenti:

  • precisazione che le disposizioni dello Statuto del Contribuente hanno portatagenerale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario;
  • introduzione di un nuovo comma 4-bis all'art. 2 dello Statuto del contribuente che prevede il divieto di analogia;
  • introduzione di un nuovo art. 6-bis che stabilisce il principio del contraddittoriotutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo»);
  • modifiche riguardanti la motivazione degli atti;
  • introduzione di un nuovo art. 7-bis e art. 7-ter allo Statuto riguardanti rispettivamente l'annullabilità e la nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria;
  • previsione di un nuovo art. 7-sexies relativo ai vizi delle notificazioni.

attenzione

In G.U. n. 3/2024 è stato pubblicato un comunicato in cui sono riportati gli errori da correggere (cd. errata-corrige) nel Decreto Legislativo n. 219/2023.

Si allega il testo al presente documento.

Contenzioso tributario

Si tratta del D.Lgs. n. 220/2023, con il quale sono state apportata une serie di modificazioni del Decreto Legislativo n. 546/1992, tra cui:

  • modifica della disciplina sulla testimonianza scritta prevedendo che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria (c. 4 dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/1992);
  • deroga all'art. 103-bis disp. att. c.p.c. qualora il testimone sia in possesso di firma digitale. In questo caso è previsto che «il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione»;
  • in tema di procura alle liti, la possibilità di apporre la firma digitale all'incarico conferito al difensore;
  • aggiunta al comma 7 del seguente periodo: «il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità» ex art. 22, c. 2, D.Lgs. n. 82/2005, con l'inserimento della relativa dichiarazione;
  • introduzione del comma 7-bis secondo cui «la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce»;
  • modifiche relative alle spese di giudizio introdotto nell'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992;
  • in tema di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, il comma 1 dell'art. 16-bis prevede che le comunicazioni sono effettuate mediante PEC, il quale è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Inoltre, «è onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri»;
  • inserimento del capo III relativo alla forma degli atti; introduzione della disciplina relative alle modalità di svolgimento dell'udienza a distanza (art. 34-bis);
  • previsione del deposito telematico della sentenza (art. 37);
  • introduzione della nuova disciplina sulla conciliazione (artt. 48, 48-bis.1 e 48-ter);
  • introduzione del nuovo art. 58 in materia di nuove prove in appello.

attenzione

In G.U. n. 8/2024 è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo al Decreto Legislativo n. 220/2023.

Si allega il testo al presente documento.

 

Adempimento collaborativo

Il D.Lgs. n. 221/2023 prevede novità per le condizioni di accesso e per la riduzione delle sanzioni amministrative e penali.

In tale prospettiva, il Decreto prevede:

  • l'accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto;
  • la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
  • l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti.
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