In Gazzetta Ufficiale n. 2/2024 sono stati pubblicati i Decreti di attuazione della delega per la riforma fiscale.
Nello specifico,
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D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 : «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; -
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 : «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»; -
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 221 : «Disposizioni di adempimento collaborativo».
Statuto del contribuente
Il
Tra queste, si segnalano le seguenti:
- precisazione che le disposizioni dello Statuto del Contribuente hanno portatagenerale in quanto si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario;
- introduzione di un nuovo comma 4-bis all'art. 2 dello Statuto del contribuente che prevede il divieto di analogia;
- introduzione di un nuovo art. 6-bis che stabilisce il principio del contraddittorio («tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo»);
- modifiche riguardanti la motivazione degli atti;
- introduzione di un nuovo art. 7-bis e art. 7-ter allo Statuto riguardanti rispettivamente l'annullabilità e la nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria;
- previsione di un nuovo art. 7-sexies relativo ai vizi delle notificazioni.
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In G.U. n. 3/2024 è stato pubblicato un comunicato in cui sono riportati gli errori da correggere (cd. errata-corrige) nel Decreto Legislativo n. 219/2023. Si allega il testo al presente documento. |
Contenzioso tributario
Si tratta del
- modifica della disciplina sulla testimonianza scritta prevedendo che possa essere effettuata anche in via telematica la notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria (c. 4 dell'
art. 7 D.Lgs. n. 546/1992 ); - deroga all'art. 103-bis disp. att. c.p.c. qualora il testimone sia in possesso di firma digitale. In questo caso è previsto che «il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione»;
- in tema di procura alle liti, la possibilità di apporre la firma digitale all'incarico conferito al difensore;
- aggiunta al comma 7 del seguente periodo: «il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità»
ex art. 22, c. 2, D.Lgs. n. 82/2005 , con l'inserimento della relativa dichiarazione; - introduzione del comma 7-bis secondo cui «la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce»;
- modifiche relative alle spese di giudizio introdotto nell'
art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 ; - in tema di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici, il comma 1 dell'art. 16-bis prevede che le comunicazioni sono effettuate mediante PEC, il quale è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Inoltre, «è onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata alle altre parti costituite e alla Segreteria, la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria; in caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri»;
- inserimento del capo III relativo alla forma degli atti; introduzione della disciplina relative alle modalità di svolgimento dell'udienza a distanza (art. 34-bis);
- previsione del deposito telematico della sentenza (art. 37);
- introduzione della nuova disciplina sulla conciliazione (artt. 48, 48-bis.1 e 48-ter);
- introduzione del nuovo art. 58 in materia di nuove prove in appello.
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In G.U. n. 8/2024 è stato pubblicato un avviso di rettifica relativo al Decreto Legislativo n. 220/2023. Si allega il testo al presente documento.
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Adempimento collaborativo
Il
In tale prospettiva, il Decreto prevede:
- l'accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto;
- la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;
- l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti.