La Cassazione ricorda che ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando venga utilizzato qualsiasi strumento che, nelle circostanze di tempo e di luogo ove sia portato, sia potenzialmente utilizzabile ai fini dell'offesa alla persona, trattandosi di arma impropria.
Il Tribunale di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di lesioni personali procurate alla moglie per mezzo di uno zoccolo (nello specifico, le aveva causato un trauma al labbro inferiore e uno al ginocchio sinistro con prognosi di tre giorni).
In particolare, il Tribunale aveva escluso che l'utilizzo dello...
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. In data 5 febbraio 2020 il Tribunale di Bari in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.L. in ordine al delitto di lesioni personali, per aver colpito con uno zoccolo la moglie S. Z. cagionandole un trauma al labbro inferiore e un trauma al ginocchio sinistro, con prognosi di giorni tre.
Rispetto alla originaria contestazione di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma, il Tribunale escludeva che l'uso dello zoccolo potesse integrare l'aggravante contestata, riteneva pertanto procedibile a querela il delitto e congrua l'offerta reale di 500,00 euro, non accettata dalla persona offesa, così giungendo alla pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. per estinzione a seguito di condotte riparatorie.
2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il motivo deduce violazione di legge penale, lamentando che il delitto per cui si procede è procedibile di ufficio, in quanto errata è l'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma impropria, secondo gli orientamenti consolidati della Corte di legittimità, cosicché errato è stato il proscioglimento ex art. 162-ter cod. pen. consentito solo per i reati procedibili a querela.
4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte - ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 - con le quali ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con o senza rinvio.
Il difensore dell'imputato depositava memoria a sostegno della sentenza impugnata, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.
6. Il ricorso è fondato. Infatti, pacifico è il principio consolidato per cui in tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 (così Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750 - 01, quanto ad un manico di scopa; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713 - 01, quanto all'uso di un pezzo di legno, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, nella specie scagliato contro la persona offesa, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato; mass. conf.: N. 11872 del 2000 Rv. 218572 - 01, N. 28622 del 2008 Rv. 240431 - 01, N. 4405 del 2009 Rv. 242617 - 01, N. 27768 del 2010 Rv. 247888 - 01, N. 47504 del 2012 Rv. 254082 - 01, N. 49517 del 2013 Rv. 257758 - 01, N. 46482 del 2014 Rv. 261017 - 01).
Alla fondatezza del ricorso consegue che la sentenza impugnata sia annullata per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, essendo il reato procedibile d'ufficio, il che osta all'applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. Il Giudice del giudizio rescissorio, individuato ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., dovrà attenersi ai menzionati principi di diritto.
7. Va infine escluso che il delitto sia estinto per prescrizione, in quanto nel corso della trattazione del ricorso per cassazione, erroneamente trattato da parte della Corte di appello di Bari, che con ordinanza rimetteva a questa Corte la delibazione del ricorso medesimo, interveniva un rinvio dall'udienza del 30 maggio 2023 a quella del 6 luglio 2023, il che integra la sospensione del termine di prescrizione in assenza di opposizione da parte della difesa dell'imputato (Rv. 284045-01; 267188-01).
8. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.