Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Lazio, l’odierno appellante invocava l’annullamento della decisione n. 065/19, depositata il 18/10/19, con cui la Commissione di disciplina di appello aveva confermato la decisone della Commissione di primo grado n. 122/19, avente ad oggetto l’applicazione, nei confronti del ricorrente, ai sensi degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, della sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per due mesi e la multa di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo [OMISSIS] dall’ordine di arrivo del Premio [OMISSIS], disputatosi il [OMISSIS], per positività alla sostanza proibita Tizanidina.
2. Il giudice di prime cure, disattese le eccezioni di difetto di giurisdizione e di improcedibilità avanzate dal Ministero, respingeva il ricorso valutando come non fondati i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere secondo i quali nessuna disposizione prevedrebbe che l’omesso pagamento del supplemento monetario richiesto dal laboratorio accreditato implicherebbe la rinuncia alla verifica analitica del risultato di analisi il cui mancato esame pregiudicherebbe il diritto di difesa del ricorrente anche perché il risultato delle analisi effettuate, come nella specie, attraverso l’analisi gas cromatografica di spettrometria di massa, non sarebbe automatico come risultante dallo studio di un esperto depositato nell’ambito del giudizio di appello. Il TAR evidenziava che secondo l’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite “gli interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito e dall’inoltro della comunicazione di cui sopra devono trasmettere all’Amministrazione eventuale istanza di effettuazione dell’analisi del campione B. La stessa viene eseguita, a scelta del richiedente, in uno dei laboratori indicati dall’Amministrazione accreditati secondo la vigente normativa. In tal caso il richiedente accetta le condizioni e modalità stabilite ed in uso presso il laboratorio prescelto per quanto attiene la partecipazione dei soggetti autorizzati ad assistere. Le spese concernenti le seconde analisi sono a carico del richiedente ed il versamento delle somme relative, definite, di volta in volta nell’ammontare dai diversi soggetti che eseguono l’analisi deve essere depositato presso l’Amministrazione unitamente alla presentazione dell’istanza. Nel caso in cui la seconda analisi dia esito negativo le somme versate vengono restituite agli aventi diritto”. La citata disposizione, a giudizio del TAR, rimette all’interessato la scelta del laboratorio per l’espletamento delle seconde analisi prescrivendo, altresì, il rispetto delle condizioni prescritte da ciascun laboratorio per l’adempimento sia in relazione ai costi richiesti (costituenti vera e propria condizione di procedibilità dell’istanza) che alle modalità di partecipazione dell’interessato. Dal momento che in attuazione della disposizione in esame, il ricorrente aveva scelto liberamente il laboratorio Inglese e aveva omesso di versare la somma, facoltativa, specificamente prevista “per l’emissione del referto completo di seconde analisi” (come indicato nel modulo compilato dall’interessato presente nel fascicolo disciplinare costituente l’allegato n. 5 dell’atto introduttivo) con ciò rinunciando ad ottenere il documento in esame e rendendo per sua colpa così indisponibile la documentazione analitica delle seconde analisi, di nessuna violazione del diritto di difesa era configurabile nella fattispecie tenuto, altresì, conto che non erano state mosse specifiche censure con riferimento al merito dei risultati delle seconde analisi.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente che ne lamenta l’erroneità in quanto il citato art. 10 non sancirebbe rinuncia alcuna all’accesso ai documenti di analisi, se non si paga il costo che il Laboratorio pretende per l’invio di essi. Inoltre, se così fosse la norma violerebbe l’art. 10 della l. 241/1990. Inoltre, non si potrebbero muovere censure per l’assenza della detta documentazione.
4. Il Ministero si costituisce con memoria di stile.
5. L’appello è infondato e non merita di essere accolto. L’art. 10 del citato regolamento prevede espressamente che l’interessato debba corrispondere le spese per l’effettuazione dell’analisi. Spese che vengono rifuse all’interessato nel caso in cui l’analisi sul campione B dia esito negativo. Tanto premesso è evidente che non vi è alcuna lesione dei diritti partecipativi dell’interessato al procedimento. La controprova sulle analisi infatti è a carico dell’interessato su cui incombe l’onere di prova per dimostrare la non correttezza delle prime analisi. La circostanza che il laboratorio tra i quali l’interessato può scegliere dove effettuare le analisi sia compreso in un elenco tenuto dal Ministero dipende dal fatto che il detto laboratorio deve essere accreditato, ma la richiesta di analisi ricade in capo all’interessato, sicché il laboratorio da lui scelto non può ritenersi ufficio dell’amministrazione procedente. In definitiva, è nella responsabilità dell’interessato offrire la prova che le controanalisi smentiscono il risultato delle prime analisi e in ciò è compreso l’onere di effettuare il pagamento dovuto, che proprio a tutela del diritto di difesa gli verrà restituito nel caso in cui la seconda analisi dia esito negativo.
6. L’appello in esame deve, quindi, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.