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21 novembre 2023
Doping nei cavalli da gara: il costo delle controanalisi viene refuso solo se l'esito è negativo
Nel caso di specie, l'allenatore era stato squalificato in quanto il cavallo era risultato positivo alla sostanza proibita Tizanidina.
La Redazione
La Commissione di disciplina di appello aveva confermato la decisone della Commissione di primo grado, avente ad oggetto l'applicazione, nei confronti di Tizio, ai sensi degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, della sanzione disciplinare della sospensione della qualifica di allenatore per due mesi e la multa di euro 500,00, oltre al distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo di una gara, per positività alla sostanza proibita Tizanidina.
 
L'uomo presentava ricorso contro questa decisione, ma il TAR lo rigettava rilevando che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, nessuna disposizione prevedrebbe che l'omesso pagamento del supplemento monetario richiesto dal laboratorio accreditato implicherebbe la rinuncia alla verifica analitica del risultato di analisi, il cui mancato esame pregiudicherebbe il diritto di difesa.
 
Tizio adisce così il Consiglio di Stato, deducendo che la norma in questione non sancirebbe rinuncia alcuna all'accesso ai documenti di analisi, se non si paga il costo che il laboratorio pretende per l'invio di essi.
 
Con sentenza n. 8476 del 22 settembre 2023, la sezione Sesta respinge il gravame.
 
L'art. 10 cit. prevede espressamente che l'interessato debba corrispondere le spese per l'effettuazione dell'analisi, che vengono poi rifuse nel caso in cui l'analisi sul campione B dia esito negativo. 
 
Ciò premesso, è evidente che, nel caso di specie, non vi è alcuna lesione dei diritti partecipativi dell'interessato al procedimento. La controprova sulle analisi infatti è a carico dell'interessato su cui incombe l'onere probatorio per dimostrare la non correttezza delle prime analisi. La circostanza che il laboratorio tra i quali l'interessato può scegliere sia compreso in un elenco del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo è correlato al fatto che lo stesso deve essere accreditato, ma la richiesta di analisi ricade in capo all'interessato, sicché il laboratorio da lui scelto non può ritenersi ufficio dell'amministrazione procedente.
 
In conclusione, spetta all'interessato provare che le controanalisi smentiscono il risultato delle prime analisi e in ciò è compreso l'onere di effettuare il pagamento dovuto, che proprio a tutela del diritto di difesa gli verrà restituito nel caso in cui la seconda analisi dia esito negativo.
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