Home

11 marzo 2025
Manifestazioni equestri: stabiliti i requisiti di sicurezza e salute per fantini, animali e spettatori
In G.U. il Decreto 8 gennaio 2025 del Dipartimento per lo Sport che stabilisce i requisiti di sicurezza e salute per atleti, cavalli e spettatori nelle manifestazioni equestri (pubbliche o aperte al pubblico) che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati.
di La Redazione
In G.U. n. 57/2025 è stato pubblicato il Decreto 8 gennaio 2025 del Dipartimento per lo Sport recante «Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati».
Nello specifico, è stabilito che la manifestazioni in questione devono essere svolte in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall'ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all'albo professionale.
È poi previsto uno specifico procedimento di autorizzazione: l'autorità competente rilascia la sua approvazione al progetto tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonché della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.
Sono infine previste disposizioni tecniche per quanto riguarda:
|
Il provvedimento:
|
È poi previsto uno specifico procedimento di autorizzazione: l'autorità competente rilascia la sua approvazione al progetto tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonché della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.
Sono infine previste disposizioni tecniche per quanto riguarda:
- equidi e fantini;
- tracciati;
- sostanze ad azione dopante.
|
Il Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Documenti correlati