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11 marzo 2025
Manifestazioni equestri: stabiliti i requisiti di sicurezza e salute per fantini, animali e spettatori
In G.U. il Decreto 8 gennaio 2025 del Dipartimento per lo Sport che stabilisce i requisiti di sicurezza e salute per atleti, cavalli e spettatori nelle manifestazioni equestri (pubbliche o aperte al pubblico) che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati.
di La Redazione
In G.U. n. 57/2025 è stato pubblicato il Decreto 8 gennaio 2025 del Dipartimento per lo Sport recante «Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati».

precisazione

Il provvedimento:
  • si applica a manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi;
  • non si applica alle manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri. 
Nello specifico, è stabilito che la manifestazioni in questione devono essere svolte in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall'ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all'albo professionale.

È poi previsto uno specifico procedimento di autorizzazione: l'autorità competente rilascia la sua approvazione al progetto tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonché della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.

Sono infine previste disposizioni tecniche per quanto riguarda:
  • equidi e fantini;
  • tracciati;
  • sostanze ad azione dopante.

attenzione

Il Decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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