Svolgimento del processo
1. La Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando sul gravame nel merito proposto odierno ricorrente S.R., con sentenza del 23/2/2023, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 186 co. 2 sexies cod. strada e, pertanto, rideterminata la pena in anni uno di arresto ed euro 2000 di ammenda, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità operata dal Tribunale di Enna, in composizione monocratica, il 19/5/2022, per il reato di cui all'art. 186 co. 7 cod. strada (in relazione all'art. 186 co. 2 lett. c) cod. strada perché, in qualità di conducente dell'autoveicolo Volkswagen Golf tg. (OMISSIS), sottoposto a controllo su strada, rifiutava di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4, 5 del medesimo art. 186; con l'aggravante ex art. 186 co. 2 bis di avere provocato un incidente stradale, segnatamente tamponando più auto parcate in strada e segnatamente le auto di A.G. e Z. {a1ogero,. in (omissis) il 9/11/2018.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il S.R. deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186 co. 7 cod. strada per l'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 186 co. 3, 4 e 5 cod. strada.
Il ricorrente contesta la risposta che la Corte territoriale ha fornito al motivo relativo all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato in quanto l'imputato non ha rifiutato né di sottoporsi agli accertamenti preliminari e nemmeno all'alcoltest su strada o presso il più vicino ufficio o comando di polizia (come previsto dal comma 4 dell'art. 186 cod. strada), bensì solo a quello di sottoporsi a prelievo di liquido biologico presso una struttura sanitaria, peraltro motivando anche di avere paura degli aghi, in quanto non ricorreva uno dei due presupposti di legge di cui l'articolo 186 co 5 cod. strada riserva tale possibilità. Si era di fronte, infatti, ad un soggetto che aveva provocato un incidente stradale, ma lo stesso al contempo non necessitava di cure mediche.
Sul punto viene ricordato che il teste P. ha confermato in dibattimento che venne chiesto a S.R. se volesse sottoporsi al prelievo ematico in ospedale, che rifiutò, perché in quel momento mancava agii operanti l'alcooltest perché in revisione a Palermo.
La circostanza che egli non si oppose a fare un test mediante etilometro, ma solo al prelievo ematico, che rifiutò per la paura degli aghi si rileva ancora in ricorso- è stata anche confermata in sede di esame dal S.R..
Per il ricorrente la conferma della condanna in appello non risulta in alcun modo corretta neanche facendo applicazione del principio di diritto richiamato nella pronuncia impugnata, sancito con la sentenza n. 12142/2021 di questa Corte.
Il ricorrente ricorda che si era contestato, invero, con i motivi di appello l'inapplicabilità del principio di diritto richiamato in prime cure e confermato dai giudici di seconde cure. Ciò perché con la sentenza n. 12142/20:21, è stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 186, co. 7 cod. strada, poiché, come si evince dalla sua motivazione, l'imputato non si era opposto all'accompagnamento in caserma e, solo una volta accompagnato in tale luogo, si era rifiutato di sottoporsi ad alcoltest.
L'errore interpretativo già lamentato con i motivi di appello -prosegue il ricorso- è evidenziato dalle stesse argomentazioni della sentenza richiamata, con la quale, il giudice della nomofilachia, nel premettere che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, previsto dal comma settimo dell'art. 186 cod. strada, è configurabile anche nel caso di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica da parte del sog9etto sottoposto ad accertamento, stante l'autonomia di detto reato rispetto alla distinta fattispecie di guida in stato di ebbrezza, disciplinata dal comma secondo de! medesimo art. 186 (Sez. 4, n. 13851 del 12/11/2014, dep. 2015, Fattizzo, Rv. 262870), ha ricordato che, ai sensi del comma 7, è punibile il rifiuto di uno tra gli accertamenti previsti dai commi 3, 4 o 5 del medesimo articolo: cioè sia del cd. pretest che del vero e proprio test alcolimetrico.
Nel caso di specie, si ripete, l'imputato non è stato sottoposto ad alcun pretest, né rispetto a ciò ha opposto un qualche rifiuto, tale da ritenerlo responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 7 cod. strada. E anche ritenendo che lo stesso si trovasse nell'ipotesi di cui all'art. 186, co. 4 cod. strada., dato che in sentenza si è desunto lo stato di ebbrezza alcolica dell'imputato dall'accertamento sintomatologico effettuato dagli agenti di P.G., la Corte nissena avrebbe potuto affermarne la penale responsabilità solo se lo stesso si fosse rifiutato di sottoporsi ad accertamento mediante alcoltest presso il comando più vicino e non, invece, in relazione all'invito fattogli di sottoporsi a prelievo di liquido biologico presso la struttura sanitaria, non ricorrendo le condizioni di legge di cui all'art. 186, co. 5 cod. strada. Ciò perché il solo verificarsi dell'incidente, così come ricavabile dal capo di imputazione, avrebbe potuto legittimare gli agenti di P.G. a seguire la procedura di cui all'art. 186, co. 5 cod. strada. ovvero di richiedere l'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario, poiché, ciò è rigorosamente circoscritto al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisoç;1nevoli di cure mediche (come chiaramente affermato da Sez. 4, n. 21885 del 6/4/2017, Daneffi, Rv. 270004).
Nel caso di specie, pur ritenendo verificata la prima condizione, sicuramente, la seconda non ricorreva e, conseguentemente, il rifiuto opposto dall'imputato era legittimo e non sanzionabile ai sensi dell'art 186, co. 7 cod. strada.
Con il secondo motivo di ricorso si lamentano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., negata dalla Corte nissena con una motivazione che si assume essere assertiva, laddove si sarebbe espresso un giudizio di riprovevolezza nei confronti dell'imputato eccessivo e generalizzato.
Con il terzo motivo di ricorso si lamentano mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Con il quarto motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta il logicità della motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio accessorio, con particolare riferimento alla durata della sospensione della patente di guida.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Motivi della decisione
1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso appare fondata e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2. Ed invero l'art. 186, co. 5, cod. strada prevede testualmente la possibilità di procedere all'accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie ivi indicate esclusivamente «per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche».
Questa Corte di legittimità ha costantemente ribadito, nel 9iudicare fattispecie sovrapponibili a quella che ci occupa, che non integra il reato di cui all'art. 186, co. 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accerta menti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening," e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020 dep. 2021, Mingarelli, Rv. 280953; conf. Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Novelli, Rv. 282302).
Pacifica è che la possibilità di procedere, su richiesta delle forze dell'ordine operanti, all'accertamento del tasso alcolemico in ambito sanitario, è subordinata dalla legge all'esistenza di due presupposti ben precisi, essendo rigorosamente circoscritta al caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e abbisognevoli di cure mediche. Ne consegue che tali due condizioni sono tassative e devono ricorrere congiuntamente, come risulta inequivocabilmente dal tenore testuale della norma. Nel caso in esame ricorreva sicuramente la prima delle condizioni appena indicate (in quanto dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che si era verificato un incidente stradale, ascrivibile alla condotta di guida dell'imputato). Ma la seconda condizione non ricorreva, perché dalla pronuncia in esame, così come da quella di primo grado, non risulta che, l'imputato avesse necessità di sottoporsi a cure mediche.
La Corte territoriale, peraltro, come già il giudice di primo grado, ha dato atto che gli organi di P.G. non disponevano dell'etilometro, da qui la richiesta, rivolta all'imputato dagli operanti, di recarsi presso la vicina strutturai sanitaria, per sottoporsi al test alcolemico.
3. Ne deriva che la richiesta rivolta dagli operanti al conducente era illegittima e dunque il rifiuto, da parte di quest'ultimo, di ottemperarvi è penalmente irrilevante.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.