Arrivano le indicazioni dell'INPS sulla possibilità di riconoscere il congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all'art. 33 L. n. 104/1992 in favore di più richiedenti per lo stesso soggetto affetto da disabilità grave.
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Con la precedente circolare n. 39, l'Istituto aveva fornito le istruzioni amministrative e procedurali in tal senso per i lavoratori dipendenti del settore privato; ora, con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, sono fornite le indicazioni per la gestione del congedo straordinario e dei permessi in favore di più richiedentiper assisterenello stesso periodolo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Fermo restando il divieto di riconoscere, ad eccezione dei genitori, il congedo straordinario ed i permessi di cui sopra a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, l'INPS evidenzia che, in ossequio alla modifica apportata dal nuovo Decreto Legislativo all'art. 33 Legge 104,
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è invece possibile autorizzare la fruizione del permesso e del congedo straordinario a più lavoratori per l'assistenza dello stesso soggetto con disabilità grave alternativamente e purché non negli stessi giorni. |
Ciò significa che è possibile accogliere una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di 3 giorni di permesso mensili ex art. 33, comma 3, Legge 104, o del prolungamento del congedo parentale per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità, e lo stesso vale per i mesi ove risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario.
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Resta sempre fermo il fatto che i benefici non possono essere fruiti nelle stesse giornate, quindi si intendono come alternativi. |
Con un successivo messaggio, l'Istituto chiarirà come gestire il riesame dei provvedimenti già adottati e delle istanze pervenute e non ancora definite circa i rapporti non esauriti.