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18 aprile 2023
Assistenza ai disabili e congedo parentale: nuove istruzioni dall’INPS

Con la circolare n. 39/2023, l'INPS ha fornito nuove istruzioni amministrative, operative e contabili alla luce delle modifiche apportate in materia di congedo parentale e di assistenza ai disabili dal D.Lgs. n. 105/2022.

di La Redazione

Con la circolare n. 39/2023, l'INPS fornisce indicazioni amministrative ai fini del riconoscimento dei benefici oggetto del recentissimo D.Lgs. n. 105/2022, relativo all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. L'Istituto, inoltre, ne chiarisce il regime ai fini fiscali e le istruzioni operative e contabili.
Si sa che il suddetto Decreto legislativo, in vigore dal 13 agosto 2022, ha inciso anche sulla materia dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 e del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, pertanto la finalità dell'INPS è quella di fornire indicazioni su tali disposizioni.

Quanto ai permessi di cui all'art. 33 L. n. 104/1992 , il nuovo Decreto ha eliminato il principio del “referente unico dell'assistenza”, con riguardo ai permessi del comma 1, pertanto dal 13 agosto 2022 sarà possibile riconoscere tale diritto (su richiesta) a più di un soggetto tra quelli che ne hanno diritto, i quali potranno fruire dei permessi in via alternativa tra loro e sempre nel limite complessivo di 3 giorni al mese. Resta intatta la possibilità della contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi di cui al comma 3 da parte dei soggetti che prestano assistenza.
L'INPS fornisce anche alcuni chiarimenti in relazione alla cumulabilità tra giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al suddetto prolungamento, precisando che tali tre tipologie di benefici non si intendono cumulative nell'arco del mese quando siano in favore della medesima persona con disabilità grave, avendo essi diverse finalità.

Per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 D.Lgs. n. 151/2001 , il nuovo Decreto legislativo ha previsto che tali periodi non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, tranne per quanto concerne gli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio. Eventuali deroghe della contrattazione collettiva potranno riferirsi solo a questi ultimi, prevedendo un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.
L'INPS precisa che tale disposizione si applica solo per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022.

In materia di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 , la novella ha introdotto il convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile. In tal senso, l'INPS precisa che per individuare il convivente di fatto occorre fare riferimento alla convivenza di fatto per come specificata al comma 36 dell'art. 1 L. n. 76/2016. Ciò chiarito, l'INPS precisa l'ordine di priorità per poter usufruire del congedo straordinario.
Altra precisazione riguarda il fatto che la convivenza instaurata successivamente alla presentazione della domanda volta alla fruizione del congedo va comunque garantita per tutta la sua durata. In tal caso, sarà necessario presentare apposita dichiarazione attestante il fatto che si provvederà all'instaurazione della convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la sua durata.

Dopo i chiarimenti di cui sopra, l'INPS passa a illustrare le procedure da espletare per fruire di ogni singolo beneficio, le esposizioni Uniemens con i codici evento e di conguaglio e le istruzioni per idatori di lavoro.
Infine, sono resi noti il regime fiscale e le istruzioni contabili, distinguendo tra le indennità erogate direttamente dall'INPS su richiesta del beneficiario e quelle anticipate dal datore di lavoro tramite sistema del conguaglio su dichiarazione.

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