Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. G. S. e G. P. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 190/2022 della Corte d’appello di Napoli.
Gli intimati M. e G. R. non hanno svolto attività difensive.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
3. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull'appello proposto da G. S. e G. P. nei confronti di M. R. e G. R. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 1° agosto 2019, n. 7647, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l’estinzione del giudizio.
La Corte d’appello di Napoli ha affermato:
che l'udienza del 5 ottobre 2021 (a trattazione scritta) era stata disertata dalle parti, avendo gli appellanti trasmesso note scritte solo in pari data, mentre nel decreto presidenziale del 1° settembre 2021 era stata prevista, in linea con il disposto normativo dell'art. 221, comma 4, legge n. 77 del 2020, la celebrazione cartolare dell'udienza mediante invio telematico di note scritte da far pervenire nel termine di cinque giorni prima dell'udienza del 5 ottobre 2021, con l'esplicita avvertenza che il mancato inoltro delle note comportava la diserzione dell'udienza con i conseguenti effetti processuali (artt. 181, 309 e 348 c.p.c.);
che gli appellanti, prima della scadenza del 30 settembre 2021, non avevano richiesto proroga del predetto fissato termine ordinatorio di cinque giorni né rimessione in termini, essendosi limitati ad inviare le proprie note il giorno stesso dell'udienza 5 ottobre 2021; che, ritenuta la diserzione dell'udienza del 5 ottobre 2021, era stato disposto rinvio ex art. 181 c.p.c. alla nuova udienza collegiale del 18 gennaio 2022;
che per tale udienza, pure da trattarsi con modalità cartolare giusta decreto del 15 dicembre 2021, gli appellanti avevano inviato note scritte soltanto il 17 gennaio 2022 e dunque oltre il termine di cinque giorni prima, sempre in assenza di tempestiva richiesta di proroga o di istanza di rimessione in termini;
che pertanto anche l'udienza del 18 gennaio 2022 doveva intendersi disertata.
4. Il primo motivo del ricorso di G. S. e G. P. deduce un “error in procedendo” ed osserva che la Corte di Napoli “non solo non ha esaminato gli atti del procedimento in primo grado, ma si è soltanto limitata a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio nell’errato presupposto della diserzione dall’udienza, in realtà mai avvenuta, avendo per entrambe le udienze depositato le note di trattazione scritta”.
Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere ritenute tardive le note di trattazione scritte depositate per le udienze del 5 ottobre 2021 e 18 gennaio 2022. La censura sostiene che “il termine per il deposito delle note scritte è certamente da considerarsi ordinatorio, in assenza di espressa dichiarazione legislativa di perentorietà (art. 152 c.p.c.). e pertanto va riconosciuta la validità dell'atto processuale compiuto dopo la scadenza, non prorogata, di un termine ordinatorio. Inoltre, da non tralasciare è che le norme relative alla trattazione cartolare dell’udienza non prevedono sanzioni, né attribuiscono al termine carattere perentorio. L’unica previsione “punitiva” riguarda il mancato deposito, e lo considera equivalente alla assenza in udienza, ma per tale ultima conseguenza non viene contemplato anche il deposito oltre i 5 giorni prima dell’udienza”.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., giacché “la Corte di appello, nell’erronea convinzione che le udienze fossero state disertate, non ha analizzato le risultanze istruttorie, né quelle testimoniali, né quelle peritali”.
5. Sono fondati i primi due motivi di ricorso, restando assorbito il terzo motivo, che attiene al merito della lite.
6. Si ha riguardo a sentenza con la quale è stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l’estinzione del giudizio di appello, ex artt. 181 e 309 c.p.c., per il tardivo deposito telematico di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 (in quanto avvenuto la prima volta il giorno stesso dell'udienza 5 ottobre 2021 e la seconda volta il 17 gennaio 2022 rispetto alla data dell’udienza fissata per il 18 gennaio 2022).
6.1. Secondo questa norma, applicabile ratione temporis, “[i]l giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”.
6.2. Nella logica di tale disposizione, il mancato deposito telematico delle note scritte delle parti è equiparato alla mancata comparizione delle parti all'udienza. Il deposito delle note scritte, al pari della comparizione in presenza alle udienze, è stato quindi inteso come atto di impulso di parte, configurandosi la mancata effettuazione del deposito telematico ad opera di tutti i contendenti come implicita loro rinuncia alla prosecuzione del processo. Il termine per il deposito delle note scritte fino a cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, di cui al citato art. 221, comma 4, è, tuttavia, ordinatorio, ai sensi dell’art. 152, comma 2, c.p.c., onde il tardivo deposito non ne determina la nullità, purché sia comunque intervenuto entro la medesima data di udienza, e non può essere equiparato, stante la lettera della legge, alla mancata effettuazione del deposito stesso. In assenza di espressa dichiarazione di perentorietà del termine, occorre considerare che la norma prevista nell’ambito delle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 era strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l’udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), non entrando il termine assegnato a far parte dell’atto del procedimento di cui si stratta; ne consegue che la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all’omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell’attività della parte.
È in tal senso indicativo il confronto con il ben diverso disposto dell’art. 127-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, che ai commi 4 e 5 prevede: “[s]e nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”.
7. Va pertanto enunciato il seguente principio:
ai sensi dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, purché entro tale data; essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l’udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell’atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all’omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell’attività della parte.
8. I primi due motivi di ricorso vanno perciò accolti, restando assorbito il terzo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi al principio enunciato e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.