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10 gennaio 2024
Civile e processo
L’inosservanza del termine previsto per il deposito delle note di trattazione in forma scritta non corrisponde all’omissione e non produce l’estinzione del giudizio
La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 27 novembre 2023 n. 32827, si pronuncia sugli effetti processuali conseguenti al tardivo deposito delle note scritte previste in alternativa alla trattazione della causa ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020.
di Avv. Fabrizio Sigillò
Il caso
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Articolo redatto con la collaborazione dell'avv. Valeria Pollinzi
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Il diritto
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La decisione dei giudici di legittimità si sviluppa attraverso l'inevitabile ricostruzione storica della normativa richiamata poi confluita nelle... |
La lente dell'autore
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Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza (ud. 23 novembre 2023) 27 novembre 2023, n. 32827
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. G. S. e G. P. hanno proposto ricorso avverso la sentenza n. 190/2022 della Corte d’appello di Napoli.
Gli...
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