Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
10 gennaio 2024
Civile e processo
L’inosservanza del termine previsto per il deposito delle note di trattazione in forma scritta non corrisponde all’omissione e non produce l’estinzione del giudizio
La Seconda sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 27 novembre 2023 n. 32827, si pronuncia sugli effetti processuali conseguenti al tardivo deposito delle note scritte previste in alternativa alla trattazione della causa ai sensi dell'art. 221 comma 4 D.L. n. 34/2020.
di Avv. Fabrizio Sigillò
Il caso

ilcaso

Articolo redatto con la collaborazione dell'avv. Valeria Pollinzi

Il ricorso muove dagli esiti di una decisione con cui la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato l'estinzione di...

Il diritto

ildiritto

La decisione dei giudici di legittimità si sviluppa attraverso l'inevitabile ricostruzione storica della normativa richiamata poi confluita nelle...

La lente dell'autore

lenteautore

Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?