Giungono i chiarimenti dell'INPS sulla riconoscibilità dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2018.
Con la Legge di bilancio 2018 è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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Nello specifico, l'esonero spetta per le assunzioni e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto i 30 anni di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. |
Tale ultimo requisito, peraltro, costituisce altresì presupposto legittimante per il riconoscimento degli esoneri cc.dd. sperimentali per l'occupazione giovanile di cui alla Legge di bilancio 2021 e alla Legge di bilancio 2023, in virtù del rinvio operato dal Legislatore alla disciplina dell'esonero c.d. strutturale.
In tal senso, si ricorda che non è possibile usufruire dello sgravio quando un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo, passaggio che consente di ricostruire la ratio sottesa alla preclusione, la quale opera dunque solo quando il datore di lavoro che intenda fruire dell'incentivo sia lo stesso datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Ciò posto, con il
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«il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all'assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell'agevolazione». |
Ciò significa che qualora il rapporto di lavoro venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tale circostanza non può riflettersi negativamente sul diverso datore di dunque può quindi fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell'agevolazione né al pagamento di eventuali sanzioni per la pregressa fruizione della misura.