Svolgimento del processo
1. S.F. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 23 ottobre 2019, che, in qualità di giudice d'appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace di Busto Arsizio del 26 ottobre 2018, con cui veniva condannato il vettore aereo Air Italy s.p.a. (già Meridiana fly s.p.a.) a risarcire al passeggero la somma di euro 600,00 per volo cancellato, ai sensi del Regolamento Ce n. 261/2004, e l'ulteriore somma di euro 46,00 per spese, mentre venivano respinte le ulteriori domande attoree di risarcimento del danno patrimoniale, dovuto per lunga attesa in aeroporto, per pernottamento in albergo e per costi di bevande e mezzi di trasporto e di risarcimento del danno esistenziale, rectius non patrimoniale, per non aver potuto partecipare a causa della cancellazione del volo alle esequie del padre.
Sebbene ritualmente intimata, la resistente non ha svolto attività difensiva.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
Il PM ha depositato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e per la cassazione della sentenza impugnata, al fine di una più compiuta valutazione di merito.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.>>
Lamenta che il giudice d'appello, diversamente rispetto alla sentenza di primo grado che si è limitata a ritenere non assolto l'onere probatorio attoreo, ha negato la risarcibilità del danno non patrimoniale richiesto ex art. 2059 cod. civ. sulla base della seguente, erronea, motivazione: <<è evidente che avendo l'attore per la mancata partecipazione al funerale subito danno di tale lievità, non avendo perciò patito alcun peggioramento della qualità della vita e di felicità di vivere, non ha diritto al risarcimento, anche perché la cancellazione di un volo non è reato>>.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; mancato assolvimento dell'onere probatorio attoreo in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 321 cod. proc. civ.>>.
Deduce: a) che la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui, in palese violazione delle disposizioni processuali di cui agli artt. 321 cod. proc. civ. e 187 cod. proc. civ., non consentiva a parte attrice di svolgere l'istruzione probatoria in riferimento all’improrogabilità del viaggio, correlato all’indifferibilità delle esequie del padre, e, malgrado ciò, poneva in capo alla stessa il rischio della mancata prova, fino a dichiararne la soccombenza; b) che la sentenza d’appello ometteva di decidere in ordine a tale motivo di impugnazione.
3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
Come anche rilevato nelle proprie conclusioni dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata non ha riconosciuto l’esistenza del danno morale, di cui l’odierno ricorrente ed originario attore ed appellante aveva chiesto il risarcimento, in relazione alla mancata partecipazione ai funerali del padre per cancellazione del volo, per aver rilevato, da un lato, che siffatto danno non era di entità tale da determinare un peggioramento della qualità della vita, e, dall’altro, che <<la cancellazione di un volo non è reato>> (così p. 3 della sentenza impugnata).
Orbene -premesso che la Corte di Giustizia UE ha rilevato che, quando la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004 non copre interamente il danno materiale morale subito dai passeggeri, questi ultimi possono chiedere il risarcimento supplementare alla compagnia aerea entro i limiti fissati dal diritto internazionale e dal diritto nazionale, dovendo infatti poter ottenere una compensazione integrale del danno subito (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez e altri), ed ha altresì precisato che il massimale previsto dalla Convenzione di Montreal in caso di distruzione o di perdita dei bagagli comprende qualsiasi tipo di danno, vale a dire tanto il danno materiale quanto il danno morale, posto che la limitazione del risarcimento si riferisce al danno complessivamente subito da ciascun passeggero, indipendentemente dalla natura del danno (sentenza 06/05/2010, C-63/09, Walz)- le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, nella nota sentenza n. 26972/2008, i seguenti principi di diritto:
- il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale;
- il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice;
- il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Infine, questa Corte ha altresì ritenuto che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass., 06/12/2018, n. 31537).
3.1 Orbene, nel caso di specie l’impugnata sentenza non ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto ha omesso di effettivamente valutare se il pregiudizio non patrimoniale dedotto abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza e lo ha sbrigativamente qualificato in termini di lievità e di totale irrilevanza, senza considerare, come condivisibilmente evidenziato sia dal ricorrente sia dalla Procura Generale, che le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e che secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall’altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell’ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito,
nell’ambito del pregiudizio bagattellare.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e va posto il seguente principio di diritto: <<premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale>>.
L’impugnata sentenza va dunque cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altro Magistrato del Tribunale di Busto Arsizio per nuovo esame alla luce del suindicato principio, anche sotto il profilo dell’ammissibilità e della rilevanza delle dedotte prove orali.
7. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.