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16 luglio 2024
Ritardo o cancellazione del volo, la compagnia deve provare che sono dovuti a circostanze eccezionali

Nel caso in esame, il negato imbarco viene equiparato alle fattispecie classiche di inadempimento del vettore e viene sottolineato come al passeggero sia sufficiente dimostrare la fonte del suo diritto per ottenere il rimborso.

di La Redazione

Volo cancellato o ritardato? È sufficiente allegare la dimostrazione dell'inadempimento per ottenere il risarcimento; spetterà, poi, alla compagnia aerea l'onere della prova liberatoria. Nel caso di specie, si presentava davanti al Giudice di Pace un passeggero a cui, in periodo pandemico, veniva negato l'imbarco senza alcun giustificato motivo, avendo l'attore presentato il regolare green pass ottenuto a seguito delle vaccinazioni. Secondo quanto stabilito dal magistrato onorario la convenuta va considerata inadempiente ai suoi obblighi contrattuali, non avendo garantito il volo come pattuito e non avendo dimostrato che questa mancanza non dipendeva da sua responsabilità e non era, quindi, stata determinata da causa a lei non imputabile.

La fattispecie viene equiparata a quelle di cancellazione del volo o di eccessivo ritardo. I passeggeri godono di una tutela piena dei loro diritti, in quanto è previsto il riconoscimento di una compensazione pecuniaria quando ricorrano determinate condizioni e quando la cancellazione o il ritardo del volo non siano dovuti a circostanze eccezioni, che spetterà al vettore provare. Quindi, «il passeggero che agisce per ottenere la declaratoria di inadempimento della compagnia, deve fornire la prova della fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta poi a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dalla normativa».

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