Nel caso in esame, il negato imbarco viene equiparato alle fattispecie classiche di inadempimento del vettore e viene sottolineato come al passeggero sia sufficiente dimostrare la fonte del suo diritto per ottenere il rimborso.
Volo cancellato o ritardato? È sufficiente allegare la dimostrazione dell'inadempimento per ottenere il risarcimento; spetterà, poi, alla compagnia aerea l'onere della prova liberatoria. Nel caso di specie, si presentava davanti al
La fattispecie viene equiparata a quelle di cancellazione del volo o di eccessivo ritardo. I passeggeri godono di una tutela piena dei loro diritti, in quanto è previsto il riconoscimento di una compensazione pecuniaria quando ricorrano determinate condizioni e quando la cancellazione o il ritardo del volo non siano dovuti a circostanze eccezioni, che spetterà al vettore provare. Quindi, «il passeggero che agisce per ottenere la declaratoria di inadempimento della compagnia, deve fornire la prova della fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta poi a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dalla normativa».
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il (...), per udienza a comparire 15/12/2022, l'attore conveniva dinanzi questo Giudice di (...) la per sentirla dichiarare responsabile di inadempimento contrattuale e condannare al pagamento della somma di euro limitata in Euro 5.00,00, vinte le spese, con distrazione; premetteva di aver acquistato dalla (...) aerea convenuta un biglietto aereo, per il volo di andata n. (...), con partenza in data (...) da (...), alle ore 19.20, e con arrivo previsto a (...) alle ore 22.45, con partenza dallo stesso aeroporto alle ore 14.05 del giorno 22/09/21 con il volo n. (...) e con arrivo presso l'aeroporto di (...) ((...) alle ore 19.25, per poi giungere con un ulteriore volo operato dalla compagnia (...) presso (...) e un biglietto per il volo di ritorno in data (...), per la tratta (...) - (...) ((...) con la compagnia aerea (...) e con il volo successivo n. (...) operato dalla compagnia convenuta in partenza alle ore 21.35 del 21/10/21 e con arrivo presso l'aeroporto di (...) alle ore 16.05 del 22/10/21, con partenza da (...) con il volo n. (...) alle ore 17.05 del 22/10/21 per giungere alla destinazione finale (...) alle ore 18.20; che doveva raggiungere (...) del (...) per motivo di lavoro, dovendo organizzare una mostra internazionale presso il locale (...); che giunto regolarmente in data (...) presso il banco check-in della convenuta, gli veniva negato l'imbarco e a seguito di detta circostanza, nonostante le rimostranze e senza ottenere alcuna spiegazione, restava in attesa in aeroporto; che solo dopo diverse ore, gli operatori di terra della convenuta comunicavano che le frontiere per gli (...) erano chiuse, nonostante il sito (...) della Farnesina, ai fini dell'accesso, prevedesse per i passeggeri vaccinati, provenienti dall'(...) il solo test (...) di tipo virale ((...) o (...), eseguito non oltre tre giorni prima della partenza, circostanza adempiuta; che era anche in possesso del certificato (...) ((...) for (...) autorizzazione necessaria per entrare negli (...) che comunicava agli operatori della convenuta che aveva acquistato il biglietto aereo per motivi di lavoro e, ciò nonostante, gli veniva negata la possibilità di imbarcarsi, determinando anche la perdita dei voli di ritorno operati dalla convenuta per la tratta (...) - (...) - (...); che a tal punto, per raggiungere la destinazione, era costretto ad acquistare, in pari data, un nuovo biglietto, per il (...) n. (...) (...)-(...), il volo successivo n. (...) (...)-(...) e infine il volo n.(...) - (...) del (...) e il ritorno per il (...) per la tratta (...) del (...) - (...) - (...), al costo complessivo di Euro 1,127,89; che in ragione dell'imbarco illegittimamente negato, aveva diritto alla restituzione del biglietto di andata per la tratta N. - (...) - (...) ((...), nonché dei biglietti di ritorno per la tratta (...) - (...) - N. e del rimborso delle tasse aeroportuali, nonché ; che inviava lettera di sollecito alla convenuta, lamentando l'accaduto e per ottenere il rimborso dell'importo dei biglietti aerei, la restituzione del costo dei biglietti aerei di riprotezione acquistati nella stessa data per l'importo di Euro 1.127,89, nonché la compensazione pecuniaria dei voli di andata e ritorno per il negato imbarco (Euro 600,00 + Euro 600) oltre le tasse aeroportuali illegittimamente trattenute per i voli acquistati, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta non si costituiva.
Ritenuta la causa matura, essa, sulle conclusioni come in atti, all'udienza del 27/5/2024, veniva riservata per essere decisa.
Motivi della decisione
1) La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In punto di fatto, è stato provato documentalmente il rapporto giuridico dedotto in giudizio (cfr. biglietto).
Si osserva che il passeggero che agisca per ottenere la declaratoria di inadempimento della compagnia aerea derivante dalla cancellazione del volo, cui va equiparato il negato imbarco, deve fornire la prova della fonte (...) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta poi a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dalla normativa (cfr. anche Cass., ord., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1584; Cass., sez. III, 5 ottobre 2018, n. 24547).
Ebbene, dalla corrispondenza prodotta si evince che la convenuta, senza alcuna giustificazione, non consentiva l'imbarco in questione, sostenendo che l'attore, peraltro in possesso del certificato verde ottenuto in funzione di doppia dose di vaccino anti (...) 19 (cfr. documentazione prodotta), non potesse transitare per il territorio degli (...) ciò nonostante il sito (...) della (...) (cfr. documentazione prodotta) prevedesse per i passeggeri provenienti dall'(...) vaccinati, il solo test (...) di tipo virale ((...)o (...) non oltre i tre giorni antecedenti alla partenza, adempimento eseguito dall'attore con esito negativo in data 21/9/2021 (cfr. referto (...), e che fosse in possesso anche del certificato (...) ((...)(...), anche prodotto, autorizzazione necessaria per entrare negli (...) E' del tutto evidente che la convenuta ha negato illegittimamente l'imbarco, poiché l'attore aveva tutti i requisiti per fare scalo sul territorio (...)
2) Per quanto attiene al danno, va osservato che in tema di responsabilità del debitore l'art. 1218, c.c., prevede "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.".
In sostanza, la norma configura una presunzione di colpa a carico del debitore, superabile solo attraverso la prova a suo carico dell'impossibilità della prestazione non imputabile al debitore stesso; il debitore, inoltre, è gravato della prova di aver adottato la dovuta diligenza nel rimuovere l'eventuale impedimento interposto dal terzo (cfr. anche Cass. n. 11717/2002; Cass. n. 11593/2007).
Ciò posto, la convenuta va considerata inadempiente ai suoi obblighi contrattuali, non avendo garantito il volo come pattuito.
Poiché è dimostrato l'adempimento della propria controprestazione da parte dell'attore, l'ingiustificato negato imbarco come innanzi esposto rappresenta un inadempimento contrattuale della convenuta, cui sarebbe gravato l'onere di dimostrare non esservi sua responsabilità: tale prova è mancata. Da tale inadempimento discende, in re ipsa, la produzione di un danno patrimoniale. Tale danno va risarcito dalla convenuta ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c., a meno che non sia fornita la prova che l'inadempimento è stato determinato da causa a lei non imputabile: nel caso di specie, si ripete, alcuna dimostrazione è stata fornita in tal senso.
E' doveroso, pertanto, dichiarare l'inadempimento della convenuta al contratto come innanzi individuato.
In merito al risarcimento del danno patrimoniale, si rileva che l'attore ha documentato di essere stato costretto ad acquistare biglietti aerei alternativi, erogando l'importo di Euro 1.127,89 (cfr. biglietti prodotti), che va riconosciuto.
Riguardo al rimborso del biglietto di cui al volo per il quale veniva negato l'imbarco, la domanda deve ritenersi rinunziata per non essere stata riproposta in sede conclusionale.
3) A proposito delle previste compensazioni pecuniarie, da riconoscere indipendentemente dalla prospettazione attorea, secondo il brocardo Da mihi factum, dabo tibi ius, si osserva che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che il ritardo deve essere considerato con riferimento all'orario di arrivo, così valorizzando l'effettiva perdita di tempo da parte del viaggiatore (cfr. Corte giustizia (...), 23/10/2012, n. 581: "Gli artt. 5-7 del Regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il (...) n. 295/91, vanno interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo."). Nel caso di specie, l'attore, come detto, evidentemente non riusciva a raggiungere la destinazione entro il periodo di tolleranza, non essendovi prova di pronta protezione.
Posto che la convenuta, come detto, non ha fornito alcuna prova delle circostanze eccezionali esimenti della sua responsabilità, deve ritenersi sussistente il diritto dell'attore alla compensazione pecuniaria come prevista dall'art. 7, regolamento (...) n. 261/2004, e propriamente Euro 600,00 per le tratte superiori a 3.500 chilometri, come, notoriamente quella in questione.
Il detto (...) istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tale intervento comunitario nel settore del trasporto aereo mira, in particolare, a garantire un significativo livello di protezione dei passeggeri e a tenere in debito conto che il ritardo del volo è spesso causa di gravi disagi e fastidi. I diritti dei passeggeri godono di una tutela piena e concreta in quanto viene previsto il riconoscimento di una compensazione pecuniaria quando ricorrano determinate condizioni e quando la cancellazione o il ritardo del volo non siano dovuti a circostanze eccezionali, il cui onere probatorio incombe sul vettore. (...) è stato attuato in (...) con il D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69 recante "(...) sanzionatorie per la violazione del (...) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato". (...). 3, definisce l'ambito di applicazione e prevede che il (...) si applichi ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato Membro soggetto alle disposizioni del (...) (lett. a) e ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del (...) qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore comunitario (lett. b). Il diritto a tale compensazione pecuniaria consiste, come detto, in un indennizzo calcolato forfetariamente all'art. 7, che va da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 600,00 a persona, in relazione al chilometraggio della tratta aerea interessata. Il vettore aereo è altresì esonerato dalla compensazione se dimostri che la cancellazione o il ritardo del volo sono dovuti a circostanze eccezionali che non avrebbe potuto evitare, anche se avesse adottato tutte le misure del caso e la cui dimostrazione, si ribadisce, incombe sempre sul vettore.
Deve poi sottolinearsi che, in caso di cancellazione del volo, negato imbarco e ritardo prolungato, il vettore aereo deve anche informare i passeggeri in merito ai loro diritti, affinché possano esercitarli efficacemente, tali informazioni devono altresì includere i dati per contattare l'organismo incaricato di assicurare e controllare che il vettore rispetti il regolamento. In più tali obblighi nei confronti dei passeggeri non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto. Anche in tal caso al vettore cede l'onere di provare di aver adempiuto a tali suoi obblighi.
Nel caso di specie, la convenuta nulla ha dimostrato.
La convenuta va, pertanto, condannata a tale titolo al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 1.200,00, considerando anche la tratta di ritorno, non potuta godere.
4) Agli importi liquidati vanno aggiunti gli interessi legali dalla costituzione in mora, in presenza di responsabilità contrattuale.
Non compete, viceversa, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e in assenza di dimostrazione del maggior danno da svilimento della moneta eventualmente subito.
5) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni con la L. 24 marzo 2012, n. 27, e dei (...) L. 10 marzo 2014, n. 55 e L. 13 agosto 2022, n. 147, tenendo conto degli esborsi effettivamente eseguiti e del reale valore della causa, coincidente con il decisum, così come nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di n Napoli definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da (...) , nei confronti di (...) , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: a) dichiara la contumacia della convenuta; b) condanna la convenuta (...) al pagamento in favore dell'attore (...) della somma di Euro 1.127,89 a titolo di risarcimento del danno e di Euro 1.200,00 a titolo di compensazione pecuniaria, il tutto oltre interessi al tasso legale dal 24/9/2021 all'effettivo soddisfo; c) condanna la convenuta (...), al pagamento in favore dell'attore, con distrazione e(...) art. 93, c.p.c., ai difensori dichiaratisi antistatari, delle spese di giudizio che si liquidano in Euro 130,00 per esborsi ed Euro 900,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio Euro 200,00, fase introduttiva Euro 200,00, fase istruttoria Euro 200,00 e fase decisoria Euro 300,00, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge, se dovuti e documentati con fattura.