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1 dicembre 2023
La Consulta su guida in stato d’ebbrezza e sospensione della patente
Ribadita l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, c.d.s., nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida in stato d'ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente.
La Redazione
Il Giudice di Pace di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 4, 16, 27, terzo comma, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, alla Dichiarazione universale dei diritti umani ed alla CDFUE.
In particolare, il rimettente censura la suddetta disposizione nella parte in cui non prevede che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di esito positivo della messa alla prova, il prefetto disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida, previo ovvio accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, così come stabilito come stabilito dall'art. 186, comma 9-bis, c.d.s..
 
Con ordinanza n. 210 del 30 novembre 2023, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Giudice di Pace di La Spezia.
 
La Consulta, con la pronuncia n. 163/2022, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 224 cit., per le ragioni esposte dal rimettente. Nello specifico, è stata rilevata la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell'estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente era ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre risultava escluso il beneficio dell'identica riduzione ove applicata dal prefetto in caso di esito positivo della messa alla prova.
 
Tuttavia, l'irragionevolezza è stata rilevata nei limiti dei casi regolati dalla fattispecie dell'art. 186 cit., utilizzata come norma di raffronto, la quale ammette il lavoro di pubblica utilità, cui si correla la funzione premiale del suo positivo svolgimento, nelle sole ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza diverse da quelle contemplate dal comma 2-bis del medesimo articolo, ipotesi cui è invece riconducibile la fattispecie oggetto del giudizio in esame. Spetta, dunque, al Giudice rimettente valutarne in concreto l'incidenza, sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
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