Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio (Sez. 5, n. 25796/2023), ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Enna in data 19 marzo 2021 con la quale S. L. e D. P. sono stati dichiarati colpevoli dei reati di rissa aggravé1ta (art. 588, secondo comma cod. pen., - capo A) e concorso in lesioni aggravate (artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 582, 585, primo e secondo comma, n. 2, cod. pen. - capo B) e, unificati i reati ex art. 81 cod. pen., nonché riconosciuta e applicata la recidiva, condannati rispettivamente alla pena di otto mesi di reclusione e di dieci mesi di reclusione.
1.1. Il giudice di rinvio ha escluso l'idoneità del programma di trattamento per la sospensione del procedimento con messa alla prova.
2. Ricorrono, con distinti ma identici atti, S. U P. e D. P., a mezzo dei rispettivi difensori avv. N. B. e avv. O. B., che chiedono l'annullamento della sentenza impuç1nata, denunciando la violazione di legge, in riferimento agi artt. 186-bis cod. pen. e 464-bis e 464- quater cod. proc. pen., e il vizio della motivazione poiché il giudice di appello ha erroneamente ritenuto che il programma cli trattamento non contenesse un percorso di rielaborazione critica e reinserimento socialei, illegittimamente valorizzando ai danni di L. e P. alcuni remoti procedenti penali, nonché omettendo di considerare che l'UEPE ha dato atto che gli istanti si sono resi disponibili a effettuare un percorso di rifllessione critica o di educazione alla legalità, qualora organizzati dall'ufficio, illegittimamente valorizzando il mancato risarcimento del danno e l'eliminazione dellle conseguenze del fatto che non costituiscono condizione di accesso al rito speciale.
Del resto, il giudice di merito avrebbe dovuto modificare il programma proposto dall'UEPE qualora fosse stato ritenuto inidoneo; da ciò deriva l'omessa motivazione sulla specifica istanza subordinata avanzata dalla difesa.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono fondati.
1.1. Va premesso che la Corte di cassaziione aveva annullato la precedente decisione di appello che, confermando quella del primo giudice, aveva ritenuto incompatibile con il giudizio abbreviato la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il giudice di rinvio ha effettuato la valutazione di ammissibilità della messa alla prova, concludendo in senso negativo.
2. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che «la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento» (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 - dep. 2016, Matera, Rv. 266256).
Si è, poi, precisato che «l'ammissione delll'imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen., inerenti sia allle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati» (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883).
Quanto alla modifica o integrazione del programma di trnttamento da parte del giudice, la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., ha la facoltà, e non l'obbligo, di integrare o modificare il programma di trattamento, sicché, ove non eserciti tale potere discrezionale, non gli è comunque precluso il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio. (Sez. 3, n. 23426 del 29/04/2022, B., Rv. 283640 - 02, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quc1le, in assenza del previo esercizio del potere integrativo o modificativo, era stata confermata la denegata ammissione alla messa alla prova in ragione d1 lla genericità del programma di trattamento).
3. Il giudice di merito ha escluso l'idoneità del programma proposto (che prevedeva lo svolgimento di piccoli lavori manuali per la collettività), stigmatizzando l'assenza della previsione di percorsi di reinserimento sociale e di rielaborazione critica che coinvolgessero glii interessati e i famigliari nonché l'assenza di qualunque prospettiva risarcitoria o riparatoria in favore delle vittime.
La Corte d'appello ha, quindi, ritenuto che, in ragione dell'inidoneità del programma, non fosse possibile effettuare una prognosi positiva sulla futura astensione dalla commissione di reati.
3.1. I ricorsi contestano fondatamente il percorso logico dei giudici di merito, i quali hanno addossato agli imputati la ritenuta inadeguatezza del programma di recupero predisposto dall'UEPE.
Orbene, in disparte l'esercizio dei poteri di modifica e integrazione del programma che sono facoltativamente attribuiti al giudice di merito alla luce della giurisprudenza già citata, resta intrinsecamente illogica la motivazione che esclude la prognosi positiva a causa della ritenuta inidoneità del programma di trattamento.
Il giudice di merito deve, piuttosto, effettuare la prognosi positiva sull'astensione dalla recidiva sulla base deç1li indici e parametri indicati dalla giurisprudenza già richiamata e, ove tale giudizio sia favorevole, separatamente valutare l'idoneità del programma.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello perché, nell'assoluta libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, proceda a nuovo giudiziio sulla richiesta di sospensione del giudizio con messa alla prova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.