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4 dicembre 2023
In Gazzetta Ufficiale la Legge che vieta la produzione e la vendita di carne coltivata
Il testo proibisce la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari nonché di tessuti derivanti da animali vertebrati.
La Redazione
In G.U. n. 281/2023, è stata pubblicata la Legge n. 172/2023 recante «disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali».
Il testo, che ha creato non poche polemiche, ha lo scopo di assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini e di preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia.
In particolare, viene vietato l'uso di:
- denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;
- riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;
- terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;
- nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
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Non è preclusa l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale. |
La violazione di tali divieti, o la promozione e il finanziamento delle attività proibite, può comportare la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10mila euro fino ad un massimo di 60mila euro o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 60mila euro.
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La sanzione massima non può eccedere comunque 150mila euro. |
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