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5 dicembre 2023
La coincidenza del preposto con il datore di lavoro solo come extrema ratio

Lo afferma la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero con l'interpello n. 5/2023 che fornisce chiarimenti sulla figura del preposto.

La Redazione

La Camera di Commercio di Modena formulava istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione presso il Ministero del Lavoro in merito alla figura del preposto. Nello specifico, con l'istanza si formulavano i seguenti quesiti:

precisazione

  • Se è sempre applicabile l'obbligo di individuare il preposto;
  • Se ciò sia necessario anche in piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro è anche preposto;
  • Se il preposto può coincidere con il datore di lavoro;
  • Se debba individuarsi un preposto anche quando l'attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

Con l'interpello n. 5/2023, la Commissione interpellata ha ricostruito il quadro normativo in materia, il quale si concentra senza dubbio all'interno del D. Lgs. n. 81/2008 e, nello specifico, all'interno delle seguenti disposizioni:

legislazione

  • Art. 2, che definisce la figura del preposto;
  • Art. 18, che individua gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, tra i quali vi è la nomina del preposto;
  • Art. 19, che riguarda gli obblighi del preposto;
  • Art. 37 sulla formazione specifica dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
  • Art. 55 che prevede una specifica sanzione in caso di mancata individuazione della figura del preposto.

Dal quadro normativo delineato emerge la volontà inequivoca del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, figura di garanzia la cui individuazione deve sempre sussistere.
A tal riguardo, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro è possibile, ma solo come extrema ratio, cioè solo dopo un'analisi e una valutazione dell'assetto aziendale e tenendo conto della modesta complessità organizzativa della attività di lavoro, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente tale attività esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.
In presenza, invece, di una impresa con un solo lavoratore, non potendo il lavoratore essere preposto di sé stesso, le relative funzioni saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

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