Lo afferma la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero con l'interpello n. 5/2023 che fornisce chiarimenti sulla figura del preposto.
La Camera di Commercio di Modena formulava istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione presso il Ministero del Lavoro in merito alla figura del preposto. Nello specifico, con l'istanza si formulavano i seguenti quesiti:
|
|
Con l'interpello n. 5/2023, la Commissione interpellata ha ricostruito il quadro normativo in materia, il quale si concentra senza dubbio all'interno del
|
|
Dal quadro normativo delineato emerge la volontà inequivoca del Legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, figura di garanzia la cui individuazione deve sempre sussistere.
A tal riguardo, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro è possibile, ma solo come extrema ratio, cioè solo dopo un'analisi e una valutazione dell'assetto aziendale e tenendo conto della modesta complessità organizzativa della attività di lavoro, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente tale attività esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.
In presenza, invece, di una impresa con un solo lavoratore, non potendo il lavoratore essere preposto di sé stesso, le relative funzioni saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.