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2 ottobre 2024
Appalti: il preposto deve essere sempre presente e solo in casi eccezionali può coincidere con il datore di lavoro

Così la Commissione interpelli presso il Ministero del Lavoro che ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti la figura del preposto.

di La Redazione

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello avente ad oggetto i seguenti quesiti, vertenti sull'interpretazione della modifica all'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, introdotta dalla L. n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021:

esempio

  • Se in un'attività di appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto, anche se l'attività è svolta da due lavoratori che non esercitano una funzione di vigilanza e di coordinamento reciproco;
  • Se in un'attività di appalto, il preposto vada individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente ovvero possa essere il responsabile della commessa che non si reca presso il cliente;
  • Se in un'attività di appalto svolta da un solo lavoratore debba essere individuato un preposto.

Con l'interpello n. 4/2024, la Commissione richiama anzitutto la normativa contenuta nel D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento alla figura del preposto, per poi fare un espresso riferimento al precedente interpello n. 5/2023 soffermandosi, in particolare, su quanto affermato ovvero che

attenzione

«dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione».

In tal senso, allora, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro si considera solo come extrema ratio, cioè quando il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.
In caso di impresa con unico lavoratore, inoltre, le funzioni di preposto dovranno essere svolte necessariamente dal datore di lavoro.

In sostanza, visto il ruolo delicato del preposto, si considera sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore committente il personale chiamato a svolgere tale funzione e l'individuazione del preposto deve essere effettuata tenendo conto che tale ruolo deve essere investito solo dal personale che può effettivamente adempiere alle sue funzioni ed obblighi, condizione che non si rinviene nel caso in cui il responsabile della commessa non si rechi presso il luogo delle attività.
Proprio in considerazione del ruolo che spetta al preposto, infatti, il Legislatore consente che in alcuni casi le attività possano essere svolte solo sotto la sua diretta sorveglianza, come accade per esempio in materia di ponteggi.

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