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4 dicembre 2023
Polizia penitenziaria: le vincitrici in maternità devono essere immesse in ruolo nella stessa data degli altri vincitori

La Corte costituzionale ha bocciato l'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nella parte in cui non prevede che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

La Redazione

Con la sentenza n. 211 del 4 dicembre 2023, la Consulta ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionale degli artt. 27, c. 2, e 28, c. 4, del Decreto Legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui «non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso».

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Stato, il quale doveva decidere sull'appello proposto da un'ispettrice che chiedeva l'annullamento dell'atto con cui il Dipartimento dell'amministrazione finanziaria aveva stabilito al decorrenza dell'immissione in ruolo dell'appellante come vice ispettore in prova dal 18 dicembre 2014, al pari degli altri partecipanti al corso di formazione successivo a quello cui la stessa non aveva potuto partecipare.
Il Giudice a quo riferisce che il 9 luglio 2001 l'appellante era stata dichiarata vincitrice del concorso e - per via della gravidanza - era stata ammessa a partecipare soltanto al primo corso successivo all'assenza dal lavoro. Tuttavia, il corso veniva attivato solo dodici anni più tardi, l'11 novembre 2013, per i vincitori del concorso successivo.
Sulla questione, il Giudice a quo osserva che l'amministrazione avrebbe correttamente applicato le disposizioni censurate ai fini dell'ammissione dell'appellante al primo corso successivo al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro. Questa disciplina, tuttavia, non prevede la retrodatazione della nomina: pertanto, nel caso in esame, la decorrenza degli effetti giuridici è stata stabilita dalla data del giuramento, anziché da quella precedente, stabilita per gli altri vincitori dello stesso concorso cui aveva partecipato l'appellante.

Nelle sue argomentazioni, la Corte costituzionale spiega anzitutto la ratio sottesa alla disciplina censurata: essa riconosce alle allieve ispettrici assenti per maternità la possibilità di partecipare al corso di formazione immediatamente successivo ai periodi di assenza «al fine di contemperare il diritto della donna in maternità di conservare la posizione di vincitrice del concorso con le esigenze della par condicio, della completezza della formazione degli allievi, nonché dell'ordinato e sollecito svolgimento della procedura selettiva».

Dunque, mira ad evitare «che si rifletta in danno delle vincitrici del concorso un evento, quale la maternità, attinente alla sfera personale, che impedisce la frequenza del corso di formazione propedeutico all'immissione in ruolo e all'avanzamento in carriera».

Ciò detto, osserva però che tale disciplina non consente alle vincitrici del concorso per vice ispettore, nel caso di loro congedo per maternità, la possibilità di essere immesse in ruolo nella stessa data degli altri vincitori del medesimo concorso.

Pertanto, il differimento previsto dalle disposizioni censurate determina «un'ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all'impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità».

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