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Svolgimento del processo / Motivi della decisione
G. G. e G. E. hanno proposto opposizione al decreto n. 326/22, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 1.3.22, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 78.991,94 al primo, di € 25.823,00, in solido, alla seconda, oltre interessi e spese del procedimento, in favore della odierna opposta, che ha dedotto di essere cessionaria dei crediti derivanti da rapporto di conto corrente n. (omissis) con affidamento e da contratto di finanziamento n. (omissis) stipulati dal G. con B. di N. s.p.a., con prestazione di fideiussione omnibus, fino a concorrenza di € 25.823,00, da parte della G..
Gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente nonché l’usurarietà degli interessi relativamente alle aperture di credito.
L’opposta ha contestato le avverse deduzioni.
In data 21.3.23 l’opposta ha depositato “Atto di rinuncia agli atti del giudizio” dichiarando di rinunciare al decreto ingiuntivo, “senza alcuna rinuncia alla pretesa creditoria ...” e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale rinuncia, che in caso di rituale accettazione della controparte avrebbe comportato l’estinzione del giudizio con le conseguenze, in punto di spese processuali, previste dall’art. 306, ult. comma c.p.c., non risponde ai requisiti di cui all’art. 306, comma 2, c.p.c., siccome proveniente dal difensore non munito di procura speciale.
La causa deve essere però definita comunque in rito, sulla scorta della eccezione di improcedibilità tempestivamente formulata dagli opponenti.
Va premesso che la presente controversia, in quanto rientrante in materia di contratti bancari, è soggetta alla disciplina in tema di mediazione obbligatoria ai sensi del D.L.vo 28/10, l’onere di instaurazione della quale grava sulla parte opposta a pena di improcedibilità della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 19596/20).
Con ordinanza resa all’udienza dell’11.10.22, il Tribunale, nel pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c., ha contestualmente assegnato termine di 15 giorni per intraprendere la procedura di mediazione, rinviando per il prosieguo all’udienza del 7.2.23.
Secondo recente giurisprudenza, sebbene debba escludersi la perentorietà del detto termine di 15 giorni, perchè possa ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità è comunque necessario che il primo incontro dinanzi al mediatore si svolga prima dell’udienza di rinvio, con la conseguenza che, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (cfr. Cass. 40035/21 che ha enunciato tali principi in tema di mediazione obbligatoria ope iudicis, per la cui applicabilità all’ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege cfr. Cass. 9102/23).
Nella specie, il primo incontro dinanzi al mediatore si è svolto in data 14.2.23 e dunque successivamente alla data dell’udienza di verifica.
Pertanto, considerato che non vi sono elementi per ritenere che tale ritardo sia imputabile all’organismo di mediazione adito, piuttosto che alla odierna opposta, non può ritenersi verificata la condizione di procedibilità della domanda.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara improcedibile la domanda proposta dall’opposta e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l’opposta al rimborso delle spese processuali sostenute dagli opponenti, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. S. D. T. che ne ha fatto richiesta, in € 406,50 per esborsi ed € 4.216,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, iva e cpa.