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12 dicembre 2023
Bagarinaggio informatico: confermata la sanzione AGCOM inflitta a una società che rivendeva biglietti per concerti a prezzi maggiorati

Costa 3,7 milioni la sanzione inflitta alla società per aver violato la normativa sul secondary ticketing relativa alla rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo acquistati dai canali primari autorizzati.

La Redazione

La vicenda in esame ha origine con l'impugnazione della sentenza con la quale il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso proposto da una società volto ad ottenere l'annullamento della delibera AGCOM che le infliggeva una sanzione amministrativa pecuniaria di ben 3,7milioni di euro.
Facciamo un passo indietro.
La sanzione arriva al termine di un procedimento che all'origine ha visto l'acquisizione di alcuni esposti formulati da società operanti nel settore dell'organizzazione di eventi musicali, di vendita nel mercato primario di titoli ad eventi musicali nonché di associazioni di categoria, i quali lamentavano che in un dato arco temporale la società ricorrente avessemesso in venditabiglietti a prezzi maggiorati rispetto a quelli nominali presenti sui siti di vendita primari autorizzati con riferimento a 37 eventi tra concerti e spettacoli, rimandando al suo sito web gli interessati.
Espletate le attività di controllo necessarie, l'AGCOM notificava alla ricorrente un atto di contestazione e, dopo l'acquisizione delle difese della società, confermava in parte gli addebiti sanzionandola con la pena pecuniaria sopra menzionata.

Le difese della società si soffermavano perlopiù sulla qualifica da essa rivestita, che era quella di hosting provider passivo, il che avrebbe dovuto escludere, secondo la società, la contestazione di pratica commerciale scorretta addebitata.
In relazione all' attività di hosting provider va precisato che la giurisprudenza ha distinto:

esempio

  • L'hosting provider “passivo” che pone in essere un'attività di prestazione di servizi di ordine meramente tecnico e automatico;
  • L'hosting provider “attivo” che invece non limita la sua attività a quella di cui sopra, bensì ha ad oggetto anche i contenuti della prestazione resa.

In relazione a ciò il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10510 del 5 dicembre 2023, ha evidenziato che non vi è alcuna incompatibilità oggettiva tra la figura del professionista ai sensi della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e quella dell'hosting provider ai sensi della normativa sul commercio elettronico. Tuttavia, esse devono essere coordinate nel senso che è possibile sanzionare le condotte che violano le regole della correttezza professionale ma non è consentito che attraverso l'applicazione di tale disciplina si impongano agli hosting provider prestazioni che non sono previste dalla normativa sul commercio elettronico ed escluse dallo specifico contratto concluso.
Detto ciò, i Giudici amministrativi hanno riconosciuto in capo alla società interessata la qualifica di hosting provider “attivo”, rilevando che la contestazione mossa dall'Autorità si basa sul comma 545 dell'art. 1 L. n. 232/2016, il quale è finalizzato a reprimere le attività professionali come la vendita secondaria dei biglietti per evitare il fenomeno del c.d. bagarinaggio che lede gli interessi del Fisco e il diritto d'autore.
In base a tale norma sono infatti vietati la vendita e ogni altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuate da soggetti diversi dai titolari. Eccezionalmente è consentita la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale quando è effettuata da unapersona fisica in termini occasionali, purché in assenza di finalità commerciali.
Anche per questa ragione, il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dalla società.

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