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14 dicembre 2023
Arrivano gli schemi di bilancio delle ASD

Da CNDCEC e FNC Ricerca un riferimento "di base" per gli iscritti all'Albo e per gli operatori del settore. A differenza di quanto previsto nel Terzo settore, infatti, nella disciplina riguardante le ASD manca una "modulistica" degli schemi di bilancio.

La Redazione
La riforma dello sport, introdotta con la L. n. 86/2019 e successivamente modificata con i due “correttivi” successivi, sta gradualmente divenendo operativa nei diversi ambiti.
 
A differenza di quanto avviene nel Terzo settore, tuttavia, in questa nuova disciplina non è prevista una modulistica degli schemi di bilancio, utile a chiarire la posizione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati realizzati dagli enti sportivi.
 
Per tale ragione, il CNDCEC e la FNC Ricerca hanno deciso di adottare gli schemi di rendicontazione per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), con lo scopo di offrire agli iscritti all'Albo e agli operatori del settore un riferimento “di base” che possa essere utilizzato per creare un clima di trasparenza e attendibilità sempre maggiore anche per il mondo sportivo dilettantistico.

esempio

Le ASD rappresentano una parte rilevante del mondo non profit alle quali sono destinate norme di favore in materia di lavoro, agevolazioni fiscali e semplificazioni contabili.

Gli schemi in questione, pur avendo evidentemente una matrice civilistica, sono per quanto possibile riconciliati anche con le disposizioni fiscali in vigore. In particolare, essi prendono in considerazione due diverse tipologie di modelli alternativi:
  • il primo articolato sul principio di competenza economica e composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione; 
  • il secondo articolato sul principio di cassa e composto da un Rendiconto per cassa con talune annotazioni ricavabili in prevalenza da specifiche disposizioni normative.
Nel documento proposto si rielaborano i formati di bilancio propri degli enti del Terzo settore, come approvati dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro, aggiornati all'OIC 35, e ciò nella prospettiva di individuare uno schema di riferimento già ampiamente "validato".
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