La nuova normativa riguarda i contratti dei servizi telefonici, connettività e terminali, e si riferisce agli operatori e agli utenti finali che comprendono, tra gli altri, i consumatori, grandi e piccole imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
È stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la materia contrattuale tra operatori che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti finali. Il Regolamento si occupa, nello specifico, dei contratti di servizi telefonici, connettività e terminali, e si riferisce anche ai consumatori, alle microimprese, alle piccole imprese, a quelle maggiori e alle organizzazioni senza scopo di lucro, a seconda della materia trattata.
Consumatori al riparo, dunque, da aumenti automatici dovuti all'inflazione e costi di recesso in caso di cambio operatore, segnando un passo avanti decisivo nella tutela dei consumatori.
Quanto alle informazioni contrattuali, il nuovo Regolamento prevede che gli operatori debbano adeguare i propri modelli contrattuali affinché gli utenti finali abbiano a disposizione, prima di concludere il contratto, tutte le informazioni elencate riportate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile, oltre ad essere fornite su un supporto durevole e in formato accessibile anche agli utenti finali con disabilità. Tra tali informazioni sono incluse:
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Gli operatori dovranno inoltre fornire, insieme al contratto, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile che specifica gli elementi principali del servizio. |
Per quanto concerne la durata del contratto, il nuovo Regolamento prevede che essi non possano prevedere di norma un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi, trascorsi i quali l'utente ha il diritto di recedere in ogni momento con un preavviso di massimo un mese e senza alcuna penale né costo di disattivazione, salvo il pagamento delle rate residue.
Nessuna penale anche in caso di disdetta del contratto esercitata in seguito al preavviso di proroga. Lo stesso vale per il cambio operatore al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dall'operatore, con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Particolare attenzione è dedicata poi ai contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo, prevedendo il Regolamento numerose misure di trasparenza verso gli utenti finali.