Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
19 dicembre 2023
Nuovo Codice degli appalti: principio di risultato e principio di fiducia
Il TAR Catania, con la sentenza in commento, ricorda «il particolare ruolo che il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce ai due principi che guidano l'interprete nella lettura e nell'applicazione del nuovo impianto normativo di settore, ossia il principio del risultato e il correlato principio della fiducia».
La Redazione
La società X avviava un'indagine di mercato finalizzata a determinare la base d'asta per l'affidamento di un appalto per la verifica degli standard di sicurezza e igiene ambientale presso i presidi alcuni ospedalieri di Messina, per la durata di 12 mesi.
Il 13 settembre 2023 una s.r.l., odierna ricorrente, comunicava la manifestazione di interesse al predetto avviso, chiedendo espressamente alla stazione appaltante di essere invitata a partecipare alla procedura di gara.
Ai fini della partecipazione in gara, l'art. 10 del disciplinare prevede che «per la partecipazione alla RDO, ciascun concorrente è tenuto all'effettuazione di un sopralluogo obbligatorio, entro il giorno 03.11.2023 compreso, escluso il sabato e i giorni festivi. la data del sopralluogo dovrà essere preventivamente concordata con il personale dell'ufficio tecnico e confermata tramite PEC. Dopo il sopralluogo viene rilasciato un attestato di sopralluogo che dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione a pena di esclusione».
 
La stazione appaltante negava alla ricorrente la possibilità di effettuare il sopralluogo in quanto la richiesta era tardiva rispetto ai termini di scadenza del sopralluogo, e ancora di più rispetto alla data di indizione della procedura di gara.
Per effetto di tale diniego, l'odierna ricorrente non ha effettuato il sopralluogo e non ha presentato domanda di partecipazione.
 
Il gravame della s.r.l è infondato, pertanto, il TAR Catania con sentenza n. 3738 del 12 dicembre 2023 ha rigettato il ricorso.

Ai sensi dell'art. 92, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, «Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati».
Il c. 2, lett. a) stabilisce che tali termini sono prorogati in misura adeguata e proporzionale «se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte…».
Pertanto, a fronte della condotta negligente della ricorrente, il soccorso procedimentale avrebbe leso il principio della parità delle parti, concretizzando evidentemente un pregiudizio per gli altri partecipanti alla procedura di affidamento.
In questo contesto, bisogna ricordare «il particolare ruolo che il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce ai due principi che guidano l'interprete nella lettura e nell'applicazione del nuovo impianto normativo di settore, ossia il principio del risultato e il correlato principio della fiducia».
In particolare, «Il principio del risultato, codificato dal d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce “criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale” e comporta che l'amministrazione debba tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell'interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento; tale obiettivo viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalità, quali “sintomi” di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento».
Mentre «Il principio della fiducia, codificato dal d.lgs. n. 36 del 2023, è finalizzato a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e comporta che ogni stazione appaltante sia tenuta a svolgere le gare non solo rispettando la legalità formale ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività; è un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a. ma che non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata; la disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell'azione amministrativa».
Documenti correlati