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7 marzo 2024
Appalti: gara da rifare se il direttore dei lavori lascia l’incarico
Non è quindi possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara. È quanto ha evidenziato l'ANAC, con la nota del Presidente del 10 gennaio 2024, nei confronti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.
di La Redazione
Se, durante un appalto, il direttore dei lavori lascia l'incarico e il rapporto contrattuale viene meno per mutuo consenso delle parti, occorre riaffidare con gara il servizio. Non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara.
 
È quanto ha precisato l'ANAC, con nota del Presidente approvata dal Consiglio il 10 gennaio 2024, nei confronti dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.
 
La norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria è di stretta interpretazione e quindi non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti. Tra questi, non rientra la risoluzione consensuale del contratto, altrimenti verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, come stabilito dal Codice degli Appalti.
Il caso
L'Ospedale di Bolzano ha un programma edilizio di ampliamento che risale alla fine degli anni Novanta del secolo scorso.
 
I lavori di ristrutturazione di uno degli uffici principali, affidata a seguito di gara ad un raggruppamento di professionisti, non sono stati avviati per problematiche di blocco dei finanziamenti.
 
Il direttore lavori, nel giugno del 2019, ha così avanzato formale richiesta di recesso dall'incarico, ratificata nel marzo del 2021. Successivamente, l'Amministrazione ha affidato un nuovo incarico di Direzione Lavori ad altro raggruppamento di professionisti scorrendo la graduatoria dell'originaria gara.
Le osservazioni ANAC
Secondo l'Autorità, «il procedimento adottato dall'Amministrazione di Bolzano appare (..) alquanto irrituale». Risulta «non conforme alla normativa sui contratti pubblici, l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori per scorrimento dell'originaria graduatoria effettuata a seguito di risoluzione consensuale dell'originario affidatario del contratto, ciò in quanto l'art. 110 del d.lgs 50/16 sopra richiamato è norma di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti tra i quali non rientra la risoluzione consensuale». Si richiama quindi il Rup «a una più attenta gestione dei contratti posti sotto il suo controllo, in coerenza ai compiti allo stesso assegnati dalla normativa sui contratti pubblici».
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