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19 dicembre 2023
Il caso processuale: valutazione della perdita di chance del cliente determinata dalla negligenza dell’avvocato
L'inammissibilità della domanda per aver introdotto erroneamente il giudizio con citazione anziché con ricorso, legittima la responsabilità dell'avvocato con contestuale danno da perdita di chance?
La Redazione
L’oggetto del processo: responsabilità professionale dell’avvocato

ilcaso

Tizio aveva dato mandato all'avv. Caio ai fini della proposizione di opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti dal Tribunale per il recupero di onorari professionali dell'avv. Mevio, deducendo l'inadempimento del legale convenuto rispetto agli obblighi nascenti dall'incarico ricevuto, in quanto le due opposizioni a decreto ingiuntivo promosse erano state dichiarate inammissibili dal Tribunale perché intempestive, stante l'errore in rito commesso dal difensore, che incardinava il giudizio erroneamente con citazione anziché con ricorso, così determinando lo spirare del termine di cui all'art. 641 c.p.c. rispetto al momento di deposito in cancelleria dell'atto introduttivo (momento a partire dal quale soltanto la citazione poteva produrre gli effetti del ricorso secondo la giurisprudenza formatasi in materia). L'errore in rito commesso costringeva l'attore a dare mandato ad altri legali ai fini della difesa avverso le iniziative esecutive intraprese dal creditore. Detto ciò, Tizio chiedeva al giudice il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della condotta della parte convenuta e, in subordine, il risarcimento del danno da “perdita di chance”.

La normativa risolutiva

legislazione

Il Legislatore con l'art. 1176 c.c. ha precisato che il debitore, nell'adempiere l'obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, invece, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Quanto all'art. 2236 c.c., la disposizione prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

La procedura

esempio

Nell'adempimento della propria prestazione professionale, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, a sollecitarlo a fornire gli elementi necessari ed eventualmente a dissuaderlo dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio ove non sussistano condizioni favorevoli o comunque il rischio di esito infausto sia prevalente. La responsabilità civile dell'avvocato, tuttavia, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo; se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. civ. sez. III, 6 maggio 2020, n. 8516). Residua, altrimenti, una violazione suscettibile solo di sanzione disciplinare da parte del competente organo di disciplina o una causa di risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio, quale domanda che non viene in rilievo nel presente processo (avendo le domande degli attori natura esclusivamente risarcitoria). In definitiva, la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. civ. III 10 dicembre 2012, n. 22376: in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).

La soluzione del giudice

ildiritto

Nel caso di specie, gli attori lamentavano l'errore in rito commesso dall'avvocato che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità delle opposizioni medesime e alla conseguente definitiva esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti, senza disamina delle questioni di merito fatte valere dagli opponenti. L'errore in rito commesso dal legale convenuto era indubbio e documentalmente comprovato dall'ordinanza emessa da questo Tribunale a definizione dei due giudizi di opposizione. L'accertamento di tale profilo non era, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori, occorrendo a tal fine anche la dimostrazione del fatto che, se le due opposizioni fossero state esaminate nel merito, ciò avrebbe, quantomeno verosimilmente, condotto alla revoca dei due decreti ingiuntivi opposti.  Non erano state assunte, inoltre, nel presente giudizio prove orali volte a comprovare quantomeno la verosimiglianza delle circostanze in fatto dedotte nelle opposizioni dichiarate inammissibili in quanto intempestive.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, è stata pertanto, rigettata. Stessa sorte l'istanza subordinata di risarcimento del danno per “perdita di chance”, posto che la perdita di "chance" favorevole in subiecta materia non può costituire di per sé pregiudizio risarcibile, occorrendo valutare se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi, con valutazione, quindi, del tutto sovrapponibile a quella richiesta per la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva del professionista e l'evento di danno.

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