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Tizio aveva dato mandato all'avv. Caio ai fini della proposizione di opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti dal Tribunale per il recupero di onorari professionali dell'avv. Mevio, deducendo l'inadempimento del legale convenuto rispetto agli obblighi nascenti dall'incarico ricevuto, in quanto le due opposizioni a decreto ingiuntivo promosse erano state dichiarate inammissibili dal Tribunale perché intempestive, stante l'errore in rito commesso dal difensore, che incardinava il giudizio erroneamente con citazione anziché con ricorso, così determinando lo spirare del termine di cui all' |
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Nell'adempimento della propria prestazione professionale, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, a sollecitarlo a fornire gli elementi necessari ed eventualmente a dissuaderlo dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio ove non sussistano condizioni favorevoli o comunque il rischio di esito infausto sia prevalente. La responsabilità civile dell'avvocato, tuttavia, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo; se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone ( |
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Nel caso di specie, gli attori lamentavano l'errore in rito commesso dall'avvocato che aveva portato alla dichiarazione di inammissibilità delle opposizioni medesime e alla conseguente definitiva esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti, senza disamina delle questioni di merito fatte valere dagli opponenti. L'errore in rito commesso dal legale convenuto era indubbio e documentalmente comprovato dall'ordinanza emessa da questo Tribunale a definizione dei due giudizi di opposizione. L'accertamento di tale profilo non era, tuttavia, sufficiente al fine di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori, occorrendo a tal fine anche la dimostrazione del fatto che, se le due opposizioni fossero state esaminate nel merito, ciò avrebbe, quantomeno verosimilmente, condotto alla revoca dei due decreti ingiuntivi opposti. Non erano state assunte, inoltre, nel presente giudizio prove orali volte a comprovare quantomeno la verosimiglianza delle circostanze in fatto dedotte nelle opposizioni dichiarate inammissibili in quanto intempestive. |
Svolgimento del processo
Con l’atto introduttivo del giudizio R.F. e C.S., premesso di aver conferito mandato all’avv. M.C: ai fini della proposizione di opposizione avverso due decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti dal Tribunale di Cosenza su ricorso dell’avv. R.F. e per il recupero di onorari professionali, deducevano l’inadempimento del legale convenuto rispetto agli obblighi nascenti dall’incarico ricevuto, in quanto le due opposizioni a decreto ingiuntivo promosse nel loro interesse erano dichiarate inammissibili dal Tribunale di Cosenza perché intempestive, stante l’errore in rito commesso dal difensore, che incardinava il giudizio erroneamente con citazione anziché con ricorso, così determinando lo spirare del termine di cui all’art. 641 cpc rispetto al momento di deposito in cancelleria dell’atto introduttivo (momento a partire dal quale soltanto la citazione poteva produrre gli effetti del ricorso secondo la giurisprudenza formatasi in materia). L’errore in rito commesso dal legale precludeva la disamina nel merito delle opposizioni interposte e costringeva gli attori a dare mandato ad altri legali ai fini della difesa avverso le iniziative esecutive intraprese dal creditore avv. F., peraltro con gli stretti margini della non deducibilità, in quella sede, di eventi antecedenti il formarsi del titolo giudiziale divenuto irrevocabile. Gli attori, sulle descritte premesse, chiedevano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto a causa della condotta della convenuta e, in subordine, il risarcimento del danno da “perdita di chance”. Non si costituiva in giudizio C.M., benché ritualmente evocata. In mancanza di istanze di prova orale degli attori, la causa in data 11.9.2023 era trattenuta in decisione, previa concessione alla sola parte costituita del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
1. La domanda degli attori è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
E’ pacifico che l'avvocato sia tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Nell'adempimento della propria prestazione professionale, inoltre, l'avvocato è tenuto a informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, a sollecitarlo a fornire gli elementi necessari ed eventualmente a dissuaderlo dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio ove non sussistano condizioni favorevoli o comunque il rischio di esito infausto sia prevalente. La responsabilità civile dell'avvocato, tuttavia, non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo; se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. 2638/2013, nonché Cass. 25112/2017 e Cass. 8516/2020). Residua, altrimenti, una violazione suscettibile solo di sanzione disciplinare da parte del competente organo di disciplina o una causa di risoluzione per inadempimento del contratto di patrocinio, quale domanda che non viene in rilievo nel presente processo (avendo le domande degli attori natura esclusivamente risarcitoria).
Nel caso di specie, gli attori lamentano l’errore in rito commesso dall’avv. M.C. nell’instaurazione delle opposizioni avverso i decreti ingiuntivi ottenuti nei loro confronti dall’avv. R.F., per il recupero di onorari professionali, che portava alla dichiarazione di inammissibilità delle opposizioni medesime e alla conseguente definitiva esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti, senza disamina delle questioni di merito fatte valere dagli opponenti. L’errore in rito commesso dal legale convenuto è indubbio e documentalmente comprovato dall’ordinanza emessa da questo Tribunale a definizione dei due giudizi di opposizione (che venivano riuniti e confluivano, quindi, in unico processo). L’accertamento di tale profilo non è, tuttavia, come detto sufficiente al fine di ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori, occorrendo a tal fine anche la dimostrazione del fatto che, se le due opposizioni fossero state esaminate nel merito, ciò avrebbe, quantomeno verosimilmente, condotto alla revoca dei due decreti ingiuntivi opposti. Al fine di assolvere all’onere probatori su essi incombente, invero, gli attori hanno allegato la sentenza emessa da questo Tribunale (n. 2458/2017) nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da altro difensore da loro nominato nell’ambito del procedimento n. 1951/2010 Rg (instaurato da R.F. contro la Società S.R.G., la società S. S.p.A. e la compagnia di assicurazioni Unipol e in cui interveniva C.S. con il ministero dell’avv. R.F.): si evince, infatti, dalla stessa sentenza n. 2458/2017 che nel giudizio n. 1951/2010 Rg il R. era assistito prima dall’avv. E.G. unitamente all’avv. P.R., per quanto riguarda l’atto di citazione, poi dall’avv. G. unitamente all’avv. R.F. con riguardo alle memorie ex art. 183 comma 6, primo, secondo e terzo termine, infine da altro difensore, stante la revoca del mandato agli avv.ti G. e F.. Il solo F. sembrerebbe, invece, aver difeso l’interveniente C. fino alla revoca del mandato del 31.7.2013. Non si rinvengono, tuttavia, nel fascicolo del presente processo, gli atti del procedimento n. 1951/2010 Rg, ai fini della valutazione dell’attività professionale effettivamente posta in essere dall’avv. R.F. nei confronti degli odierni attori – da questi ultimi descritta come “marginale” - e della effettiva identità di posizione processuale degli attori medesimi in quel processo, legittimante l’ipotesi di unica parcella maggiorata, né può valere come prova della consistenza dell’operato dell’avv. F. la PEC a firma dell’avv. P.R. del 24.11.2020, sia perché trattasi di documento a contenuto dichiarativo, il cui contenuto doveva, quindi, entrare nel processo nella forma della testimonianza, salvo assumere valore meramente indiziario nel processo (Cass. 24976/2017), sia perché, in ogni caso, la mancata produzione degli atti del processo n. 1951/2010 Rg impedisce di stimare elementi rilevanti a fini di decisione, quali la sottoscrizione di atti da parte dell’avv. F. (che lascerebbe presumere il suo contributo agli atti sottoscritti); il tenore degli atti recanti la sua firma o anche solo l’esito della lite in relazione all’apporto dato (non producendosi neppure la sentenza emessa a definizione di quel giudizio). E’ principio noto, d’altra parte, quello per cui nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente (art. 8 DM 55/2014), potendosi limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato (Cass. 29822/2019). Non sono state assunte, inoltre, nel presente giudizio prove orali volte a comprovare quantomeno la verosimiglianza delle circostanze in fatto dedotte nelle opposizioni dichiarate inammissibili in quanto intempestive (vale a dire, non solo la marginalità dell’apporto dato dall’avv. F. alla redazione degli atti difensivi, ma anche l’avvenuta corresponsione di somme di denaro in contanti in favore del medesimo legale da parte degli attori al di là degli acconti di cui dava atto lo stesso legale nei ricorsi per ingiunzione o la richiesta da parte dell’avv. E.G. di potersi far coadiuvare da avvocato esperto in diritto civile che non avrebbe richiesto alcun onorario per le prestazioni professionali rese, svolte “in amicizia”). Né la verosimiglianza della fondatezza dell’opposizione può ricavarsi, per ciò solo, dal contenuto della sentenza n. 2458/2017 di questo Tribunale (avente ad oggetto l’opposizione proposta da R.F. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall’avv. E.G. per l’attività difensiva prestata nel medesimo processo n. 1951/2010 Rg), posto che nella predetta pronuncia (chiaramente non opponibile all’odierna convenuta, anche ove munita di autorità di giudicato, giacché la stessa non era parte in causa) si giungeva, all’esito di apposita istruttoria e della riconosciuta utilizzabilità della registrazione di colloqui tra le parti, alla conclusione del versamento di somme di denaro in contanti in favore dell’avv. E.G. e alla congruità delle predette somme di denaro rispetto all’attività difensiva prestata dal medesimo G. nel giudizio, senza alcuna valutazione dell’attività difensiva svolta dall’avv. F. (nelle opposizioni intempestivamente proposte, d’altra parte, gli odierni attori miravano a dimostrare a mezzo testimoni la già avvenuta corresponsione di un congruo compenso in favore dell’avv. F. e ricavavano dalla sentenza parziale n. 462/2016 emessa nell’ambito del procedimento
n. 1951/2010 Rg – anch’essa non presente nel fascicolo di questo processo, al pari della sentenza definitiva – argomenti a sostegno della marginalità dell’attività dell’avv. F., ad esempio il fatto che l’atto di intervento da lui redatto ricalcasse pedissequamente la citazione a firma di altro difensore). Non può valere, infine, a provare gli assunti attorei la contumacia della convenuta (quale condotta “neutra”, non giustificante l’applicazione dell’art. 115 cpc) o il fatto che la stessa, in via stragiudiziale, abbia denunciato l’evento alla propria compagnia di assicurazione, trattandosi di condotta che in alcun modo può influire sulle valutazioni che il Tribunale è chiamato a compiere per la valutazione della sua responsabilità risarcitoria.
La domanda di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, va, pertanto, rigettata. Stessa sorte deve avere l’istanza subordinata di risarcimento del danno per “perdita di chance”, posto che la perdita di "chance" favorevole in subiecta materia non può costituire di per sé pregiudizio risarcibile, occorrendo valutare se la chance perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. 13873/2020; Cass. 22376/2012), con valutazione, quindi, del tutto sovrapponibile a quella richiesta per la dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta colposa omissiva del professionista e l’evento di danno. Resta assorbita ogni diversa questione.
2. Le spese di lite sostenute dagli attori sono dichiarate irripetibili in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, nella persona del giudice monocratico dott.ssa G.I., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande di R.F. e C.S.;
2. Dichiara irripetibili le spese sostenute dagli attori;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.