Il giudice deve considerare sia le modalità del fatto per il quale è intervenuta la condanna, sia la personalità del condannato.
Nel caso di specie, la commissione di nuove di condotte di rilevanza penale, ritenute indicative di una pericolosità sociale dell'imputato, ha determinato l'inidoneità della pena sostitutiva richiesta a contenimento del rischio di reiterazione di condotte delittuose, anche in ragione dell'ampia libertà di movimento di cui avrebbe goduto il destinatario della stessa.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 30 giugno 2023, la Corte di appello di Genova, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, nell'interesse di G. D., avente a oggetto la sostituzione della pena di 2 anni e 10 mesi di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 18 febbraio 2022, con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso l'Associazione Volontari di Strada Onlus. Secondo il Collegio, infatti, tale pena sostitutiva non poteva ritenersi idonea alla rieducazione del condannato e ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, avuto riguardo, da un lato, alla personalità dell'imputato emergente dai molti precedenti e dai fatti per cui è condanna e, dall'altro lato, ai contenuti propri della sanzione richiesta e all'ampia libertà di movimento che essa gli avrebbe concesso.
2. G. D. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. S.C., deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 53, legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Corte di appello di Genova, con la sentenza di condanna, avrebbe dato atto sia del comportamento ampiamente collaborativo tenuto dall'imputato, il quale, con le sue ammissioni, avrebbe consentito una più puntuale ricostruzione dei fatti contestati, sia dell'assenza di precedenti specifici e della condotta resipiscente, avendo D. provveduto al ristoro del danno recato a uno dei due fallimenti, giungendo a concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante prevista dall'art. 219 legge fall.; e tuttavia, contraddittoriamente, non avrebbe operato la sostituzione richiesta, non avvedendosi che dal casellario giudiziario risultava che i precedenti penali erano molto datati nel tempo e che, per alcuni di essi, D. aveva scontato la pena in affidamento in prova o in detenzione domiciliare, misure che, secondo la difesa, avrebbero prodotto un effetto dissuasivo e rieducativo. Erronea sarebbe, poi, l'affermazione secondo cui D. avrebbe commesso una diffamazione non appena conclusosi il secondo affidamento in prova, posto che il reato indicato sub 15 nel casellario giudiziale, commesso il 6 marzo 2006, sarebbe una contravvenzione prevista dell'art. 650 cod. pen. La decisione, in definitiva, sarebbe in contrasto con la ratio della modifica legislativa, tesa a realizzare il reinserimento sociale quanto più effettivo con il minore sacrificio della libertà personale.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 58, legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150), nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esercizio della discrezionalità del giudice nella commisurazione delle pene sostitutive. Il Giudice non avrebbe proceduto a una valutazione comparativa tra le varie tipologie di pene applicabili e i risultati attesi in termini di recupero sociale, escludendo che la pena sostitutiva sia in concreto "più idonea" alla rieducazione del condannato, tenuto conto del pericolo di possibili recidive, considerati, quanto al lavoro di pubblica utilità sostituivo, i contenuti propri della misura e l'ampia libertà di movimento e di relazioni di cui godrebbe il destinatario. In realtà, le prescrizioni previste dall'art. 56-ter, legge n. 689 del 1981 sarebbero in grado di limitare la libertà di movimento e di relazioni, così soddisfacendo le esigenze di controllo richieste dall'istituto.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen., 54, 55, 56, legge n. 689 del 1981, 545-bis cod. proc. pen. La Corte di appello, pur ricorrendo le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, non avrebbe dato alcun avviso alle parti al fine di consentire all'imputato di prestare il consenso alla sostituzione della pena detentiva, in violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen.; e considerata l'assenza dell'imputato e la carenza della procura speciale per una pena sostitutiva diversa da quella richiesta del difensore, avrebbe dovuto fissare una apposita udienza, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, sospendendo il processo.
3. In data 18 ottobre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. I primi due motivi di doglianza sono inammissibili, in quanto gli stessi hanno, secondo questo Collegio, un carattere palesemente rivalutativo, di tal che deve ritenersi che la loro articolazione in sede di legittimità ecceda i limiti del perimetro del controllo demandato alla Suprema Corte di cassazione.
2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritani, Rv. 263558 - 01). Tali principi sono trasponibili anche alle nuove pene sostitutive, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). Pertanto, il giudice della cognizione è chiamato alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio con apprezzamento di merito che, quando adeguatamente motivato, si sottrae a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità.
2.2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha dato conto delle ragioni per le quali la pena sostitutiva richiesta non è stata ritenuta idonea ad assicurare nessuna delle funzioni indicate dall'art. 58, legge n. 689 del 1981, avuto riguardo, in particolare, alla personalità dell'imputato suggerita dai molti precedenti e dalle condotte per cui è condanna. E non illogicamente la Corte di appello ha evidenziato la precedente ammissione a misure alternative, cui ha fatto seguito la nuova commissione di condotte di rilevanza penale, tra cui quelle di bancarotta fraudolenta, commesse in Genova nel 2015 e 2017, ritenute indicative di un'accresciuta pericolosità sociale dello stesso D.. Ciò che ha condotto i Giudici di merito a ritenere inidonea la pena sostitutiva richiesta a contenere il rischio di reiterazione di condotte delittuose, anche in ragione dell'ampia libertà di movimento di cui avrebbe goduto il destinatario della stessa.
3. Infondata deve, poi, ritenersi la censura formulata con il terzo motivo.
La difesa ha, invero, prospettato la configurabilità di un obbligo del Giudice di merito di fissare un'udienza per discutere, previo avviso alle parti, la eventuale applicazione di una pena sostitutiva diversa da quella del lavoro di pubblica utilità, che era stata ritualmente richiesta.
Tale prospettazione non è però conforme alla scansione procedimentale delineata dall'art. 545-bis cod. pen. Tale disposizione, infatti, prevede che il giudice dia avviso alle parti della possibilità di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689; ciò che certamente è stato fatto nel caso di specie, tenuto conto della proposizione della richiesta di applicazione dei lavori di pubblica utilità da parte della difesa dell'imputato.
La successiva fissazione dell'udienza è, nondimeno, soltanto eventuale ed è subordinata alla valutazione del giudice di non poter decidere immediatamente; e soprattutto, per quanto concerne le ulteriori pene sostitutive, è condizionata a una richiesta esplicita della parte di applicazione delle stesse, che nemmeno la parte ha dedotto di avere avanzato, avendo essa ammesso che la difesa non era munita della procura speciale necessaria alla ulteriore richiesta.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale.