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28 dicembre 2023
Distacco transnazionale: l’INL semplifica gli oneri amministrativi

Specifiche indicazioni vengono fornite dall'Ispettorato del lavoro con riguardo all'onere in capo all'impresa distaccante di conservare la documentazione e di nominare un referente per le interlocuzioni con le autorità italiane.

La Redazione

Con la nota n. 2401 del 20 dicembre 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, ha ritenuto opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito agli obblighi di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) e b), D. Lgs. n. 136/2016, con specifico riguardo al distacco transnazionale e ai conseguenti oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio che intendono distaccare il proprio personale nel territorio di Paesi UE diversi da quello di stabilimento.

Ai sensi della normativa richiamata, sussiste infatti l'obbligo a carico dell'impresa distaccante per tutto il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, di conservare il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, D. Lgs. n. 152/1997, nonché i prospetti paga, quelli che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione che prova il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile. Ancora, sussiste l'obbligo per la stessa impresa distaccante di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. Senza tale designazione, infatti, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo ove ha sede legale ovvero ove risiede il destinatario della prestazione di servizi.

Ora, con riguardo a tali disposizioni, l'INL detta le seguenti indicazioni:

esempio

  • È sufficiente che la documentazione da conservare sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza la necessità di tenerla in loco per tutto il periodo del distacco. Resta comunque ferma la necessità di consentire al personale ispettivo una verifica immediata sulla corretta instaurazione del rapporto di lavoro;
  • Il soggetto referente che l'impresa distaccante è tenuta a nominare per le interlocuzioni con le autorità italiane non deve essere necessariamente presente fisicamente sul territorio nazionale, in quanto è sufficiente la sua domiciliazione in Italia.