Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
26 febbraio 2025
Dal 2025, distacco di personale assoggettato ad IVA anche a fronte del versamento del rimborso del puro costo

Queste le istruzioni che giungono dal Fisco sulla scorta del recente orientamento espresso dalla CGUE sul tema.

di La Redazione

L'istante è una società in house che presta in favore dei propri soci servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici.
D'altra parte abbiamo un'azienda di diritto pubblico che si occupa della gestione coordinata di attività sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio nazionale che, su mandato di un soggetto attuatore, si impegnava a realizzare progetti di potenziamento dei servizi digitali finanziati con fondi PNRR e per questo chiedeva alla società istante la disponibilità a distaccare in via temporanea alcuni dei suoi dipendenti in possesso delle competenze professionali richieste.
La società istante acconsentiva alla richiesta e sulla base dell'accordo sottoscritto con l'azienda distaccava alcuni dipendenti a fronte del rimborso da parte della distaccataria del costo complessivo sostenuto dalla distaccante per ciascun lavoratore distaccato, inclusi gli oneri di natura contributiva e assicurativa.
Ora, ciò che chiede la società istante è come comportarsi in termini di IVA, e cioè di accertare se, in caso di mero rimborso dei costi sostenuti per ogni lavoratore come in questo caso, esso debba considerarsi fuori dal campo IVA oppure imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria.

Con la risposta n. 38/2025, l'Agenzia delle Entrate ripercorre il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, che può sintetizzarsi nei seguenti passaggi:

precisazione

  • Inizialmente, l'art. 8, comma 35, L. n. 67/1988 stabiliva che non erano rilevanti ai fini IVAi prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali fosse stato versato solo il rimborso del relativo costo (norma che “casca a pennello” per il caso in esame);
  • Nel 2019, però, la Cassazione rimetteva alla CGUE il giudizio sulla compatibilità tra la suddetta disposizione e il contenuto della c.d. direttiva IVA, e così con la sentenza dell'11 marzo 2020 nella causa C-94/20, la Corte di Giustizia ne dichiarava la incompatibilità proprio con riferimento alla parte in cui si disponeva l'irrilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale di una controllante presso una sua controllata a fronte dei quali fosse stato versato solo un rimborso dei relativi costi, a patto che gli importi versati in favore della controllante e i prestiti/distacchi fossero reciprocamente condizionati. Per i Giudici, quindi, non poteva essere esclusa a priori l'irrilevanza ai fini IVA del distacco di personale;
  • Per recepire l'orientamento della CGUE, l'art. 16-ter D.L. n. 131/2024, conv. con modificazioni in L. n. 267/2024, ha abrogato l'art. 8 citato, per cui dal 1° gennaio 2025 devono essere assoggettate ad IVA le prestazioni di servizi di distacchi di personale tra imprese, anche quanto siano rese a fronte del rimborso del puro costo;
  • Resta una clausola di salvaguardia per i rapporti posti in essere prima del 1° gennaio 2025, secondo la quale, senza accertamenti definitivi, è legittima sia la condotta dell'impresa che non ha addebitato l'IVA alle prestazioni di distacco, sia quella dell'impresa che ha fatto il contrario.

Alla luce di tutto ciò, il Fisco ritiene che nel caso in esame possa essere riscontrato il nesso diretto tra la distaccante e la distaccataria, nel senso che le relative prestazioni si condizionano a vicenda, e dunque in adempimento di quanto previsto a partire dal 2025, i servizi di distacco del personale sono rilevanti ai fini IVA e quindi gli importi erogati a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto dalla distaccante per ogni lavoratore distaccato deve essere assoggettato ad imposta.

Documenti correlati