Con la circolare n. 108/2023, l'INPS illustra le nuove regole in materia di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2022.
Con la sentenza n. 162/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del quarto periodo del comma 41 dell'
In tal senso, secondo la Consulta tale disciplina viola il principio di ragionevolezza poiché non è previsto alcun tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti provocate dal possesso di un reddito aggiuntivo, e dunque le disposizioni censurate andrebbero integrate con la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.
Con la
Nello specifico, la circolare evidenzia che
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la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce ove si colloca il reddito dell'anno di riferimento non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario, ferma restando la c.d. salvaguardia. |
Si ricorda che:
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Di conseguenza, l'Istituto dovrà procedere al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici interessati laddove l'importo delle trattenute abbia oltrepassato l'ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi di cui sopra con la pensione ai superstiti entro il limite della concorrenza dei relativi redditi, riconoscendo eventualmente le differenze sui ratei arretrati e gli interessi maturati e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.