Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
29 dicembre 2023
Nuovi limiti di cumulabilità tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario

Con la circolare n. 108/2023, l'INPS illustra le nuove regole in materia di cumulabilità tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2022.

La Redazione

Con la sentenza n. 162/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del quarto periodo del comma 41 dell'art. 1, L. n. 335/1995, e della connessa Tabella F, nella parte in cui non prevede, in caso dicumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere effettuatain misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
In tal senso, secondo la Consulta tale disciplina viola il principio di ragionevolezza poiché non è previsto alcun tetto alle decurtazioni del trattamento ai superstiti provocate dal possesso di un reddito aggiuntivo, e dunque le disposizioni censurate andrebbero integrate con la previsione del limite della “concorrenza dei redditi”.

Con la circolare n. 108 del 22 dicembre 2023, l'INPS fornisce i chiarimenti e le indicazioni amministrative in ordine alla normativa citata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.
Nello specifico, la circolare evidenzia che 

attenzione

la decurtazione della pensione ai superstiti nella percentuale prevista in relazione alle fasce ove si colloca il reddito dell'anno di riferimento non può comportare una riduzione in misura superiore ai redditi percepiti dal beneficiario, ferma restando la c.d. salvaguardia.

Si ricorda che:

precisazione

  • In caso di reddito inferiore o pari a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è interamente cumulabile con i redditi del beneficiario;
  • In caso di reddito superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 75% con i redditi del beneficiario;
  • In caso di reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 60% con i redditi del beneficiario;
  • In caso di reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS, la pensione è cumulabile per il 50% con i redditi del beneficiario.

Di conseguenza, l'Istituto dovrà procedere al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici interessati laddove l'importo delle trattenute abbia oltrepassato l'ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento, riconoscendo il trattamento che deriva dal cumulo dei redditi di cui sopra con la pensione ai superstiti entro il limite della concorrenza dei relativi redditi, riconoscendo eventualmente le differenze sui ratei arretrati e gli interessi maturati e/o la rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Documenti correlati