Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
3 gennaio 2024
Separazione coniugale: le agevolazioni "prima casa" acquistata durante il matrimonio decadono?
La Corte di Giustizia Tributaria del Lazio ha precisato che in caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa decadono nel caso in cui i coniugi rivendano l'immobile, acquistato in costanza di matrimonio, prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa".
La Redazione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, è stata chiamata a pronunciarsi in merito alle agevolazioni prima casa in caso di separazione coniugale.
Detta Corte, con la sentenza n. 6331 del 9 novembre 2023, ha affermato che: 

precisazione

«In caso di separazione coniugale le agevolazioni prima casa, previste dall'art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, vengono meno ove i coniugi rivendano le quote di proprietà dell'immobile acquistato in costanza di matrimonio prima del quinquennio, e senza riacquistare una nuova “prima casa”. Peraltro secondo i giudici romani che è irrilevante che la vendita sia avvenuta, con ripartizione del ricavato, in fase di separazione e di negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi. In base a tali considerazioni la Corte ha accolto l'appello dell'ufficio e dichiarato decadute le agevolazioni. Nel caso di specie, infatti, la cessione dell'immobile in esame non è avvenuta nell'ambito dell'accordo patrimoniale in fase di separazione, ma in via autonoma. Di conseguenza, non è stata rispettata la disposizione che vieta l'alienazione di un bene che ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa entro i cinque anni, ovvero in caso di vendita anticipata non viene acquisito un altro immobile entro un anno».

 
In particolare, l'Agenzia delle Entrate notificava all'odierno ricorrente un avviso con il quale rilevava la «decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. I delta tariffa parte prima allegato ai Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; perché il contribuente aveva rivenduto la sua quota di proprietà dell'immobile, acquistato con i benefici della prima casa, prima del quinquennio, senza aver riacquistato entro l'anno un altro immobile come "prima casa". 
Il contribuente sosteneva che non può non ritenersi meritevole di tutela l'atto stipulato di comune accordo dai coniugi riguardante la cessione a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, in quanto lo stesso rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela.
 
Per il Fisco per non produrre la decadenza dall'agevolazione de qua, il trasferimento deve avvenire in esecuzione dell'accordo tra i coniugi, sotto il controllo del giudice.
 
In particolare, la questione oggetto d'esame verte sulla decadenza dal beneficio relativo all'acquisto di una prima casa.
 
In definitiva, il Fisco ha disposto, correttamente, la decadenza del beneficio concesso in precedenza ai coniugi in fase di acquisto della prima casa, sostenendo che la vendita dell'immobile, per non produrre la decadenza dall'agevolazione, debba avvenire in esecuzione dell'accordo tra i coniugi, sotto il controllo del giudice.
Nel caso di specie, infatti, la cessione dell'immobile non è avvenuta nell'ambito dell'accordo patrimoniale in fase di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma in via autonoma, per cui non è stata rispettata la disposizione che vieta la vendita di un bene che ha usufruito dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa entro cinque anni, ovvero in caso di vendita anticipata non viene acquistato un altro immobile entro un anno.
Documenti correlati