Trattasi del Fondo istituito dall'art. 24, comma 2, D.L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023.
Con il D.I. 5 dicembre 2023, Ministro del Lavoro e Ministro dell'Economia hanno provveduto alla determinazione delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo per le vittime dell'amianto e alla definizione dei requisiti, dei termini, degli effetti, delle procedure e delle modalità di erogazione delle relative somme per l'anno 2023.
Detto indennizzo è determinato nei limiti delle risorse disponibili, che per il 2023 ammontano a 20milioni di euro.
Possono accedere al Fondo:
|
|
La domanda deve essere proposta via PEC all'INAIL entro il 15 gennaio 2024, a pena di inammissibilità.
Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.
È precluso l'accesso al Fondo per i lavoratori o, in caso di decesso, per i loro eredi, quando sia già stato percepito il risarcimento dei danni patrimoniali e non da parte della società partecipata pubblica. Inoltre, qualora gli stessi abbiano percepito l'indennizzo a carico del Fondo, potranno avere diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non in misura pari alla differenza tra quanto riconosciuto a titolo risarcitorio e quanto liquidato a titolo di indennizzo.
La determinazione dell'indennizzo a carico del Fondo sarà effettuata dall'INAIL sulla base delle tabelle allegate al Decreto, e potrà essere anche maggiore rispetto all'importo riportato nella sentenza esecutiva o nel verbale di cui sopra.