Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
13 agosto 2024
Istruzioni per accedere al Fondo vittime amianto 2024

Sottoscritto dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia lo scorso 16 luglio, il Decreto in esame chiarisce destinatari, requisiti, modalità di presentazione della domanda e importi erogabili a carico del Fondo per gli anni 2024, 2025 e 2026.

di La Redazione

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro il Decreto sottoscritto il 16 luglio 2024 di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo al Fondo vittime amianto di cui all'art. 24, comma 2, D.L. n. 34/2023, conv. con modificazioni in L. n. 56/2023, come modificato dall'art. 1, comma 203, L. n. 213/2023.

L'indennizzo previsto è determinato nei limiti delle risorse disponibili che sono pari a 20milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Legittimati ad accedere al Fondo vittime amianto sono :

precisazione

  1. I lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate nel corso dell'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali o, in caso di loro decesso, gli eredi;
  2. Le società partecipate pubbliche dipendenti delle società di cui sopra;
  3. Coloro che, in esecuzione di un appalto o un subappalto ovvero nell'ambito di una somministrazione di lavoro, abbiano prestato attività di lavoro presso i cantieri navali in favore delle predette società.

Condizioni per poter accedere al Fondo :

esempio

  1. Per i soggetti di cui al primo punto: essere destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nello stesso periodo, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non in loro favore;
  2. Per i soggetti di cui al secondo punto, esse devono essere state dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, sempre aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non riconosciuti in favore dei lavoratori dipendenti delle società predette;
  3. Per i soggetti di cui al terzo punto valgono gli stessi termini di cui alla lett. a).

Chi eroga l'indennizzo è l'INAIL, cui vanno quindi presentate le domande via PEC entro i seguenti termini:

attenzione

  • 31 gennaio 2025 per l'annualità 2024;
  • 31 gennaio 2026 per l'annualità 2025;
  • 31 gennaio 2027 per l'annualità 2026.

Insieme alla richiesta, i lavoratori di cui al punto 1 dovranno allegare, a pena di inammissibilità della domanda, copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta e apposita dichiarazione in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalle società partecipate pubbliche a titolo di risarcimento sulla base del relativo provvedimento.
Invece, i soggetti di cui ai punti 2 e 3 dovranno altresì allegare alla domanda la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non stabilito nel provvedimento in favore dei lavoratori interessati o dei loro eredi.

attenzione

Per ciascun evento accertato può essere erogato un solo indennizzo a carico del Fondo.

In ogni caso, è precluso l'accesso al Fondo:

esempio

  • Ai lavoratori o, in caso di decesso, ai loro eredi, quando abbiano già percepito il risarcimento da parte della società partecipata pubblica;
  • Ai lavoratori che al momento dell'invio della domanda non si siano visti riconoscere dall'INAIL la patologia asbesto-correlata.

L'ammontare dell'indennizzo non può superare quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Il Decreto riporta le specifiche tabelle con gli indennizzi riferibili ai lavoratori e ai loro eredi ripartite rispettivamente in fasce di grado e a seconda del numero di eredi.

Documenti correlati