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9 gennaio 2024
Spetta comunque una quota di TFR all’ex coniuge al quale è stata addebitata la separazione?

La Cassazione riprende l'annosa questione più volte oggetto di trattazione da parte dei Giudici, ricostruendo la ratio dell'istituto contemplato dall'art. 12-bis L. n. 898/1970.

La Redazione

In seguito all'accertamento del diritto della ex moglie di percepire dall'ex marito una quota pari al 40% del TFR maturato, in proporzione alla durata del matrimonio, la Corte d'Appello di Roma confermava il provvedimento, nonostante l'addebito della separazione alla ex moglie e la corresponsione comunque di un assegno in suo favore con finalità assistenziali.
L'ex marito non ci sta, e impugna il provvedimento di conferma dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l'errata applicazione dell'art. 12-bis L. n. 898/1970. Secondo il ricorrente, la ratio dell'istituto in questione consiste nel riconoscimento del contributo dell'ex coniuge alla formazione del patrimonio comune e personale, il quale nella specie era del tutto mancato viste le condotte della ex moglie cui era stata inoltre addebitata la separazione.

Con l'ordinanza n. 35308 del 18 dicembre 2023, la Corte di Cassazione respinge il ricorso, approfondendo innanzitutto il quadro normativo in materia.
In seguito, gli Ermellini richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione per ottenere la quota di TFR dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di unassegno divorzile (o abbia presentato domanda di divorzio) nel momento in cui l'ex coniuge ne matura il diritto alla corresponsione. Ratio della disposizione è quella infatti di legare tale diritto alla percezione dell'assegno di divorzio, rinvenendosi alla base profili di stampo assistenziale e compensativi.
In altri termini, la Cassazione afferma che insieme al diritto del lavoratore al TFR sorge anche quello dell'ex coniuge a percepirne una quota in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, divenendo tale quota esigibile nel momento in cui il lavoratore percepisce il trattamento. D'altra parte, non è necessario che l'importo su cui calcolare la quota sia già stato incassato al momento della proposizione della relativa domanda, essendo sufficiente che esso esista al momento della decisione.
La spettanza di una quota del TFR in favore dell'ex coniuge è questione che è stata a lungo oggetto delle pronunce giurisprudenziali e della Consulta, che da ultimo si è espressa con la sentenza n. 25/2022, rilevandosi che 

ildiritto

«ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, non spiega alcuna incidenza l'addebito della separazione, il quale viene in rilievo esclusivamente ai fini della valutazione delle ragioni della decisione, intese con riferimento ai comportamenti che hanno cagionato il fallimento dell'unione, che costituiscono uno dei parametri per la liquidazione dell'importo dovuto, unitamente alle condizioni dei coniugi, al contributo personale ed economico dato da ciascuno di essi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune, ed al reddito di entrambi».

Si precisa che la valutazione dei suddetti elementi è una fase ulteriore rispetto a quella del riconoscimento dell'assegno e agisce come fattore di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto.

Concludendo, gli Ermellini evidenziano che la norma ha superato più volte il vaglio di costituzionalità ed è chiara la volontà del Legislatore di ancorare il diritto in esame a parametri rigidi, cioè il riconoscimento dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze, così come il calcolo del relativo importo, il quale si ripartisce tra coniuge ed ex coniuge in una determinata percentuale (il 40%) in proporzione agli anni in cui il rapporto di lavoro che vi ha dato titolo è coinciso con il matrimonio.
Segue il rigetto del ricorso.

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