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16 gennaio 2024
La legittimazione ad agire nei casi di sequestro preventivo di beni distratti dal fallito
Nei casi di sequestro preventivo impeditivo avente ad oggetto un bene distratto dal fallito mediante negozio in favore del terzo, se viene dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo a seguito di revocatoria fallimentare, legittimato ad agire è il curatore e non il terzo.
La Redazione
Il GUP disattendeva l'istanza presentata da Tizia volta alla revoca del decreto di sequestro preventivo (art. 321, comma 1, c.p.p.) della quota pari al 60% del capitale di Alfa s.r.l..

precisazione

Il decreto in questione era stato emesso nell'ambito del procedimento penale riguardante plurime condotte integranti reati fallimentari imputate a Caio. A quest'ultimo, era stata contestata la distrazione dei beni personali dalla massa fallimentare: secondo la ricostruzione dei fatti, egli aveva ceduto a Tizia il 60% delle quote di Alfa tre giorni prima della dichiarazione di fallimento, così impedendo alla procedura fallimentare il controllo di della stessa società. Detto atto di cessione era poi stato oggetto di azione revocatoria fallimentare da parte del Fallimento.

Proposta impugnazione dalla donna, il Tribunale la rigettava, escludendo la legittimazione della istante.
 
La questione giunge così davanti alla Corte di Cassazione. Con sentenza n. 1826 del 15 gennaio, la Quinta sezione Penale rigetta il ricorso presentato da Tizia.
 
In riferimento alla legittimazione ad impugnare ed al necessario interesse concreto della ricorrente, va precisato che soggetto avente titolo per ottenere la restituzione del possesso del bene in sequestro allo stato sarebbe la curatela. E ciò poiché «mentre l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell'atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l'oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare, che si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l'acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 cod. civ., ma conferisce anche al curatore - a cui compete, ai sensi dell'art. 31 l.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti - il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell'interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione».

Sulla base di ciò, può pronunciarsi un nuovo principio di diritto:

giurisprudenza

«in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ordine al sequestro preventivo impeditivo avente ad oggetto un bene distratto da parte del fallito, a mezzo di negozio in favore del terzo, se, a seguito della revocatoria fallimentare ex art. 66 legge fall., viene dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo, ferma restando la proprietà del terzo intestatario sul bene, unico legittimato ad agire a mezzo riesame o appello cautelare è il curatore e non il terzo, essendo solo il primo, e non il secondo, destinatario esclusivo del bene in caso di restituzione».

Venendo al caso di specie, tenuto conto di quanto sopra esposto, risulta corretta la decisione del Tribunale qua impugnata, che ha ritenuto il deficit di legittimazione di Tizia.
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