Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato la società D(...) s.r.l. chiedeva fosse nominato un custode delle partecipazioni dei sigg.ri (...) e (...) al suo capitale sociale, da essa sottoposte a sequestro conservativo unte causam - in qualità di sostituto processuale di (...) s.r.l. - in forza di decreto inaudita altera parte emesso da questo Tribunale in data 7.12.2023, successivamente parzialmente confermato con ordinanza del 18.4.2024;
considerato che il (...) e lo (...) si sono costituiti, chiedendo in principalità di essere nominati loro stessi custodi e, in subordine, che, laddove fosse nominato un terzo quale custode, questi avesse poteri limitati al solo diritto di voto, con l'esclusione dei diritti particolari loro attribuiti dall'art. 9-bis dello statuto di (...) con predeterminazione analitica delle sue funzioni e dei suoi poteri;
dato atto che (...) s.r.l. non si è costituita nel presente subprocedimento, pur avendo ricevuto la noti¿ca del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;
osservato che:
- quanto alla scelta del custode, appare preferibile designare un terzo, stante il forte clima di contrapposizione tra le parti e richiamato comunque quanto esposto nell'ordinanza ilei 18.4.2024 in punto di periculum in mora sotto il pro¿lo soggettivo con riferimento alla persona dei resistenti e, in particolare, sulla gravità degli illeciti gestori commessi, che induce a ritenere che essi possano compiere una gestione non diligente delle proprie quote, neppure quali custodi;
- quanto all'estensione dei poteri del custode, appare pertinente la problematica sollevata dal (...) e dallo (...) in relazione alla possibilità per il custode di esercitare anche i diritti particolari loro attribuiti dall'art. 9-bis dello statuto di D(...)(nomina e determinazione del compenso delle società controllate);
- in relazione a tale questione sono state prospettate in dottrina diverse soluzioni interpretative, da quella che esclude sempre e comunque la possibilità per il custode di esercitare i diritti particolari attribuiti ai soci dallo statuto ex art. 2468, terzo comma, c.c. a quella, che, dando prevalenza all' interesse del creditore procedente, ritiene che tali diritti debbano essere esercitati sempre dal custode, passando per ricostruzioni intermedie che ritengono che si dovrebbe tener conto della natura e delle caratteristiche dei diritti particolari, anche alla luce della disciplina statutaria dei medesimi;
- la mutevolezza della realtà e delle discipline statutarie, nonché delle ragioni per le quali tali diritti particolari sono stati attribuiti ai soci e della conformazione che essi possono assumere in concreto induce a ritenere preferibile un approccio che tenga conto delle concrete caratteristiche del diritto particolare;
- di conseguenza, in linea di principio l' intuitus personale che caratterizza i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c. induce a ritenere che, in caso di sequestro della quota, l'esercizio degli stessi spetti al socio, a meno che la particolare con¿gurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode;
- i diritti particolari di cui si discute nella presente sede: a) hanno natura non patrimoniale ma amministrativa, aderendo alla nomina e alla determinazione del compenso degli amministratori delle società controllate da (...) b) sono caratterizzati da uno spiccato intuitus personae, in quanto sono stati introdotti allo scopo di tener conto della volontà del fondatore di af¿dare la gestione della società operativa al (...)(cfr. pag. 3 della memoria difensiva (...)e (...) nel procedimento cautelare principale, circostanza non contestata) e ciò è confermato anche dalla disciplina statutaria dei medesimi (intrasferibilità sia inter vivos sia mortis causa; non modi¿cabilità e insopprimibilità se non con il consenso di (...) e (...) cessazione in caso di morte, interdizione, inabilitazione del titolare o di impedimento permanente al loro esercizio o di trasferimento anche solo parziale a terzi della quota o di dimissioni del titolare del diritto particolare dalla carica di amministratore di una società controllata per insanabile contrasto nella gestione della società);
- sulla base dei principi sopra richiamati, tenuto conto delle caratteristiche dei diritti particolari di cui si discute, gli stessi non potranno essere esercitati dal custode, ma rimarranno in capo al (...) e allo (...) mentre il custode eserciterà il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi ai sensi del combinato disposto degli arti 2471-bis e 2352 c.c.;
- la statuizione sulle spese del presente subprocedimento dovrà essere assunta nel giudizio di merito trattandosi di attuazione di una misura conservativa per la quale l' instaurazione della causa di merito - peraltro già pendente - è indefettibile;
P.Q.M.
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,
nomina la dott.ssa (...) iscritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di (...) custode delle partecipazioni dei sigg.ri(...) e (...) al capitale sociale di (...) s.r.l.;
dispone che:
- la custode eserciti il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi derivanti dalle predette quote;
- i diritti particolari attribuiti ai sigg.ri (...) e (...) dall'art. 9-bis dello statuto di (...) continuino ad essere esercitati dai medesimi;
rinvia al giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite.