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16 gennaio 2024
Omesso mantenimento del figlio maggiorenne: l’altro genitore può costituirsi parte civile?

Sì, dice la Cassazione, in quanto il titolare della prestazione non è solo il figlio, ma anche l'altro genitore che nel frattempo ha provveduto alle spese necessarie per mantenerlo poiché, seppur maggiorenne, egli non era economicamente autosufficiente.

La Redazione

La Corte d'Appello di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo grado assolvendo l'imputato dal reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento alla figlia maggiorenne perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, la Corte del merito confermava le statuizioni di condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile, cioè l'ex moglie divorziata dell'imputato che si era costituita in proprio.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, insistendo circa l'estromissione dell'ex moglie per difetto di legittimazione attiva, poiché unica legittimata a costituirsi parte civile era la figlia, secondo il ricorrente.

Con la sentenza n. 1474 del 12 gennaio 2024, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che il genitore separato o divorziato cui il figlio sia stato affidato durante la minore età conserva, anche dopo il compimento dei 18 anni, il diritto di chiedere all'altro genitore il versamento dell'assegno di mantenimento e il rimborso pro quota delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio che, seppur maggiorenne, non sia ancora economicamente autosufficiente e coabiti con esso, in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio.
Le applicazioni giurisprudenziali confermano tale assunto affermando la natura assistenziale del mantenimento anche quando erogato in favore del figlio maggiorenne e precisando che esso continua a “riguardare” anche l'altro genitore in quanto obbligato al mantenimento.
Come osserva la Corte:

ildiritto

«il vero discrimen, nel rapporto genitori/figli, non è condizionato, nella prospettiva del legislatore, da fatti contingenti ma da un unico aspetto che è quello della incapacità a mantenersi riferibile sia al minore che al figlio maggiorenne ma non autonomo dal punto di vista economico».

Da ciò consegue che, in presenza di inadempimento avente ad oggetto la mancata corresponsione dell'assegno fissato in sede di divorzio e volto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il creditore della prestazione non è solo il figlio, nelle vesti di titolare del diritto, ma anche l'altro genitore che resta titolare del diritto a ricevere il contributo alle spese necessarie per tale mantenimento cui provvede materialmente, essendo quindi titolare di un diritto autonomo, anche se concorrente, dato dal fatto che “sopporta” l'onere del mantenimento di un soggetto che non è ancora capace dal punto di vista economico di provvedere a sé stesso.
Ciò è proprio quanto accaduto nel caso in esame, ove l'ex moglie divorziata si era costituita parte civile in via autonoma perché punto di riferimento stabile della figlia maggiorenne, la quale, anche se era andata a vivere per conto suo, continuava a rivolgersi a lei per provvedere alle sue esigenze materiali.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

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