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Il post incriminato recitava: «Indovinello Domenicale- Pubblicate post Mentendo sapendo di mentire ma questa volta è andata male, c'è chi ah avuto il piacere di guardare tutte le g … del T….d….R…. hanno visto chi ha g…. meritatamente, sempre e comunque e chi ha r….la panchina, a buciardi!!! Mi veni mi moru». |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il presente procedimento veniva incardinato in seguito all’atto di deferimento del 7 novembre 2023 relativo al procedimento n. 16/23-24, con il quale la Procura Federale chiedeva procedersi nei confronti di:
P. D., per la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 101, 102 lett. D) e F) Reg. Giur. nonché degli artt. 1-5 Codice Etico Fipav e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver, nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Comitato Territoriale Fipav (omissis) nonché di Presidente pro-tempore del sodalizio A.S.D. L. Volley R.C., assunto una condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva e, comunque, ai doveri in ragione della qualità e della carica rivestita dal medesimo nella Fipav mediante l’avvenuta pubblicazione in data 02.07.2023 sul suo profilo personale Facebook di commenti inopportuni, sconvenienti e, comunque, lesivi della dignità, dell’onore e dell’immagine dei tesserati e della Fipav stessa, come da atto delle conclusioni del 17 ottobre 2023 ritualmente notificato.
A.S.D. L. Volley R.C., in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 74, 76, 101 e 102 lett. D) e F) Reg. Giur. nonché degli artt. 1-5 Codice Etico Fipav e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver il proprio dirigente, Sig. D. P., nella sua qualità di Presidente pro-tempore del Comitato Territoriale Fipav (omissis) nonché di Presidente pro-tempore del sodalizio A.S.D. L. Volley R.C., assunto una condotta contraria ai principi di lealtà e probità sportiva e, comunque, ai doveri in ragione della qualità e della carica rivestita dal medesimo nella Fipav mediante l’avvenuta pubblicazione in data 02.07.2023 sul suo profilo personale Facebook di commenti inopportuni, sconvenienti e, comunque, lesivi della dignità, dell’onore e dell’immagine dei tesserati e della Fipav stessa, come da atto delle conclusioni del 17 ottobre 2023 ritualmente notificato.
Il Tribunale Federale con provvedimento del 23 novembre 2023 deliberava di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti degli incolpati indicati in epigrafe e disponeva la loro convocazione per l’udienza del 13 dicembre in videoconferenza.
Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l’avv. U. P., per gli incolpati, il sig. D. P., in proprio e quale legale rappresentante del sodalizio, nonché l’avv. B. L., quale difensore nominato dal sig. P..
Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all’atto di deferimento e ritenuta provata per tabulas la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico del sig. P., la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi sei ed a carico del sodalizio ASD L. Volley R.C. la sanzione pecuniaria di € 600,00. L’avvocato L. si riportava alla memoria difensiva già depositata in atti e chiedeva il proscioglimento del sig. P.; quest’ultimo rilasciava dichiarazioni spontanee e precisava che nel “post” allegato all’esposto, non aveva fatto alcun riferimento a persone o fatti specifici aggiungendo che dalla lettura di tale documento non era neanche possibile evincersi alcuna relazione con la pallavolo, spiegava, infine, di aver rimosso il “post” soltanto dopo essersi accorto che alcune persone lo avevano male interpretato.
I fatti in questione sono stati posti all’attenzione della Procura Federale tramite l’esposto del 7 luglio2023 con il quale le società “Pallavolo S. M.”, in persona del suo presidente, sig. M. F., e “Pallavolo R.”, in persona del suo legale rappresentante, sig. A. G. R., hanno reso noto che il sig. D. P., presidente territoriale FIPAV di (omissis), nonché presidente del sodalizio L. Volley R.C., il giorno 2 luglio 2023 aveva pubblicato sul suo profilo “Facebook” un post del seguente tenore letterale:
“Indovinello Domenicale- Pubblicate post Mentendo sapendo di mentire ma questa volta è andata male, c’è chi ah avuto il piacere di guardare tutte le g … del T….d….R…. hanno visto chi ha g…. meritatamente, sempre e comunque e chi ha r….la panchina, a buciardi!!! Mi veni mi moru”.
All’esposto erano allegati due commenti sulla predetta pubblicazione da parte di due tesserati del sodalizio K. Volley che esprimevano disaccordo e sorpresa.
Gli autori dell’esposto, stigmatizzando il comportamento del dirigente in questione avevano sostenuto che tali fatti erano in aperta violazione delle norme che regolano l’etica dello Sport in generale e della Federazione Pallavolo in particolare soprattutto perché posti in essere da un rappresentante Territoriale della FIPAV.
Al termine delle indagini eseguite dalla Procura Federale, con l’acquisizione della documentazione allegata agli atti, era notificato agli incolpati l’atto di conclusione delle indagini del 17/10/2023 cui seguiva l’invio della sopra richiamata memoria difensiva ad opera del sig. P..
Nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2023, come detto, il sig. P. sosteneva che dalla pubblicazione effettuata sul proprio profilo Facebook non potesse addirittura evincersi alcun riferimento allo sport della Pallavolo, affermando però di aver cancellato insieme al post in questione ed ai commenti dei due tesserati allegati agli atti del procedimento, anche altri commenti, (alcuni anche favorevoli), di conoscenti, amici o tesserati, i quali però tutti avevano interpretato in senso univoco la suddetta pubblicazione come rivolta verso altri tesserati FIPAV, motivo per il quale l’incolpato aveva deciso di rimuoverla.
Questo Collegio, rilevato, anche, in base alle stesse dichiarazioni dell’incolpato, che non possa mettersi in dubbio la circostanza che il post in questione fosse indirizzato verso altri tesserati della Federazione Pallavolo, ritiene che sia stata fornita la piena prova del fatto che il sig. P. abbia violato le norme disciplinari indicate nell’atto di deferimento, con specifico riguardo a quanto disposto dal Codice Etico della FIPAV, dall’art. 5 e dalla sezione seconda indicativa delle regole comportamentali per i responsabili federali.
Il testo pubblicato dall’incolpato sul proprio profilo Facebook esprime, infatti, giudizi irridenti nei confronti di altri tesserati della FIPAV che si ritengono, quanto meno, decisamente inopportuni e non compatibili con la carica di presidente di un sodalizio sportivo ed a maggior ragione con quella di rappresentante territoriale della Federazione Pallavolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale delibera di infliggere:
- a carico del Sig. D. P., nella sua duplice qualità di presidente dalla ASD L. Volley R.C. e del Comitato Territoriale di (omissis) della FIPAV, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre;
- a carico del sodalizio ASD L. Volley R.C. in persona del suo legale rappresentante la sanzione pecuniaria di € 300,00 (trecento).