Il deferimento
Con atto depositato il 13 maggio 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale “ il sig. O. S., iscritto nell’albo dei tecnici:
per rispondere:
della vioL.ne dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in reL.ne a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un “post” pubblicato in data 12 aprile 2024, alle ore 13.34, sul proprio profilo del social network “Facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del sig. C. L., presidente della società S.S. L. S.p.A.; nel citato post, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Te cerca er burino DOC […]. Non se spiega come mai je sta a di tutto male […]. Gli ho dovuto dire che esisti te che sei daaa Lazieeee […]. Si è infuriato scappa prima che si sveglia Evviva li CARCIOFIIIIIIII tutti a magnà”, con allegate due fotografie riproducenti la prima il sig. C. L. mentre dorme seduto su una poltroncina allo stadio, e la seconda il sig. Gian Romolo Palmieri, direttore della testata giornalistica online “Ortica Social”.
La fase predibattimentale
Le indagini della Procura Federale originano da una segnaL.ne del 13 aprile 2024 del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore del giornale on-line e web Ortica Social, con la quale era evidenziata la pubblicazione di post Facebook dall’asserito contenuto gravemente antiregolamentare da parte del tecnico O. S..
In data 24.4.2024 il provvedimento di Comunicazione di Conclusione delle Indagini era notificato al deferito il quale, a seguito di richiesta di audizione, stante l’impossibilità di partecipare trasmetteva una dichiarazione con la quale affermava che le offese indirizzate al sig. Gian Romolo Palmieri erano una risposta alle accuse e denigrazioni subite sulla testata giornalistica “Ortica Social” e nel corso della trasmissione “Sua eccellenza il calcio”. Inoltre, con la prefata dichiarazione si scusava per la mancanza di rispetto nei confronti del sig. L..
Tuttavia, la Procura Federale in data 13.5.2024 notificava al deferito e depositava presso il Tribunale Federale Nazionale il predetto atto di deferimento, sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Le espressioni utilizzate dal sig. O. S. devono essere considerate pubbliche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione consistiti nella pubblicazione su social network accessibili a tutti, e pertanto astrattamente idonei a rendere le dichiarazioni conoscibili a più persone (cfr. tra le tante Corte Federale d’Appello – Sezioni Unite – n. 35 del 4 ottobre 2018).
Le stesse dichiarazioni, in reL.ne alle quali il sig. O. S. non ha provveduto in alcun modo a pubblicare smentite o rettifiche, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione del sig. C. L., presidente della società S.S. L. S.p.A.; tanto è stato confermato dallo stesso sig. O. S. nella dichiarazione resa all’esito della comunicazione di conclusione delle indagini.
Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere e sono palesemente offensive”.
Non si costituiva in giudizio il deferito il quale, con e-mail del 22 maggio 2024, chiedeva di partecipare all’udienza.
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. O. S., in proprio.
La Procura Federale riportandosi integralmente all’atto di deferimento chiedeva l’irrogazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica per il sig. O. S..
Prendeva la parola il deferito il quale precisava di essersi scusato per l’accaduto e sottolineando come con l’espressione utilizzata sul proprio profilo “Facebook” non volesse offendere il sig. C. L..
La decisione
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che debba essere affermata la responsabilità disciplinare del sig. O. S. per quanto ad esso contestato.
Il deferimento è, infatti, fondato, anche se la sanzione richiesta dalla Procura Federale non appare proporzionata rispetto alla portata lesiva delle dichiarazioni oggetto del procedimento disciplinare.
Con il richiamato atto di deferimento la Procura Federale si è limitata a contestare al sig. O. S. di aver pubblicato su un social network un post accessibile a tutti con il quale esprimeva pubblicamente dichiarazioni lesive del sig. C. L..
Le circostanze poste a fondamento dell’atto di deferimento e, in particolare, la dichiarazione riportata non sono contestate dal sig. O.o S., il quale si è limitato a rappresentare che non intendeva offendere il sig. C. L., scusandosi per aver oltrepassato i limiti del rispetto dell’altrui reputazione.
L’espressione “er burino” con il quale è stato qualificato il sig. C. L. è inequivocabile ed è lesiva della reputazione di questo ultimo.
Il mezzo usato dal deferito per diffondere le proprie esternazioni, il social network facebook, è in base a un orientamento costante di questo Tribunale, certamente idoneo a integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 23 del CGS, essendo destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone e quindi da considerare a tutti gli effetti “pubbliche” (da ultimo TFN, n. 171 TFNSD/2023-2024).
Risultano pertanto integrati entrambi gli elementi che debbono concorrere affinché si possa affermare la sussistenza della vioL.ne dell’art. 23 del CGS e cioè il contenuto lesivo delle dichiarazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione.
Valutato, dunque, il comportamento tenuto dal deferito, il Collegio ritiene di poter determinare la sanzione come da dispositivo escludendo la sanzione della squalifica richiesta dalla Procura Federale in considerazione del fatto che le dichiarazioni, certamente lesive della reputazione, non appaiono particolarmente gravi e/o offensive.
Tra l’altro le dichiarazioni non erano indirizzate al sig. C. L. bensì ad un altro destinatario, essendo, dunque, senz’altro credibile quanto affermato dal deferito in ordine alla mancanza di qualsivoglia intenzione di offenderlo.
Del resto, anche la condotta mantenuta dal deferito sia in fase d’indagine che di giudizio, che si è limitato a chiedere scusa e a rappresentare l’assenza di qualsivoglia intento offensivo, sembra confermare l’assenza di una condotta predeterminata a ledere la reputazione del sig. C. L..
Alla luce di tali considerazioni appare idonea la sanzione dell’ammonizione con diffida.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. O. S. la sanzione dell'ammonizione con diffida.