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18 gennaio 2024
Adozione di maggiorenni: il giudice può derogare al limite del divario minimo di 18 anni di differenza

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui, per l'adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l'intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.

La Redazione
Con sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, c.c. nella parte in cui, per l'adozione di maggiorenni, non consente al giudice di ridurre l'intervallo minimo di età di diciotto anni fra adottante e adottando nei casi di esiguo scostamento e sempre che sussistano motivi meritevoli.

La controversia trae origine dalla richiesta di adozione da parte di una signora, coniugata con un vedovo, nei confronti del figlio maggiorenne dello stesso che, dall'età di cinque anni, ha convissuto con costoro, dopo il matrimonio. Investito della questione, il Tribunale di Firenze sollevava innanzi alla Consulta, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, c. 1, e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1, c.c., «nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante ed adottando imposto in 18 anni nei casi di esigua differenza di età».

Nelle sue argomentazioni, la Corte ha rilevato come «l'adozione di persone maggiori di età abbia perduto l'esclusiva funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio e, divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, sia volta a suggellare legami “affettivo-solidaristici” che, consolidatisi di fatto nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo e di istanze di solidarietà». A tal proposito, la Consulta prende come figura di riferimento quella delle così dette famiglie ricomposte, in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami definiti da una misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare.

La Consulta ha quindi stabilito che, «nell'attuale conformazione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, sia palese l'irragionevolezza di una regola sul divario di età priva di un margine di flessibilità in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale (art. 2 Costituzione)».
Ciò detto, la Corte costituzionale individua il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal Codice civile ed il diritto all'identità della persona nell'accertamento rimesso al giudice: quest'ultimo dovrà valutare, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del Codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.

L'intervallo ordinario di diciotto anni continua a valere quale regolagenerale che richiama la necessità di conservare una ragionevole limitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio.

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