Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
23 gennaio 2024
Sanzionato il commercialista che non segnala a Bankitalia l’utilizzo anomalo dei contanti da parte del cliente
Nel caso di specie, la società in poco più di due anni aveva prelevato oltre 12milioni di euro senza dichiarare l'utilizzo che ne avrebbe fatto.
La Redazione
Un commercialista proponeva opposizione dinanzi al Tribunale avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal MEF che gli infliggeva una sanzione pecuniaria di 602.900mila euro per avere omesso di segnalare alla UIF le operazioni sospette poste in essere da una società.
In particolare questa società prelevava ingenti somme di denaro, si parla di circa 186 operazioni per oltre 12 milioni di euro in poco più di due anni, da sei conti intestati alla medesima operante nel settore del commercio all'ingrosso di rottami ferrosi.
Il Tribunale aveva ridotto la sanzione a 300mila euro e la Corte d'Appello aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione del MEF.
Avverso tale decisione il MEF ricorre per cassazione.
 
In particolare, il ricorrente lamenta l'errore della Corte d'Appello che non aveva compreso che i prelevamenti bancari in contante, effettuati dalla società in assenza di qualsiasi giustificazione, potevano essere finalizzati a non rendere tracciabile il denaro contante prelevato, ciò che integra la tipica operazione di reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali cd. "ripulitura del denaro sporco".
Difatti, sussiste l'obbligo di segnalare all'autorità di controllo competente, ossia all'Ufficio Italiano Cambi, ogni operazione che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività del soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possa provenire da taluno dei reati indicati negli artt. 648-bis e 648-ter, c.p..
Sono, infatti, sospette di riciclaggio sia frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante sia il prelevamento di ingenti somme.
È chiaro quindi che, in presenza di tali evidenti sintomi di abnormità nel modus operandi della società al contrario di quanto afferma la sentenza impugnata, il commercialista della società era obbligato a segnalare le operazioni anomale all'autorità amministrativa al fine di verificare se il ricorso frequente e ingiustificato al contante fosse o meno finalizzato ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio e l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
 
In definitiva, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 2129 del 22 gennaio 2024 accoglie il ricorso del MEF con rinvio
Documenti correlati
Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?