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24 gennaio 2024
Indebita compensazione: è competente il giudice del luogo dove è stato presentato l’ultimo F24

Con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

La Redazione

Tizio, in qualità di legale rappresentante, veniva imputato del reato ex art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 per non aver versato le somme dovute per il periodo di imposta 2019, procedendo ad indebite compensazioni con crediti inesistenti. L'ultimo modello F24 con cui sono state effettuate le compensazioni è stato presentato ad Avellino.
Per questo motivo, secondo il difensore dell'imputato, la competenza per territorio si dovrebbe radicare in Avellino anziché a Milano dove si era incardinato il giudizio.

Investita della questione, la Cassazione ricorda anzitutto l'orientamento che qualifica il delitto quale reato omissivo istantaneo, conseguendone il principio per cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato di cui all'art. 18, c. 1, D.Lgs. n.74/2000, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p..

Tuttavia, la tesi della qualificazione del delitto quale reato omissivo istantaneo è rimasta isolata. La giurisprudenza ha affermato che il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, «si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale».

La Cassazione intende dare seguito a tale indirizzo poiché la condotta di compensazione avviene mediante l'utilizzo del modello F24.
Dunque, conclude la Corte, «la costruzione del delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 quale reato a consumazione (eventualmente) prolungata, e non come reato (eventualmente) permanente, in quanto può essere realizzato con una o più condotte, consistenti nell'utilizzazione in compensazione di crediti inesistenti attraverso una o più presentazioni telematiche di modelli F24, e quando è realizzato con più condotte, ciascuna di esse resta autonoma e materialmente distinta dalle altre, ponendosi con queste in rapporto di soluzione di continuità, senza determinare una ininterrotta protrazione nel tempo della lesione dell'interesse protetto».

Applciando tali osservazini al caso in esame, la Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Avellino con sentenza n. 2794 del 23 gennaio 2024.

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