Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
1 luglio 2024
Compensazione crediti: le istruzioni del Fisco sulle nuove regole
Con la circolare n. 16/2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative sulle novità in materia di compensazione dei crediti introdotte dalla Legge di bilancio 2024 e dal Decreto Agevolazioni, in vigore dal 1° luglio 2024.
di La Redazione
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 116 del 28 giugno 2024, fornisce le istruzioni operative sulle nuove regole in tema di compensazione dei crediti introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (art.1, commi 94-98 della L. n. 213/2024) e dal Decreto Agevolazioni (art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 39/2024), in vigore dal 1° luglio 2024.
 
In particolare, le nuove disposizioni riguardano:
  • l'obbligo generalizzato di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione del Fisco nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura;
  • l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione di importo complessivo superiore a 100mila euro.
Utilizzo dei servizi telematici
Fino al 30 giugno 2024, le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare con i debiti sono presentate o trasmesse secondo le seguenti modalità:
  • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (F24 a saldo zero);
  • anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate (banche, poste, ecc.), nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo (F24 a saldo positivo).
A partire dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a soldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

precisazione

Tale novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

Carichi affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro
È esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione “orizzontale” qualora il contribuente abbia un ammontare complessivo di carichi affidati all'agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

precisazione

Rientrano tutte le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali, i carichi affidati all'agente della riscossione relativi ad atti dal Fisco con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione, di rateazione o di definizione agevolata per mezzo della Rottamazione-quater. Gli atti di accertamento esecutivi, invece, concorrono se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento.

L'inibizione opera sia per i crediti di natura erariale che agevolativa. Non è invece precluso l'utilizzo di crediti maturati verso INPS e INAIL.
Documenti correlati