Al fine di contrastare i fenomeni vandalici connessi alle eco-proteste, la Legge 22 gennaio 2024, n. 6 prevede pene più severe per i trasgressori e introduce anche nuovi illeciti amministrativi a cui si applica una doppia risposta sanzionatoria, pecuniaria e penale.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 19/2024 la Legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli
Il testo della Legge si compone di 4 articoli:
L'art. 1 introduce dei nuovi illeciti amministrativi prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie amministrative in caso di commissione.
Nello specifico:
- viene punito con una sanzione amministrativa del pagamento una somma da euro 20.000 a euro 60.000 «chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui»;
- è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra euro 10.000 ed euro 40.000 per chi «deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico».
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Accanto a quella pecuniaria amministrativa, l'art. 1 prevede anche l'applicazione della risposta sanzionatoria di carattere penale per il medesimo fatto con l'espressione «Ferme le sanzioni penali applicabili». |
Competente ad irrogare le sanzioni è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
Dalla notificazione del verbale di contestazione il trasgressore, salvo che se ne sia già avvalso nei cinque anni precedenti, è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta.
- «quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi primo e secondo ovvero una sanzione penale l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate» (lett. a);
- «l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria» (lett. b).
Gli
- all'
art. 635 c.p. ;
- all'
art. 639 c.p. .